Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. (16G00085)
Art. 6
Articolo 6
Limitazione dell'ambito del rapporto ambientale
1. Ciascuna Parte adotta disposizioni per determinare le informazioni pertinenti che devono figurare nel rapporto ambientale di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
2. Ciascuna Parte provvede affinche' le autorita' ambientali e sanitarie di cui all'articolo 9, paragrafo 1 siano consultate in merito alla determinazione delle informazioni pertinenti di cui al precedente paragrafo.
3. Ciascuna Parte si adopera - nella misura opportuna - per fornire al pubblico congrue possibilita' di partecipare alla determinazione delle informazioni pertinenti che devono figurare nel rapporto ambientale.
Limitazione dell'ambito del rapporto ambientale
1. Ciascuna Parte adotta disposizioni per determinare le informazioni pertinenti che devono figurare nel rapporto ambientale di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
2. Ciascuna Parte provvede affinche' le autorita' ambientali e sanitarie di cui all'articolo 9, paragrafo 1 siano consultate in merito alla determinazione delle informazioni pertinenti di cui al precedente paragrafo.
3. Ciascuna Parte si adopera - nella misura opportuna - per fornire al pubblico congrue possibilita' di partecipare alla determinazione delle informazioni pertinenti che devono figurare nel rapporto ambientale.