N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. (16G00085)

Art. 5

Articolo 5

Selezione

1. Ciascuna Parte determina se i piani e i programmi di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, attraverso un esame caso per caso oppure specificando le differenti tipologie di piani e di programmi, oppure combinando queste due impostazioni. A tal fine, ciascuna Parte prende in considerazione in tutti i casi i criteri di cui all'allegato III.
2. Ciascuna Parte garantisce che le autorita' ambientali e sanitarie di cui all'articolo 9, paragrafo 1 siano consultate in merito all'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ciascuna Parte si adopera per fornire al pubblico congrue possibilita' di partecipazione alla selezione dei piani e dei programmi di cui al presente articolo.
4. Ciascuna Parte assicura che siano tempestivamente rese pubbliche, mediante avvisi pubblici od altri mezzi adeguati, quali mezzi elettronici, le conclusioni di cui al paragrafo 1, che comprendono i motivi per i quali non si chiede una valutazione ambientale strategica.