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Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)

Art. 518 quinquies

( (Impiego di beni culturali provenienti da delitto
Art. 518-quinquies

(( (Impiego di beni culturali provenienti da delitto). ))
((Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-quater e 518-sexies, impiega in attivita' economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto e' punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto.))