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Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)

Codice Penale-art. 322 ter.1

Art. 322-ter.1

(( (Custodia giudiziale dei beni sequestrati).))
((I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilita' finanziarie, possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative)) .