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Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)

Art. 624 bis

Art. 624-bis.

(Furto in abitazione ((,)) furto con strappo ((e furto con destrezza in casi particolari)) ).

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, e' punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona ((ovvero agendo con destrezza su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identita', strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravita')).

La pena e' della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o piu' delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o piu' delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti. (385)
AGGIORNAMENTO (385)


La Corte Costituzionale con sentenza 20 ottobre - 27 novembre 2025, n. 173 (in G.U. 1ª s.s. 3/12/2025, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 624-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente, nel caso del delitto di furto in abitazione, di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorche' concorra con l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, numero 2), prima parte, cod. pen.".