N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. (16G00085)

Art. 13

Articolo 13

Rimborso dei costi di assistenza

1. Salvo se un accordo relativo alle disposizioni finanziarie che disciplinano le azioni intraprese dalle parti per fare fronte ad un episodio di inquinamento e' stato concluso su base bilaterale o multilaterale prima dell'episodio di inquinamento, ciascuna parte assume i costi delle azioni che ha intrapreso per fare fronte ad un inquinamento conformemente al paragrafo 2.
2. a) Se una parte intraprende un'azione su richiesta espressa di un'altra parte, la parte richiedente rimborsa alla parte assistente il costo di quest'azione. Se la richiesta e' annullata, la parte richiedente assume le spese gia' sostenute o impegnate dalla parte assistente;
b) se una parte intraprende un'azione di propria iniziativa, essa ne assume il costo;
c) i principi stabiliti alle lettere a) e b) si applicano a meno che le parti interessate concordino diversamente caso per caso.
3. Tranne se concordato diversamente, i costi dell'azione intrapresa da una parte su richiesta di un'altra parte sono calcolati in modo equo conformemente al diritto e alla pratica della parte assistente in materia di rimborso di siffatti costi.
4. La parte che richiede assistenza e la parte assistente cooperano, se necessario, per il buon fine di qualsiasi azione conseguente a una richiesta di indennizzo. A tal fine esse tengono debitamente conto dei regimi giuridici esistenti.
Quando l'azione cosi' condotta non permette un indennizzo totale per le spese sostenute nell'operazione d'assistenza, la parte che richiede assistenza puo' chiedere alla parte assistente di rinunciare al rimborso delle spese che superano le somme coperte dall'indennizzo o di ridurre i costi calcolati conformemente al paragrafo 3. Essa puo' anche chiedere un rinvio del rimborso di tali costi. Quando esaminano tale richiesta, le parti assistenti tengono debitamente conto delle necessita' dei paesi in via di sviluppo.
5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate come recanti un qualsivoglia pregiudizio al diritto delle parti di recuperare da terzi i costi delle azioni intraprese per fare fronte ad un episodio di inquinamento in virtu' di altre disposizioni e norme del diritto nazionale ed internazionale applicabili all'una o l'altra parte implicata nell'assistenza.