Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)
Art. 90
Art. 90.
(Stati emotivi o passionali)
Gli stati emotivi o passionali non escludono ne' diminuiscono l'imputabilita'.
(Stati emotivi o passionali)
Gli stati emotivi o passionali non escludono ne' diminuiscono l'imputabilita'.