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Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)

Art. 452 quinquies

( (Delitti colposi contro l'ambiente
Art. 452-quinquies.

(( (Delitti colposi contro l'ambiente).))
((Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.))