N NORME. red.it

Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)

Art. 516

Art. 516.

(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.