N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. (16G00085)

Art. 3

Articolo 3

Disposizioni generali

1. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative, regolamentari e, se del caso, di altra indole per attuare le disposizioni del presente Protocollo in un quadro chiaro e trasparente.
2. Ciascuna Parte si adopera per garantire che i responsabili e le autorita' assistano e guidino il pubblico nell'ambito delle questioni di cui al presente Protocollo.
3. Ciascuna Parte provvede affinche' le associazioni, le organizzazioni o i gruppi che promuovono la protezione dell'ambiente e della salute nel contesto del presente Protocollo siano adeguatamente riconosciuti e sostenuti.
4. Le disposizioni di cui al presente Protocollo lasciano impregiudicato il diritto di una Parte di mantenere od introdurre misure aggiuntive relative alle questioni disciplinate dal presente Protocollo.
5. Ciascuna Parte promuove gli obiettivi del presente Protocollo nell'ambito dei pertinenti processi decisionali internazionali e delle organizzazioni internazionali interessate.
6. Ciascuna Parte provvede affinche' le persone che esercitano i propri diritti a norma del presente Protocollo non siano penalizzate, perseguite o molestate in alcun modo a causa delle loro iniziative.
Questa disposizione non pregiudica il potere dei giudici nazionali di esigere il pagamento di importi ragionevoli a titolo di spese processuali.
7. Nell'ambito delle disposizioni del presente Protocollo, il pubblico deve poter esercitare i propri diritti senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sulla nazionalita' o sulla residenza o, nel caso delle persone giuridiche, fondate sull'ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle attivita'.