N NORME. red.it

Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)

Art. 198

Art. 198.

(Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili)

L'estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.