Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)
Art. 652
Art. 652.
(Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto)
Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, ((e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000)).
Se il colpevole da' informazioni o indicazioni mendaci, ((e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000)).
(Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto)
Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, ((e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000)).
Se il colpevole da' informazioni o indicazioni mendaci, ((e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000)).