Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. (16G00085)
Art. 10
Articolo 10
Consultazioni transfrontaliere
1. Qualora una Parte di origine ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma possa avere effetti transfrontalieri significativi sull'ambiente o sulla salute, o qualora ne faccia richiesta una Parte che possa essere significativamente interessata da tali effetti, la Parte di origine lo notifica senza indugio alla Parte colpita, prima dell'adozione del piano o del programma.
2. La notifica contiene, fra l'altro:
a) il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale, comprese le informazioni sulle possibili conseguenze transfrontaliere sull'ambiente e sulla salute;
b) informazioni sul procedimento decisionale, fra cui l'indicazione di un calendario ragionevole per la trasmissione di osservazioni.
3. La Parte colpita comunica alla Parte di origine, entro il termine specificato nella notifica, se desidera avviare consultazioni previe all'adozione del piano o del programma. In tal caso, le Parti interessate avviano consultazioni sui probabili effetti transfrontalieri ambientali e sanitari dell'attuazione del piano o del programma e sulle misure prospettabili per prevenire, ridurre od attenuare le conseguenze negative.
4. Se tali consultazioni hanno luogo, le Parti interessate convengono specifiche modalita' affinche' il pubblico interessato e le autorita' di cui all'articolo 9, paragrafo 1 nella Parte colpita siano informati ed abbiano l'opportunita' di esprimere il loro parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale entro termini ragionevoli.
Consultazioni transfrontaliere
1. Qualora una Parte di origine ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma possa avere effetti transfrontalieri significativi sull'ambiente o sulla salute, o qualora ne faccia richiesta una Parte che possa essere significativamente interessata da tali effetti, la Parte di origine lo notifica senza indugio alla Parte colpita, prima dell'adozione del piano o del programma.
2. La notifica contiene, fra l'altro:
a) il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale, comprese le informazioni sulle possibili conseguenze transfrontaliere sull'ambiente e sulla salute;
b) informazioni sul procedimento decisionale, fra cui l'indicazione di un calendario ragionevole per la trasmissione di osservazioni.
3. La Parte colpita comunica alla Parte di origine, entro il termine specificato nella notifica, se desidera avviare consultazioni previe all'adozione del piano o del programma. In tal caso, le Parti interessate avviano consultazioni sui probabili effetti transfrontalieri ambientali e sanitari dell'attuazione del piano o del programma e sulle misure prospettabili per prevenire, ridurre od attenuare le conseguenze negative.
4. Se tali consultazioni hanno luogo, le Parti interessate convengono specifiche modalita' affinche' il pubblico interessato e le autorita' di cui all'articolo 9, paragrafo 1 nella Parte colpita siano informati ed abbiano l'opportunita' di esprimere il loro parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale entro termini ragionevoli.