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Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)

Art. 617 quinquies

Art. 617-quinquies.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

((Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena e' della reclusione da due a sei anni)).

((Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena e' della reclusione da tre a otto anni)).