N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. (16G00085)

Allegato II

Allegato II

Altri progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2

1. Progetti di ricomposizione rurale.
2. Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva.
3. Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre.
4. Allevamenti intensivi di bestiame e avicoli.
5. Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo.
6. Piscicoltura intensiva.
7. Centrali nucleari ed altri reattori nucleari*/ , compresi lo smantellamento e la messa fuori servizio di tali centrali o reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e conversione delle materie fissili e fertili la cui potenza massima non supera 1 kW di carico termico continuo), non comprese nell'allegato I.
8. Costruzione di linee aeree di corrente elettrica con una tensione pari o superiore a 220 kV e una lunghezza superiore a 15 km ed altri progetti per la trasmissione di energia elettrica mediante cavi aerei.
9. Impianti industriali per la produzione di elettricita', vapore e acqua calda.
10. Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda.
11. Stoccaggio in superficie di combustibili fossili e gas naturale.
12. Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei.
13. Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.
14. Impianti per la produzione di energia idroelettrica.
15. Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).
16. Impianti, non compresi nell'allegato I, progettati per:
la produzione o l'arricchimento di combustibile nucleare;
il trattamento di combustibile nucleare irradiato;
lo smaltimento definitivo di combustibile nucleare irradiato;
esclusivamente lo smaltimento definitivo dei residui radioattivi;
esclusivamente lo stoccaggio (previsto per piu' di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato in un sito diverso da quello di produzione;
il trattamento e lo stoccaggio dei residui radioattivi.
17. Cave, attivita' minerarie a cielo aperto e torbiere, non comprese nell'allegato I.
18. Miniere sotterranee non comprese nell'allegato I.
19. Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale.
20. Trivellazioni in profondita' (in particolare trivellazioni geotermiche, trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari, trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua), escluse quelle intese a studiare la stabilita' del suolo.
21. Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonche' di scisti bituminosi.
22. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio, non comprese nell'allegato I.
23. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua.
24. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi (laminazione a caldo, forgiatura con magli, applicazione di strati protettivi di metallo fuso).
25. Fonderie di metalli ferrosi.
26. Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici, non compresi nell'allegato I.
27. Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.), non compresi nell'allegato I.
28. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici.
29. Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori.
30. Cantieri navali.
31. Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili.
32. Costruzione di materiale ferroviario.
33. Imbutitura di fondo con esplosivi.
34. Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici.
35. Cokerie (distillazione a secco del carbone).
36. Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.
37. Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro.
38. Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali.
39. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane.
40. Impianti destinati alla fabbricazione di prodotti chimici e al trattamento di prodotti intermedi, non compresi nell'allegato I.
41. Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi.
42. Impianti per lo stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, non compresi nell'allegato I.
43. Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali.
44. Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali.
45. Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.
46. Industria della birra e del malto.
47. Fabbricazione di dolciumi e sciroppi.
48. Impianti per la macellazione di animali.
49. Industrie per la produzione della fecola.
50. Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce.
51. Zuccherifici.
52. Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta di cellulosa, carta e cartoni, non compresi nell'allegato I.
53. Impianti per il pretrattamento o la tintura di fibre o di tessili.
54. Impianti per la concia delle pelli.
55. Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa.
56. Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.
57. Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali.
58. Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.
59. Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto, non compresi nell'allegato I.
60. Stabilimenti di squartamento.
61. Banchi di prova per motori, turbine e reattori.
62. Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore.
63. Gasdotti e oleodotti non compresi nell'allegato I.
64. Condotti per il trasporto di prodotti chimici di diametro superiore a 800 mm e lunghe piu' di 40 km.
65. Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminali intermodali, non compresi nell'allegato I.
66. Costruzione di tranvie, metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di persone.
67. Costruzione di strade, compresi la rettifica e/o l'allargamento di strade esistenti, non comprese nell'allegato I.
68. Costruzione di porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca, non compresi nell'allegato I.
69. Costruzione di vie navigabili e porti di navigazione interna, non compresi nell'allegato I.
70. Porti commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e porti esterni, non compresi nell'allegato I.
71. Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua.
72. Costruzione di aeroporti**/ e di campi di aviazione, non compresi nell'allegato I.
73. Impianti di smaltimento dei rifiuti (comprese le discariche), non compresi nell'allegato I.
74. Impianti di incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi;
75. Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli.
76. Depositi di fanghi.
77. Estrazione o ricarica artificiale delle acque freatiche, non comprese nell'allegato I.
78. Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi.
79. Impianti di trattamento delle acque reflue.
80. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, non compresi nell'allegato I.
81. Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere.
82. Installazione di acquedotti a lunga distanza.
83. Piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture connesse.
84. Porti turistici.
85. Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse.
86. Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente.
87. Parchi tematici.
88. Progetti di sviluppo di zone industriali.
89. Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi.
90. Recupero di terre dal mare.
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*/ Ai fini del presente Protocollo, le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare ed altri elementi contaminati radioattivamente sono stati rimossi definitivamente dal sito dell'impianto.
**/ Ai fini del presente Protocollo, per "aeroporto" s'intende un aeroporto conforme alla definizione della Convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).

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