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Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)

Art. 24

Art. 24.

(Multa)

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma ((non inferiore a euro 50)), ((ne' superiore a euro 50.000)).

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo' aggiungere la multa ((da euro 50 a euro 25.000)).