N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. (16G00085)

Art. 10

Articolo 10

Misure operative

1. Ogni parte confrontata ad un episodio di inquinamento:
a) effettua le valutazioni necessarie concernenti la natura, l'importanza e le conseguenze possibili dell'episodio di inquinamento o, nel caso, il tipo e la quantita' approssimativa degli idrocarburi o sostanze nocive e potenzialmente pericolose, come pure la direzione e la velocita' di deriva delle chiazze;
b) adotta tutte le misure praticabili per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare gli effetti dell'episodio di inquinamento;
c) informa immediatamente tutte le parti che rischiano di essere interessate dall'episodio di inquinamento di queste valutazioni e di ogni azione intrapresa o prevista per fare fronte a tale episodio e trasmette simultaneamente le stesse informazioni al Centro regionale, che le comunica a tutte le altre parti;
d) continua ad osservare la situazione il piu' a lungo possibile ed effettua al riguardo la notifica ai sensi dell'articolo 9.
2. In caso di azione per combattere l'inquinamento proveniente da una nave, si prendono tutte le misure possibili per salvaguardare:
a) le vite umane;
b) la nave stessa vegliando, contemporaneamente, a prevenire o ridurre al minimo i danni all'ambiente in generale.
La parte che intraprende tale azione ne informa l'Organizzazione marittima internazionale direttamente, oppure tramite il Centro regionale.