Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)
Art. 661
Art. 661.
(Abuso della credulita' popolare)
Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulita' popolare ((e' soggetto)), se dal fatto puo' derivare un turbamento dell'ordine pubblico, ((alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000)).
(Abuso della credulita' popolare)
Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulita' popolare ((e' soggetto)), se dal fatto puo' derivare un turbamento dell'ordine pubblico, ((alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000)).