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Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)

Art. 58

Art. 58.

(Stampa clandestina)

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1958, N. 127)).