Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. (16G00085)
Art. 23
Articolo 23
Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
1. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale, di cui all'articolo 21, da cui e' stata sottoscritta.
2. Al presente Protocollo possono aderire, dal ... , gli Stati e le organizzazioni di integrazione economica regionali di cui all'articolo 21.
3. Gli Stati membri delle Nazioni Unite non contemplati dal paragrafo 2 possono aderire al Protocollo su autorizzazione emessa dalla riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del Protocollo.
4. Qualsiasi organizzazione di integrazione economica regionale di cui all'articolo 21 che divenga Parte del presente Protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte contraente, assume la totalita' degli obblighi stabiliti dal Protocollo stesso.
Se uno o piu' Stati dell'organizzazione sono Parti del presente Protocollo, l'organizzazione stessa ed i suoi Stati membri decidono sulla ripartizione dei compiti attinenti all'adempimento degli obblighi imposti dal Protocollo. In tali casi, l'organizzazione e i suoi Stati membri non potranno esercitare simultaneamente i diritti derivanti dal presente Protocollo.
5. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni di integrazione economica di cui all'articolo 21 devono dichiarare quale sia la loro sfera di competenza nelle materie disciplinate dal presente Protocollo. Tali organizzazione informano altresi' il depositario in merito a qualsiasi cambiamento pertinente della loro sfera di competenza.
Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
1. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale, di cui all'articolo 21, da cui e' stata sottoscritta.
2. Al presente Protocollo possono aderire, dal ... , gli Stati e le organizzazioni di integrazione economica regionali di cui all'articolo 21.
3. Gli Stati membri delle Nazioni Unite non contemplati dal paragrafo 2 possono aderire al Protocollo su autorizzazione emessa dalla riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del Protocollo.
4. Qualsiasi organizzazione di integrazione economica regionale di cui all'articolo 21 che divenga Parte del presente Protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte contraente, assume la totalita' degli obblighi stabiliti dal Protocollo stesso.
Se uno o piu' Stati dell'organizzazione sono Parti del presente Protocollo, l'organizzazione stessa ed i suoi Stati membri decidono sulla ripartizione dei compiti attinenti all'adempimento degli obblighi imposti dal Protocollo. In tali casi, l'organizzazione e i suoi Stati membri non potranno esercitare simultaneamente i diritti derivanti dal presente Protocollo.
5. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni di integrazione economica di cui all'articolo 21 devono dichiarare quale sia la loro sfera di competenza nelle materie disciplinate dal presente Protocollo. Tali organizzazione informano altresi' il depositario in merito a qualsiasi cambiamento pertinente della loro sfera di competenza.