Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)
Art. 560
Art. 560.
(Concubinato)
Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, e' punito con la reclusione fino a due anni. ((46))
La concubina e' punita con la stessa pena. ((46))
Il delitto e' punibile a querela della moglie. ((46))
(Concubinato)
Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, e' punito con la reclusione fino a due anni. ((46))
La concubina e' punita con la stessa pena. ((46))
Il delitto e' punibile a querela della moglie. ((46))
AGGIORNAMENTO (46)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 560, comma primo del Codice penale e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'articolo 560, commi secondo e terzo del Codice penale.
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 560, comma primo del Codice penale e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'articolo 560, commi secondo e terzo del Codice penale.