Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. (16G00085)
Art. 2
Art. 2 Entrata in vigore
Il presente emendamento entra in vigore in conformita' agli articoli 20 e 21 del Protocollo di Kyoto.
(Seguono le firme)
Emendamento alla Convenzione sulla Valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,
fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottato a Sofia il 27 febbraio 2001
DECISIONE 11/14
Primo emendamento alla Convenzione di Espoo
La Riunione delle Parti,
desiderando modificare la Convenzione di Espoo al fine di precisare che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include la societa' civile e, in particolare, le organizzazioni non governative,
richiamando il paragrafo 13 della Dichiarazione ministeriale di' Oslo adottata dai Ministri dell'ambiente e dal Commissario dell'ambiente dell'Unione europea, riuniti a Oslo in occasione della prima riunione delle Parti della Convenzione di Espoo,
desiderando consentire agli Stati non appartenenti alla zona CEE-ONU di diventare Parti della Convenzione,
1. adotta i seguenti emendamenti alla Convenzione:
a) Alla fine dell'articolo 1 (x), dopo la parola «giuridiche», inserire:
«e, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi».
b) All'articolo 17, dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo paragrafo che recita:
«3. Ogni altro Stato non menzionato al paragrafo 2 del presente articolo, che sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, puo' aderire alla Convenzione con il consenso della riunione delle Parti. La riunione delle Parti non esamina ne' approva la domanda di adesione di detto Stato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente paragrafo per tutti gli Stati e le Organizzazioni che erano Parti della Convenzione al 27 febbraio 2001.»
e rinumerare conformemente i successivi paragrafi.
c) Alla fine dell'articolo 17, inserire un nuovo paragrafo che recita:
«7. Ogni Stato o Organizzazione che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione, contestualmente ratifica, accetta o approva l'emendamento alla Convenzione di cui alla decisione II/14 adottata dalla seconda riunione delle Parti.»
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Il presente emendamento entra in vigore in conformita' agli articoli 20 e 21 del Protocollo di Kyoto.
(Seguono le firme)
Emendamento alla Convenzione sulla Valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,
fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottato a Sofia il 27 febbraio 2001
DECISIONE 11/14
Primo emendamento alla Convenzione di Espoo
La Riunione delle Parti,
desiderando modificare la Convenzione di Espoo al fine di precisare che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include la societa' civile e, in particolare, le organizzazioni non governative,
richiamando il paragrafo 13 della Dichiarazione ministeriale di' Oslo adottata dai Ministri dell'ambiente e dal Commissario dell'ambiente dell'Unione europea, riuniti a Oslo in occasione della prima riunione delle Parti della Convenzione di Espoo,
desiderando consentire agli Stati non appartenenti alla zona CEE-ONU di diventare Parti della Convenzione,
1. adotta i seguenti emendamenti alla Convenzione:
a) Alla fine dell'articolo 1 (x), dopo la parola «giuridiche», inserire:
«e, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi».
b) All'articolo 17, dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo paragrafo che recita:
«3. Ogni altro Stato non menzionato al paragrafo 2 del presente articolo, che sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, puo' aderire alla Convenzione con il consenso della riunione delle Parti. La riunione delle Parti non esamina ne' approva la domanda di adesione di detto Stato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente paragrafo per tutti gli Stati e le Organizzazioni che erano Parti della Convenzione al 27 febbraio 2001.»
e rinumerare conformemente i successivi paragrafi.
c) Alla fine dell'articolo 17, inserire un nuovo paragrafo che recita:
«7. Ogni Stato o Organizzazione che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione, contestualmente ratifica, accetta o approva l'emendamento alla Convenzione di cui alla decisione II/14 adottata dalla seconda riunione delle Parti.»
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