Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. (16G00085)
Art. 2
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) «protocollo di Kyoto»: il protocollo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), modificato dall'emendamento di Doha dello stesso protocollo, convenuto l'8 dicembre 2012 a Doha;
b) «emendamento di Doha»: l'emendamento del protocollo di Kyoto della UNFCCC, convenuto l'8 dicembre 2012 a Doha, che istituisce il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto a partire dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2020;
c) «termini dell'adempimento congiunto»: i criteri di cui all'allegato 2 del presente accordo;
d) «direttiva ETS»: la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', modificata.
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) «protocollo di Kyoto»: il protocollo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), modificato dall'emendamento di Doha dello stesso protocollo, convenuto l'8 dicembre 2012 a Doha;
b) «emendamento di Doha»: l'emendamento del protocollo di Kyoto della UNFCCC, convenuto l'8 dicembre 2012 a Doha, che istituisce il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto a partire dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2020;
c) «termini dell'adempimento congiunto»: i criteri di cui all'allegato 2 del presente accordo;
d) «direttiva ETS»: la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', modificata.