N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. (16G00085)

Art. 24

Articolo 24

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito del decimo sesto strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Ai fini del paragrafo 1, lo strumento depositato da un'organizzazione di integrazione economica regionale di cui all'articolo 21 non viene computato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri dell'organizzazione stessa.
3. Per ogni Stato od organizzazione di integrazione economica regionale di cui all'articolo 21 che ratifichi, accetti od approvi il presente Protocollo od aderisca al medesimo successivamente al deposito del decimo sesto strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui lo Stato stesso o l'organizzazione stessa ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
4. Il presente Protocollo si applica a piani, programmi, programmazione e legislazione il cui primo atto preliminare formale e' successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo.
Qualora alla Parte sotto la cui giurisdizione si prospetta l'elaborazione di un piano, programma, programmazione o legislazione si applichi il paragrafo 3, il presente Protocollo si applica a piani, programmi, programmazione e legislazione il cui primo atto preliminare formale e' successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo per tale Parte.