Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. (16G00085)
Art. 14
Articolo 14
Strutture ricettive portuali
1. Le parti prendono, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, tutte le misure necessarie perche' le strutture ricettive al servizio delle navi siano disponibili nei loro porti e terminali. Esse fanno in modo che tali strutture siano utilizzate in modo efficace senza che cio' causi ritardi ingiustificati alle navi.
Le parti sono invitate a ricercare i mezzi che permettono di fissare un costo ragionevole per l'utilizzo di dette strutture.
2. Le parti assicurano inoltre la fornitura di strutture ricettive adeguate per le imbarcazioni da diporto.
3. Le parti prendono tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento delle strutture ricettive onde limitare l'impatto dei loro scarichi sull'ambiente marino.
4. Le parti prendono le misure necessarie per comunicare alle navi che utilizzano i loro porti informazioni aggiornate relative agli obblighi che derivano dalla convenzione MARPOL 73/78 e dalla loro legislazione applicabile in materia.
Strutture ricettive portuali
1. Le parti prendono, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, tutte le misure necessarie perche' le strutture ricettive al servizio delle navi siano disponibili nei loro porti e terminali. Esse fanno in modo che tali strutture siano utilizzate in modo efficace senza che cio' causi ritardi ingiustificati alle navi.
Le parti sono invitate a ricercare i mezzi che permettono di fissare un costo ragionevole per l'utilizzo di dette strutture.
2. Le parti assicurano inoltre la fornitura di strutture ricettive adeguate per le imbarcazioni da diporto.
3. Le parti prendono tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento delle strutture ricettive onde limitare l'impatto dei loro scarichi sull'ambiente marino.
4. Le parti prendono le misure necessarie per comunicare alle navi che utilizzano i loro porti informazioni aggiornate relative agli obblighi che derivano dalla convenzione MARPOL 73/78 e dalla loro legislazione applicabile in materia.