Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. (16G00085)
Art. 14
Articolo 14
Riunione delle Parti della Convenzione agente
come Riunione delle Parti del Protocollo
1. La riunione delle Parti della Convenzione funge da riunione delle Parti del presente Protocollo. La prima riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo e' indetta entro un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, in concomitanza con una riunione delle Parti della Convenzione qualora una riunione di queste ultime sia prevista entro il periodo suddetto. Le successive riunioni delle Parti della Convenzione agenti come riunioni delle Parti del presente Protocollo coincidono con le riunioni delle Parti della Convenzione, a meno che la riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente.
2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Protocollo possono partecipare, in qualita' di osservatori, ai lavori di ogni seduta della riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Quando la riunione delle Parti della Convenzione agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo le decisioni contemplate dal presente Protocollo vengono adottate esclusivamente dalle Parti del presente Protocollo.
3. Quando la riunione delle Parti della Convenzione agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo, ogni membro dell'Ufficio della riunione delle Parti che rappresenti una Parte della Convenzione che, in quel momento, non sia Parte del presente Protocollo sara' sostituito da un altro membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra esse.
4. La riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo vigila permanentemente sull'attuazione del presente Protocollo e a tal fine:
a) verifica le politiche e gli approcci metodologici relativi alla valutazione ambientale strategica, onde migliorare ulteriormente le procedure dettate dal presente Protocollo;
b) scambia informazioni sulle esperienze acquisite in materia di valutazione ambientale strategica e nell'attuazione del presente Protocollo;
c) sollecita, ove necessario, l'ausilio e la collaborazione degli organi competenti dotati di esperienze utili alla realizzazione degli scopi del presente Protocollo;
d) istituisce gli organi ausiliari che considera necessari per l'attuazione del presente Protocollo;
e) ove necessario, esamina e adotta proposte di emendamenti al presente Protocollo;
f) esamina e svolge qualsiasi azione ulteriore, comprese azioni svolte congiuntamente ai sensi del presente Protocollo e della Convenzione, che possa rivelarsi necessaria per il raggiungimento degli obbiettivi del presente Protocollo.
5. Il regolamento interno della riunione delle Parti della Convenzione si applica mutatis mutandis al presente Protocollo, a meno che la riunioni delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente in via consensuale.
6. Nella prima seduta, la riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo discute e adotta le modalita' di applicazione al presente Protocollo della procedura di verifica di adempimento della Convenzione.
7. Ad intervalli decisi dalla riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, ciascuna Parte riferisce alla riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del Protocollo sulle misure da essa adottate in attuazione del presente Protocollo.
Riunione delle Parti della Convenzione agente
come Riunione delle Parti del Protocollo
1. La riunione delle Parti della Convenzione funge da riunione delle Parti del presente Protocollo. La prima riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo e' indetta entro un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, in concomitanza con una riunione delle Parti della Convenzione qualora una riunione di queste ultime sia prevista entro il periodo suddetto. Le successive riunioni delle Parti della Convenzione agenti come riunioni delle Parti del presente Protocollo coincidono con le riunioni delle Parti della Convenzione, a meno che la riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente.
2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Protocollo possono partecipare, in qualita' di osservatori, ai lavori di ogni seduta della riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Quando la riunione delle Parti della Convenzione agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo le decisioni contemplate dal presente Protocollo vengono adottate esclusivamente dalle Parti del presente Protocollo.
3. Quando la riunione delle Parti della Convenzione agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo, ogni membro dell'Ufficio della riunione delle Parti che rappresenti una Parte della Convenzione che, in quel momento, non sia Parte del presente Protocollo sara' sostituito da un altro membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra esse.
4. La riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo vigila permanentemente sull'attuazione del presente Protocollo e a tal fine:
a) verifica le politiche e gli approcci metodologici relativi alla valutazione ambientale strategica, onde migliorare ulteriormente le procedure dettate dal presente Protocollo;
b) scambia informazioni sulle esperienze acquisite in materia di valutazione ambientale strategica e nell'attuazione del presente Protocollo;
c) sollecita, ove necessario, l'ausilio e la collaborazione degli organi competenti dotati di esperienze utili alla realizzazione degli scopi del presente Protocollo;
d) istituisce gli organi ausiliari che considera necessari per l'attuazione del presente Protocollo;
e) ove necessario, esamina e adotta proposte di emendamenti al presente Protocollo;
f) esamina e svolge qualsiasi azione ulteriore, comprese azioni svolte congiuntamente ai sensi del presente Protocollo e della Convenzione, che possa rivelarsi necessaria per il raggiungimento degli obbiettivi del presente Protocollo.
5. Il regolamento interno della riunione delle Parti della Convenzione si applica mutatis mutandis al presente Protocollo, a meno che la riunioni delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente in via consensuale.
6. Nella prima seduta, la riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo discute e adotta le modalita' di applicazione al presente Protocollo della procedura di verifica di adempimento della Convenzione.
7. Ad intervalli decisi dalla riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, ciascuna Parte riferisce alla riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del Protocollo sulle misure da essa adottate in attuazione del presente Protocollo.