N NORME. red.it

Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)

Art. 510

Art. 510.

(Circostanze aggravanti)

Quando i fatti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono commessi in tempo di guerra, ovvero hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate.