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Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.

Art. 28

Articolo 28
Esercizio del diritto sindacale
Ciascuna Parte Contraente riconosce ai lavoratori migranti il libero esercizio del diritto sindacale per la tutela dei loro interessi economici e sociali alle condizioni previste dalla legislazione nazionale per i propri cittadini.