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Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)

Art. 167

Art. 167.

(Estinzione del reato)

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato e' estinto.

((In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene)).