Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. (16G00085)
Art. 12
Articolo 12
Assistenza
1. Qualsiasi parte bisognosa di assistenza per fare fronte ad un episodio di inquinamento puo' richiedere, direttamente o tramite il Centro regionale, il contributo di altre parti, rivolgendosi in primo luogo a quelle che rischiano di essere a loro volta colpite dall'inquinamento. Questo contributo puo' comportare, in particolare, consulenze di esperti e la fornitura alla parte interessata, o la messa a disposizione, del personale specializzato necessario, di prodotti, attrezzature e mezzi nautici. Le parti cosi' sollecitate fanno il possibile per apportare il loro contributo.
2. Se le parti impegnate in un'operazione di lotta contro l'inquinamento non possono intendersi sulla condotta dell'operazione, il Centro regionale puo', con l'accordo di tutte le parti implicate, coordinare l'attivita' dei mezzi impegnati da dette parti.
3. Conformemente agli accordi internazionali applicabili, ciascuna parte adotta le misure giuridiche e amministrative necessarie per facilitare:
a) l'arrivo e l'impiego sul suo territorio, nonche' la partenza da esso, delle navi, degli aeromobili ed altri mezzi di trasporto impegnati nella risposta a un episodio di inquinamento o che trasportano il personale, i carichi, il materiale o le attrezzature necessari per fare fronte a tale episodio;
b) la circolazione rapida del personale, dei carichi, del materiale e delle attrezzature di cui alla lettera a), in entrata, in transito e in uscita dal suo territorio.
Assistenza
1. Qualsiasi parte bisognosa di assistenza per fare fronte ad un episodio di inquinamento puo' richiedere, direttamente o tramite il Centro regionale, il contributo di altre parti, rivolgendosi in primo luogo a quelle che rischiano di essere a loro volta colpite dall'inquinamento. Questo contributo puo' comportare, in particolare, consulenze di esperti e la fornitura alla parte interessata, o la messa a disposizione, del personale specializzato necessario, di prodotti, attrezzature e mezzi nautici. Le parti cosi' sollecitate fanno il possibile per apportare il loro contributo.
2. Se le parti impegnate in un'operazione di lotta contro l'inquinamento non possono intendersi sulla condotta dell'operazione, il Centro regionale puo', con l'accordo di tutte le parti implicate, coordinare l'attivita' dei mezzi impegnati da dette parti.
3. Conformemente agli accordi internazionali applicabili, ciascuna parte adotta le misure giuridiche e amministrative necessarie per facilitare:
a) l'arrivo e l'impiego sul suo territorio, nonche' la partenza da esso, delle navi, degli aeromobili ed altri mezzi di trasporto impegnati nella risposta a un episodio di inquinamento o che trasportano il personale, i carichi, il materiale o le attrezzature necessari per fare fronte a tale episodio;
b) la circolazione rapida del personale, dei carichi, del materiale e delle attrezzature di cui alla lettera a), in entrata, in transito e in uscita dal suo territorio.