Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. (16G00085)
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data:
a) all'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 20 del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120;
b) all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso;
c) al Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 25 del Protocollo stesso;
d) agli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d),
e) e f), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dall'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dall'articolo 14 della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dal secondo Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), e dall'articolo 24 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).