Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)
Art. 445
Art. 445.
(Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica)
Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualita' o quantita' non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.
(Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica)
Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualita' o quantita' non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.