Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011. (12G0037)
Art. 3
ARTICOLO 3
1. La Croazia aderisce alle decisioni e agli accordi adottati dai capi di Stato o di governo degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio europeo.
2. La Croazia aderisce alle decisioni e agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.
3. La Croazia si trova nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonche' rispetto a quelle relative all'Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri. La Croazia rispettera' quindi i principi e gli orientamenti che derivano da tali dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni e prendera' le misure che possano risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.
4. La Croazia aderisce alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Croazia alla data stabilita dal Consiglio nelle decisioni di cui al paragrafo 5.
5. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decide di apportare alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 4 tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione e pubblica i testi adattati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
6. La Croazia si impegna, relativamente alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 4, ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle gia' adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, e ad agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri.
7. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' integrare l'allegato I con le convenzioni, gli accordi e i protocolli pertinenti firmati prima della data di adesione.
1. La Croazia aderisce alle decisioni e agli accordi adottati dai capi di Stato o di governo degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio europeo.
2. La Croazia aderisce alle decisioni e agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.
3. La Croazia si trova nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonche' rispetto a quelle relative all'Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri. La Croazia rispettera' quindi i principi e gli orientamenti che derivano da tali dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni e prendera' le misure che possano risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.
4. La Croazia aderisce alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Croazia alla data stabilita dal Consiglio nelle decisioni di cui al paragrafo 5.
5. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decide di apportare alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 4 tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione e pubblica i testi adattati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
6. La Croazia si impegna, relativamente alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 4, ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle gia' adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, e ad agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri.
7. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' integrare l'allegato I con le convenzioni, gli accordi e i protocolli pertinenti firmati prima della data di adesione.