Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. (16G00085)
Art. 10
Articolo 10
Deposito degli strumenti di ratifica
1. Il presente accordo e' ratificato dalle parti conformemente alle rispettive disposizioni nazionali. Le parti depositano i rispettivi strumenti di ratifica presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, prima o contemporaneamente al deposito dei rispettivi strumenti di accettazione dell'emendamento di Doha presso il segretario generale delle Nazioni Unite.
2. L'Islanda deposita il proprio strumento di accettazione dell'emendamento di Doha presso il segretario generale delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21, paragrafo 7, del protocollo di Kyoto, entro la data di deposito dell'ultimo strumento di accettazione da parte dell'Unione o dei suoi Stati membri.
3. All'atto del deposito del proprio strumento di accettazione dell'emendamento di Doha, l'Islanda notifica altresi' i termini dell'adempimento congiunto, a proprio nome, al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto.
Deposito degli strumenti di ratifica
1. Il presente accordo e' ratificato dalle parti conformemente alle rispettive disposizioni nazionali. Le parti depositano i rispettivi strumenti di ratifica presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, prima o contemporaneamente al deposito dei rispettivi strumenti di accettazione dell'emendamento di Doha presso il segretario generale delle Nazioni Unite.
2. L'Islanda deposita il proprio strumento di accettazione dell'emendamento di Doha presso il segretario generale delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21, paragrafo 7, del protocollo di Kyoto, entro la data di deposito dell'ultimo strumento di accettazione da parte dell'Unione o dei suoi Stati membri.
3. All'atto del deposito del proprio strumento di accettazione dell'emendamento di Doha, l'Islanda notifica altresi' i termini dell'adempimento congiunto, a proprio nome, al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto.