Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011. (12G0037)
Atto-Allegato III
Allegato III
Elenco di cui all'articolo 15 dell'atto di adesione:
adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni
1. LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
32005 L 0036: Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22)
a) All'articolo 23, il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Fatto salvo l'articolo 43 ter, ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata
a) per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991 e
b) per la Croazia, anteriormente all'8 ottobre 1991,
qualora le autorita' degli Stati membri summenzionati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validita' giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attivita' professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attivita' di cui all'articolo 48.
Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorita', il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attivita' in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato." b) E' inserito l'articolo seguente:
"Articolo 43 ter
I diritti acquisiti in ostetricia non si applicano ai seguenti titoli ottenuti in Croazia anteriormente al l° luglio 2013: visa medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere di livello superiore in area ostetrico-ginecologica), medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere in area ostetrico-ginecologica), visa medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere di livello superiore con diploma in ostetricia), medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere con diploma in ostetricia), ginekoloskoopstetricka primalja (ostetrica in area ostetrico-ginecologica) e primalja (ostetrica).".
2. DIRITTO DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE
I. MARCHIO COMUNITARIO
32009 R 0207: Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag.
1)
All'articolo 165, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo denominati: "nuovo Stato membro", "nuovi Stati membri"), un marchio comunitario registrato o richiesto a norma del presente regolamento prima della rispettiva data di adesione e' esteso al territorio di questi Stati membri, affinche' produca gli stessi effetti in tutta la Comunita'.".
II. CERTIFICATI PROTETTIVI COMPLEMENTARI
1. 31996 R 1610: Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti titosanitari (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30).
a) All'articolo 19 bis e' aggiunta la lettera seguente:
"m) Qualsiasi prodotto titosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1° gennaio 2003 puo' formare oggetto di un certificato in Croazia, purche' la domanda di certificato sia depositata entro il termine di sei mesi dalla data di adesione.".
b) All'articolo 20, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il presente regolamento si applica ai certificati protettivi complementari rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.".
2. 32009 R 0469: Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1)
a) All'articolo 20 e' aggiunta la lettera seguente:
"m) qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1° gennaio 2003 puo' formare oggetto di un certificato in Croazia, purche' la domanda di certificato venga depositata entro sei mesi dalla data di adesione.".
b) All'articolo 21, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il presente regolamento si applica ai certificati protettivi complementari rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.".
III. DISEGNI E MODELLI COMUNITARI
32002 R 0006: Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1)
All'articolo 110 bis, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo: "i(l)nuovi(o) Stati(o) membri(o)"), i disegni e modelli comunitari protetti o depositati a norma del presente regolamento prima della rispettiva data di adesione si estendono al loro territorio al fine di produrre gli stessi effetti in tutta la Comunita'.".
3. SERVIZI FINANZIARI
32006 L 0048: Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 , relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1)
All'articolo 2, dopo la voce relativa alla Francia, e' inserita la voce seguente:
"- in Croazia: dalle "kreditne unije" e dalla "Hrvatska banka za obnovu i razvitak";".
4. AGRICOLTURA
1. 31991 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1)
Nell'allegato II, dopo la denominazione geografica "Nürnberger Glühwein" e' inserita la denominazione geografica seguente:
"Samoborski bennet".
2. 32007 R 1234: Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1)
a) All'articolo 66 e' inserito il paragrafo seguente:
"4 bis. Per la Croazia e' istituita una riserva speciale per la ristrutturazione, come indicato nell'allegato IX, punto 2. Tale riserva e' liberata dal 1° aprile della prima campagna di contingentamento dopo l'adesione, a condizione che il consumo in azienda di latte e di prodotti lattiero-caseari in Croazia sia diminuito nel periodo 2008-2012.
La decisione relativa alla liberazione della riserva e alla sua distribuzione tra le quote per le consegne e per le vendite dirette e' adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, sulla scorta della valutazione di' una relazione che la Croazia dovra' presentare entro il 31 dicembre 2013.
Tale relazione esporra' in dettaglio i risultati e le tendenze dell'effettivo processo di' ristrutturazione del settore lattiero-caseario croato e, in particolare, il passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione destinata al mercato.".
b) All'articolo 103 duodecies, paragrafo 1, e' aggiunto il comma seguente:
"Il presente paragrafo non si applica alla Croazia per l'esercizio finanziario 2013. La Croazia sottopone alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno per il periodo di programmazione 2014-2018.".
c) All'allegato III, parte II, il punto 13 e' sostituito dal seguente:
"13. "raffineria a tempo pieno": un'unita' di produzione:
- la cui unica attivita' consiste nella raffinazione di zucchero di canna greggio di importazione,
oppure
- che ha raffinato una quantita' pari ad almeno 15 000 tonnellate di zucchero di canna greggio di importazione nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005. Ai fini del presente trattino, nel caso della Croazia la campagna di commercializzazione e' la campagna 2007/2008.".
d) L'allegato VI e' sostituito dal seguente:
"ALLEGATO VI
QUOTE NAZIONALI E REGIONALI
a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2010/2011
(in tonnellate)
Parte di provvedimento in formato grafico
i) Nell'allegato XI ter, appendice, punto 2, e' aggiunta la lettera seguente:
"h) in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti:
Moslavina, PrigorjeBilogora, Plesivica, Pokuplje e Zagorje-Medimurje.".
j) Nell'allegato XI ter, appendice, punto 3, e' aggiunta la lettera seguente:
"h) in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti:
Hrvatsko Podunavlje e Slavonija.".
k) Nell'allegato XI ter, appendice, punto 4, e' aggiunta la lettera seguente:
"g) in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti:
Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija e Srednja i Juzna Dalmacija.".
3. 32008 R0110: Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16)
a) All'articolo 20 e' aggiunto il paragrafo seguente:
"4. Il termine di presentazione delle schede tecniche, di cui al paragrafo 1, si applica anche alle indicazioni geografiche della Croazia elencate nell'allegato III.".
Parte di provvedimento in formato grafico
4. 32009 R 0073: Regolamento (CE) n. 73 2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).
a) All'articolo 2, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
"g) "nuovi Stati membri": la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Croazia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia;".
b) All'articolo 6, paragrafo 2, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"2. Gli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri provvedono affinche' le terre investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente. I nuovi Stati membri diversi dalla Bulgaria, dalla Croazia e dalla Romania provvedono affinche' le terre investite a pascolo permanente al l° maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente. La Bulgaria e la Romania provvedono affinche' le terre investite a pascolo permanente al l° gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente. La Croazia provvede affinche' le terre investite a pascolo peinianente al 1 ° luglio 2013 siano mantenute a pascolo permanente".
c) All'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), il punto iv) e' sostituito dal seguente:
"iv) a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, degli articoli 57 bis e 59, dell'articolo 64, paragrafo 2, terzo comma, dell'articolo 65 e dell'articolo 68, paragrafo 4, lettera c).".
d) All'articolo 51, paragrafo 1, e' aggiunto il comma seguente:
"La Croazia puo' decidere di avvalersi delle facolta' di cui all'articolo 52 e all'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento. Tale decisione e' comunicata alla Commissione entro il 15 luglio 2013.".
e) All'articolo 51, paragrafo 2, e' aggiunto il comma seguente:
"In deroga al secondo comma, nel caso della Croazia tale massimale e' stabilito sulla base dei massimali nazionali di cui all'articolo 104, paragrafo 4, e all'articolo 112, paragrafo 5, per quanto riguarda rispettivamente i pagamenti per le carni ovine e caprine e i pagamenti per i bovini di cui agli articoli 52 e 53, tenendo conto dello schema di introduzione dei pagamenti diretti di cui all'articolo 121.".
f) All'articolo 52, dopo il primo comma e' inserito il comma seguente:
"In deroga al primo comma, la Croazia puo' trattenere fino al 50% dell'importo risultante dal massimale di cui all'articolo 51, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento al fine di versare agli agricoltori un pagamento supplementare su base annua.".
g) All'articolo 53, paragrafo 1, dopo il primo comma e' inserito il comma seguente:
"In deroga al primo comma, la Croazia puo' trattenere tutto o parte dell'importo risultante dal massimale di cui all'articolo 51, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento al fine di versare agli agricoltori un pagamento supplementare su base annua.".
h) Al titolo 3, capitolo 3, il titolo e' sostituito dal seguente:
"Attuazione nei nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie e in Croazia".
i) All'articolo 55, il titolo e' sostituito dal seguente:
"Introduzione del regime di pagamento unico negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie e in Croazia".
j) All'articolo 55, paragrafo 1, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo se altrimenti disposto nel presente capitolo, il presente titolo si applica ai nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie previsto al titolo V, capitolo 2, e alla Croazia.".
k) All'articolo 57, paragrafo 1, e' aggiunta la frase seguente:
"Per la Croazia tale riduzione non supera il 20% del massimale annuo indicato nella tabella 3 dell'allegato VIII.".
1) All'articolo 57, paragrafo 3, sono aggiunte le frasi seguenti:
"In Croazia l'utilizzazione della riserva nazionale e' soggetta all'autorizzazione della Commissione mediante un atto di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 141. La Commissione esamina in particolare l'istituzione di qualsiasi regime nazionale di pagamenti diretti applicabile prima della data di adesione e le relative condizioni di applicazione. La richiesta di autorizzare l'utilizzazione della riserva nazionale e' trasmessa dalla Croazia alla Commissione entro il 15 luglio 2013.".
m) E' inserito l'articolo seguente:
"Articolo 57 bis
Riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia
1. La Croazia crea una riserva nazionale speciale per lo sminamento che e' utilizzata allo scopo di assegnare, durante un periodo di dieci anni dopo l'adesione, in base a criteri oggettivi e in modo da assicurare la parita' di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti all'aiuto agli agricoltori con terreni sminati che tornano ad essere utilizzati per le attivita' agricole.
2. I terreni ammissibili all'assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi del presente articolo non sono ammissibili all'assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi degli articoli 59 e 61.
3. Il valore dei diritti all'aiuto stabiliti a norma del presente articolo non supera il valore dei diritti all'aiuto stabiliti rispettivamente a norma degli articoli 59 e 61.
4. L'importo massimo assegnato alla riserva nazionale speciale per lo sminamento e' pari a 9 600 000 EUR e forma oggetto dello schema di introduzione dei pagamenti diretti di cui all'articolo 121. Gli importi annui massimi sono fissati come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
5. Nel primo anno di attuazione del regime di pagamento unico, la Croazia assegna diritti all'aiuto agli agricoltori sulla base dei terreni che sono stati sminati e dichiarati dagli agricoltori nelle domande di aiuto presentate nel primo anno di attuazione del regime di pagamento unico e sono stati restituiti all'uso per attivita' agricole tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2012.
6. Per gli anni dal 2013 al 2022, i diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori sulla base dei terreni che sono stati sminati e dichiarati dagli agricoltori nell'anno in questione a condizione che tali terreni siano stati restituiti all'uso per attivita' agricole durante l'anno civile precedente e che cio' sia stato comunicato alla Commissione conformemente al paragrafo 9.
7. Al fine di assicurare un utilizzo appropriato dei fondi dell'Unione, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, modifica il massimale di cui alla tabella 3 dell'allegato VIII al fine di aggiungervi gli importi provenienti dalla riserva nazionale speciale per lo sminamento che sono stati assegnati entro il 31 dicembre 2022.
8. Tutti i terreni dichiarati ai fini del presente articolo corrispondono alla definizione di ettaro ammissibile di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
9. Entro il 15 luglio 2013, la Croazia comunica alla Commissione la superficie dei terreni ammissibili conformemente al paragrafo 5, indicando sia i terreni ammissibili ai livelli di sostegno a norma dell'articolo 59 sia i terreni ammissibili ai livelli di sostegno a norma dell'articolo 61. Tale comunicazione include altresi' le informazioni sulle corrispondenti dotazioni di bilancio e sugli importi non utilizzati. A decorrere dal 2014, entro il 31 gennaio di ogni anno e' trasmessa alla Commissione una comunicazione contenente le stesse informazioni relativa all'anno civile precedente, che specifica le superfici restituite all'uso per le attivita' agricole e le corrispondenti dotazioni di bilancio.
10. Entro il 31 dicembre 2012, tutti i terreni minati e sminati per i quali gli agricoltori potrebbero ricevere diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale speciale per lo sminamento sono recensiti nel sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma del titolo II, capitolo 4.".
n) All'articolo 59 e' aggiunto il paragrafo seguente:
"4. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, adotta le norme relative all'assegnazione iniziale dei diritti all'aiuto in Croazia.".
o) All'articolo 61 e' aggiunto il comma seguente:
"Per la Croazia la data di cui al primo comma, lettere a) e b), e' il 30 giugno 2011.".
p) All'articolo 69, paragrafo 1, primo comma, e' aggiunto il testo seguente:
"La Croazia puo' decidere, entro la data di adesione, di utilizzare a decorrere dal primo anno di attuazione del regime di pagamento unico di cui all'articolo 59, paragrafo 2, sino al 10% del massimale nazionale di cui all'articolo 40 come indicato nella tabella 3 dell'allegato VIII.".
q) All'articolo 69, paragrafo 9, primo comma, dopo la lettera a) e' inserita la lettera seguente:
"a bis) specificati per il 2022 nel caso della Croazia;".
r) All'articolo 104, il paragrafo 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Si applicano i seguenti massimali nazionali:
Stati membri Massimale nazionale
".
s) All'articolo 112, paragrafo 5, dopo la voce relativa alla Francia, e' inserita la voce seguente:
"
".
t) L'articolo 121 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 121
Introduzione dei pagamenti diretti
"I pagamenti diretti sono introdotti nei nuovi Stati membri diversi dalla Bulgaria, dalla Croazia e dalla Romania conformemente al seguente schema degli incrementi, espressi in percentuale del livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri:
- 60% nel 2009,
- 70% nel 2010,
- 80% nel 2011,
- 90% nel 2012,
- 100% a decorrere dal 2013.
In Bulgaria e Romania, i pagamenti diretti sono introdotti conformemente al seguente schema degli incrementi, espressi in percentuale del livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri:
- 35% nel 2009, - 40% nel 2010, - 50% nel 2011, - 60% nel 2012, - 70% nel 2013, - 80% nel 2014, - 90% nel 2015,
- 100% a decorrere dal 2016.
In Croazia, i pagamenti diretti sono introdotti conformemente al seguente schema degli incrementi, espressi in percentuale del livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri:
- 25% nel 2013, - 30% nel 2014, - 35% nel 2015, - 40% nel 2016, - 50% nel 2017, - 60% nel 2018, - 70% nel 2019, - 80% nel 2020, - 90% nel 2021,
- 100% a decorrere dal 2022.".
u) All'articolo 132, paragrafo 2, dopo il secondo comma e' aggiunto il comma seguente:
"In deroga al primo comma, lettere a) e b), la Croazia ha la possibilita' di integrare i pagamenti diretti sino al 100% del livello applicabile negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri.".
v) Nell'allegato VII, dopo la voce relativa alla Francia, e' inserita la voce seguente:
"
".
w) Nell'allegato VIII e' aggiunta la tabella seguente:
"Tabella 3 (*)
-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------
Stato | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
membro | | | | | | |
-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------
Croazia|93 250|111 900|130 550|149 200|186 500|223 800|261 100|
-------|-------|-------|--------
Stato | 2020 | 2021 | 2022
membro | | |
-------|-------|-------|--------
Croazia|298 400|335 700|373 000|
(*) Massimali calcolati tenendo conto dello schema degli
incrementi di cui all'articolo 121.".
5. PESCA
1. 32002 R 2371: Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59)
Nell'allegato I sono aggiunte le parti seguenti:
"11. ACQUE COSTIERE DELLA CROAZIA*
Parte di provvedimento in formato grafico
12. ACQUE COSTIERE DELLA SLOVENIA*
Parte di provvedimento in formato grafico
2. 32006 R 1198: Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1)
a) All'articolo 27 e' aggiunto il paragrafo seguente:
"5. Il FEP puo' contribuire al finanziamento di un regime di premi individuali per i pescatori che beneficeranno del regime in materia di accesso di cui all'allegato I, parte II, del regolamento (CE) n. 2371/2002, modificato dall'atto di adesione della Croazia. Il regime puo' applicarsi soltanto nel periodo dal 2014 al 2015 o, qualora dovesse verificarsi prima di tale termine, fino alla data di piena attuazione del lodo arbitrale derivante dall'accordo arbitrale tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia firmato a Stoccolma il 4 novembre 2009.".
b) All'articolo 29, il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:
"3. In deroga al paragrafo 2, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole periferiche greche, nonche' nelle isole croate di Dugi otok, Vis, Mljet e Lastovo, gli aiuti possono essere concessi a tutte le imprese.".
c) All'articolo 35, il paragrafo 4 e' sostituito dal seguente:
"4. In deroga al paragrafo 3, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole periferiche greche, nonche' nelle isole croate di Dugi otok, Vis, Mljet e Lastovo, gli aiuti possono essere concessi a tutte le imprese.".
d) All'articolo 53, paragrafo 9, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"9. Qualora le operazioni siano finanziate dal FEP nelle isole periferiche greche che si trovano in condizioni svantaggiate data la loro posizione remota e nelle regioni ultraperiferiche, nonche' nelle isole croate di Dugi otok, Vis, Mljet e Lastovo, il massimale della partecipazione del FEP per ciascun asse prioritario e' aumentato fino a 10 punti percentuali nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e fino a 35 punti percentuali per le regioni non ammissibili all'obiettivo di convergenza.".
e) Nell'allegato II, lettera a), la tabella e' sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
f) Nell'allegato II, lettera a), il secondo comma del sottotitolo "Gruppo 2" e' sostituito dal seguente:
"A seguito dell'applicazione di (*) e (**), qualora il FEP finanzi operazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 3, a favore di pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera, la voce (B) del gruppo 2 sara':
- pari o superiore a 60 punti percentuali (B ≥60%) per le regioni che rientrano nell'obiettivo di convergenza, le isole periferiche greche, le isole croate di Dugi otok, Vis, Mljet e Lastovo e le regioni che non rientrano nell'obiettivo di convergenza
e
- pari o superiore a 50 punti percentuali (B ≥50%) per le regioni ultraperiferiche.".
6. FISCALITA'
1. 32006 L 0112: Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 , relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1)
All'articolo 287 e' aggiunto il punto seguente:
"19) Croazia: 35 000 EUR.".
2. 32008 L 0118: Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE
(GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12)
All'articolo 46, il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Fatto salvo l'articolo 32, gli Stati membri non menzionati all' articolo 2, paragrafo 2, terzo e quarto comma, della direttiva 92/79/CEE possono applicare, dal 1° gennaio 2014, nel caso delle sigarette che possono essere introdotte nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa, un limite quantitativo non inferiore a 300 pezzi per quanto riguarda le sigarette immesse in provenienza da uno Stato membro che applica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo e quarto comma, di tale direttiva, accise inferiori a quelle risultanti dall'articolo 2, paragrafo 2, primo comma.
Gli Stati membri di cui all' articolo 2, paragrafo 2, terzo e quarto comma, della direttiva 92/79/CEE che applicano un'accisa di almeno 77 EUR per 1 000 sigarette indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto possono applicare, dal 1° gennaio 2014, un limite quantitativo non inferiore a 300 pezzi per quanto riguarda le sigarette immesse nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa in provenienza da uno Stato membro che applica un'accisa inferiore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, di tale direttiva.
Gli Stati membri che applicano un limite quantitativo ai sensi del primo e del secondo comma del presente paragrafo ne informano la Commissione. Essi possono effettuare i controlli necessari, purche' questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.".
7. POLITICA REGIONALE E COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI STRUTTURALI
1. 32006 R 1083: Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25)
a) All'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, e' aggiunta la frase seguente:
"Per la Croazia, la data di tale verifica e' il 31 dicembre 2017.".
b) All'articolo 18, paragrafo 1, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"1. Le risorse disponibili, espresse in prezzi 2004, da impegnare a titolo dei Fondi per il periodo 2007-2013 secondo la ripartizione annuale che figura nell'allegato I, ammontano a 308 417 037 817 EUR.".
c) L'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 19
Risorse per l'obiettivo "Convergenza"
Le risorse complessive destinate all'obiettivo "Convergenza" ammontano all'81,56% delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 251 529 800 379 EUR), e sono cosi' ripartite tra le diverse componenti:
a) il 70,50% (ossia, in totale, 177 324 921 223 EUR) e' destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperita' regionale, la prosperita' nazionale e il tasso di disoccupazione;
b) il 4,98% (ossia, in totale, 12 521 289 405 EUR) e' destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperita' regionale, la prosperita' nazionale e il tasso di disoccupazione;
c) il 23,23% (ossia, in totale, 58 433 589 750 EUR) e' destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione, la prosperita' nazionale e la superficie;
d) l'1,29% (ossia, in totale, 3 250 000 000 EUR) per il sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 3.".
d) All'articolo 20, la parte introduttiva e' sostituita dalla seguente:
"Le risorse complessive destinate all'obiettivo "Competitivita' regionale e occupazione" ammontano al 15,93% delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 49 127 784 318 EUR), e sono cosi' ripartite tra le diverse componenti:".
e) All'articolo 21, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le risorse complessive destinate all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ammontano al 2,52% delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, 7 759 453 120 EUR).
Tali risorse, escluso l'importo di cui al paragrafo 22 dell'allegato II, sono cosi' ripartite tra le diverse componenti:
a) il 73,86% (ossia, in totale, 5 583 386 893 EUR) e' destinato al finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile;
b) il 20,95% (ossia, in totale, 1 583 594 654 EUR) e' destinato al finanziamento della cooperazione transnazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile;
c) il 5,19% (ossia, in totale, 392 471 574 EUR) e' destinato al finanziamento della cooperazione interregionale, delle reti di cooperazione e dello scambio di esperienze di cui all'articolo 7, paragrafo 3.
2. Il contributo del FESR ai programmi transfrontalieri e relativi ai bacini marittimi a titolo dello strumento europeo di vicinato e partenariato nonche' ai programmi transfrontalieri a titolo dello strumento di assistenza preadesione di cui al regolamento (CE) n. 1085/2006 e' pari all'importo di 817 691 234 EUR, risultante dalle indicazioni di ciascuno Stato membro interessato, dedotte dalle rispettive dotazioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali contributi del FESR non sono soggetti a ridistribuzione tra gli Stati membri interessati.".
f) All'articolo 22 e' aggiunto il comma seguente:
"In deroga al primo comma, la Croazia puo' ripartire la dotazione finanziaria assegnatale nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" tra le tre componenti di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b) e c), nella prospettiva di conseguire un livello elevato di efficienza e semplificazione.".
g) L'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 23
Risorse per la riserva di efficacia ed efficienza
Il 3% delle risorse di cui all'articolo 19, lettere a) e b), e all'articolo 20 puo' essere assegnato dagli Stati membri, ad eccezione della Croazia, secondo quanto disposto dall'articolo 50.".
h) L'articolo 28 e' cosi' modificato:
i) al paragrafo 1, dopo il primo comma e' inserito il comma seguente:
"Per quanto riguarda la Croazia, il quadro di riferimento strategico nazionale copre il periodo che va dalla data di adesione al 31 dicembre 2013.";
ii) al paragrafo 2, dopo il primo comma e' inserito il comma seguente:
"La Croazia trasmette il quadro di riferimento strategico nazionale alla Commissione entro tre mesi dalla data di adesione.".
i) All'articolo 29 e' aggiunto il paragrafo seguente:
"5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alla Croazia.".
j) All'articolo 32, paragrafo 3, e' aggiunto il comma seguente:
"Per quanto riguarda la Croazia, la Commissione adotta la decisione recante approvazione di un programma operativo da finanziare nell'ambito del periodo di programmazione 2007-2013 entro il 31 dicembre 2013. In tale programma operativo la Croazia prende in considerazione le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione e lo presenta alla Commissione al piu' tardi tre mesi dalla data di adesione.".
k) All'articolo 33, paragrafo 1, e' aggiunto il comma seguente:
"Per quanto riguarda la Croazia, i programmi operativi adottati anteriormente alla data di adesione possono essere riveduti solo ai fini di un maggior allineamento con il presente regolamento.".
l) All'articolo 49, paragrafo 3, e' aggiunto il comma seguente:
"Per quanto riguarda la Croazia, la valutazione ex post dei programmi operativi e' ultimata entro il 31 dicembre 2016.".
m) E' inserito l'articolo seguente:
"Articolo 51 bis
Gli articoli 50 e 51 non si applicano alla Croazia.".
n) All'articolo 53, il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" nei quali almeno un partecipante appartenga a uno Stato membro il cui PIL medio pro capite nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85% della media dell'UE a 25 nello stesso periodo, o per i programmi di cui la Croazia sia un paese partecipante, la partecipazione del FESR non e' superiore all'85% della spesa ammissibile. Per tutti gli altri programmi operativi, la partecipazione del FESR non e' superiore al 75% del totale della spesa ammissibile cofinanziata dal FESR.".
o) All'articolo 56, paragrafo 1, e' aggiunto il comma seguente:
"Per quanto riguarda la Croazia, le spese sono ammissibili per una partecipazione dei Fondi tra la data di inizio dell'ammissibilita' delle spese fissata in conformita' degli strumenti adottati in virtu' del regolamento (CE) n. 1085/2006 e 31 dicembre 2016. Tuttavia, per i programmi operativi adottati dopo l'adesione, le spese per una partecipazione dei Fondi sono ammissibili dalla data di adesione, a meno che nella decisione relativa al programma operativo in questione non sia indicata una data successiva.".
p) All'articolo 56, paragrafo 3, e' aggiunto il comma seguente:
"Nonostante le disposizioni specifiche in materia di ammissibilita' di cui
all'articolo 105 bis, i criteri fissati dal comitato di sorveglianza dei programmi operativi per la Croazia non si applicano alle operazioni per le quali la decisione di approvazione e' stata adottata anteriormente alla data di adesione e che facevano parte degli strumenti adottati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006.".
q) All'articolo 62, il paragrafo 1 e' cosi' modificato:
i) alla lettera c), dopo primo comma e' inserito il comma seguente: "Per quanto riguarda la Croazia, l'autorita' di audit di un programma operativo presenta alla Commissione un aggiornamento del piano annuale di lavoro di audit di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)* , entro tre mesi dalla data di adesione.
--------
(* ) GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.";
ii) alla lettera d), punto i), e' aggiunto il comma seguente:
"Per quanto riguarda la Croazia, il primo rapporto annuale di controllo e' presentato entro il 31 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° ottobre 2012 al 30 giugno 2013. I rapporti successivi, che coprono i periodi dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 e dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016, sono presentati alla Commissione rispettivamente entro il 31 dicembre 2014, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2016. Le informazioni relative alle attivita' di audit effettuate dopo il 1° luglio 2016 sono incluse nel rapporto di controllo finale a sostegno della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera e);";
iii) alla lettera e) e' aggiunto il comma seguente:
"Per quanto riguarda la Croazia, entro il 31 marzo 2018 e' presentata alla Commissione una dichiarazione di chiusura accompagnata dal rapporto di controllo finale.".
r) All'articolo 67, paragrafo 1, e' aggiunto il comma seguente:
"Per quanto riguarda la Croazia, entro il 31 marzo 2018 l'autorita' di gestione trasmette un rapporto finale di esecuzione del programma operativo.".
s) L'articolo 71 e' cosi' modificato:
i) e' inserito il paragrafo seguente:
"1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, nel piu' breve tempo possibile dopo la data di adesione o, al piu' tardi, prima che la Commissione effettui qualsiasi pagamento, la Croazia presenta alla Commissione una descrizione dei sistemi, comprendente gli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).";
ii) e' inserito il paragrafo seguente:
"2 bis. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis alla Croazia. La relazione di cui al paragrafo 2, primo comma, e' considerata accettata alle stesse condizioni di cui al paragrafo 2, secondo comma. Tuttavia, tale accettazione e' un prerequisito per l'importo a titolo di prefinanziamento di cui all'articolo 82.".
t) All'articolo 75 e' inserito il paragrafo seguente:
"1 bis. Per quanto riguarda la Croazia, i rispettivi impegni di bilancio provenienti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE per il 2013 sono assunti in base alla decisione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, prima dell'adozione di qualsiasi decisione da parte della Commissione sulla revisione di un programma operativo adottato.
La decisione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 per qualsiasi impegno di bilancio a favore della Croazia.".
u) All'articolo 78, paragrafo 2, lettera c), e' aggiunta la frase seguente:
"Per quanto riguarda la Croazia sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre tre anni dopo l'anno in cui e' stato versato l'anticipo o il 31 dicembre 2016, se anteriore; in caso contrario, la successiva dichiarazione di spesa e' rettificata di conseguenza.".
v) All'articolo 82 e' inserito il paragafo seguente:
"1 bis. Per quanto riguarda la Croazia, a seguito dell'accettazione della relazione di cui all'articolo 71, paragrafo 2 bis, e a seguito dei rispettivi impegni di bilancio di cui all'articolo 75, paragrafo l bis, e' corrisposto un unico importo di prefinanziamento per la parte restante del periodo 2007-2013 in un'unica rata, pari al 30% del contributo dei Fondi strutturali e al 40% del contributo del Fondo di coesione al programma operativo.".
w) All'articolo 89, paragrafo 1, e' aggiunto il comma seguente:
"Per quanto riguarda la Croazia, entro il 31 marzo 2018 e' inviata una domanda di pagamento che includa la documentazione di cui alla lettera a), punti i), ii) e iii).".
x) All'articolo 93 e' inserito il paragrafo seguente:
"3 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, con riferimento alla Croazia la Commissione applica il meccanismo di disimpegno di cui al paragrafo 1 nel modo seguente:
i) il termine per l'eventuale parte di impegni ancora aperti per il 2010 e' fissato al 31 dicembre 2013;
ii) il termine per l'eventuale parte di impegni ancora aperti per il 2011 e' fissato al 31 dicembre 2014;
iii) il termine per l'eventuale parte di impegni ancora aperti per il 2012 e' fissato al 31 dicembre 2015;
iv) l'eventuale parte di impegni per il 2013 ancora aperti al 31 dicembre 2016 e' automaticamente disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto al riguardo una domanda di pagamento ricevibile entro il 31 marzo 2018.".
y) All'articolo 95, dopo il secondo comma e' inserito il comma seguente:
"In deroga al primo e al secondo comma, con riferimento alla Croazia i termini di cui all'articolo 93, paragrafo 3 bis, sono interrotti alle condizioni di cui al primo comma del presente articolo per quanto concerne gli importi corrispondenti alle operazioni interessate.".
z) All'articolo 98, paragrafo 2, e' aggiunto il comma seguente:
"Per quanto riguarda la Croazia, i Fondi cosi' svincolati possono essere riutilizzati dalla Croazia entro il 31 dicembre 2016.".
za) E' inserito l'articolo seguente:
"Articolo 105 bis
Disposizioni specifiche a seguito dell'adesione della Croazia
1. I programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non e' stata completata a tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del presente regolamento, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo l, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006. In aggiunta, sono esclusi anche i programmi seguenti che rientrano nella componente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1085/2006:
a) il "programma IPA di cooperazione transfrontaliera Adriatico";
b) il programma transfrontaliero "Croazia - Bosnia-Erzegovina";
c) il programma transfrontaliero "Croazia - Montenegro";
d) il programma transfrontaliero "Croazia - Serbia".
Fatti salvi i paragrafi da 2 a 7, a tali operazioni e grandi progetti si applicano le disposizioni che disciplinano l'attuazione delle operazioni e dei grandi progetti approvati a norma del presente regolamento.
2. Le procedure d'appalto relative alle operazioni nell'ambito dei programmi o ai grandi progetti di cui al paragrafo 1 per i quali alla data di adesione e' gia' stato pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate secondo le regole stabilite in detto bando di gara. Non si applica l'articolo 165 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
Le procedure d'appalto relative alle operazioni nell'ambito dei programmi o ai grandi progetti di cui al paragrafo l per i quali alla data di adesione non e' ancora stato pubblicato un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate in conformita' dei trattati o degli atti adottati a norma dei trattati nonche' dell'articolo 9 del presente regolamento.
Le operazioni diverse da quelle di cui al primo e al secondo comma e per le quali sono stati lanciati inviti a presentare proposte a norma dell'articolo 158 del regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione o per le quali erano state presentate domande alle autorita' competenti prima della data di adesione e la cui contrattazione ha potuto essere conclusa solo dopo tale data sono attuate secondo le condizioni e le norme di ammissibilita' pubblicate nei pertinenti inviti a presentare proposte o comunicate preventivamente ai potenziali beneficiari.
3. I pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo dei programmi di cui al paragrafo 1 sono considerati una partecipazione dei Fondi a norma del presente regolamento e imputati al primo impegno aperto, inclusi gli impegni dell'IPA.
L'eventuale parte di impegni effettuati dalla Commissione nel quadro dei programmi di cui al paragrafo 1 ancora aperti alla data di adesione e' disciplinata dal presente regolamento a decorrere dalla data di adesione.
4. Per le operazioni approvate a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 per le quali e' stata concessa l'approvazione oppure le cui rispettive convenzioni di sovvenzione con i beneficiari finali sono state firmate prima della data di adesione, le norme che disciplinano l'ammissibilita' della spesa in conformita' o in base al regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione restano applicabili, tranne in casi debitamente giustificati su cui la Commissione decide a richiesta della Croazia.
La norma di ammissibilita' di cui al primo comma si applica anche ai grandi progetti di cui al paragrafo 1 per i quali prima della data di adesione sono stati firmati accordi bilaterali di progetto.
5. Per quanto riguarda la Croazia, ogni riferimento ai Fondi, quali definiti nell'articolo 1, secondo comma, si intende comprensivo anche dello strumento di assistenza preadesione istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006.
6. Termini specifici applicabili alla Croazia si applicano inoltre ai seguenti programmi transfrontalieri che rientrano nella componente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1085/2006, di cui la Croazia e' un paese partecipante:
a) il programma transfrontaliero "Ungheria-Croazia" e
b) il programma transfrontaliero "Slovenia-Croazia".
Termini specifici applicabili alla Croazia a norma del presente regolamento non si applicano ai programmi operativi a titolo delle componenti transnazionale e interregionale nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", di cui la Croazia e' un paese partecipante.
7. Qualora si rendano necessarie misure per agevolare la transizione della Croazia dal regime precedente l'adesione a quello risultante dall'applicazione del presente articolo, la Commissione adotta le misure del caso.".
zb) L'allegato I e' sostituito dal seguente:
"ALLEGATO I
Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2007-2013
(di cui all'articolo 18)
(EUR, prezzi 2004)
---------------|-----------------|----------------|----------------
2007 | 2008 | 2009 | 2010
42 863 000 000 | 43 318 000 000 | 43 862 000 000 | 43 860 000 000
---------------|-----------------|----------------|----------------
---------------|-----------------|----------------|----------------
2011 | 2012 | 2013 |
44 073 000 000 | 44 723 000 000 | 45 718 037 817 |
---------------|-----------------|----------------|----------------
".
zc) L'allegato II e' cosi' modificato:
i) al punto 5 sono aggiunte le lettere seguenti:
"c) per la Croazia, le risorse per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera ammonteranno a 7 028 744 EUR a prezzi 2004;
d) per la Croazia, le risorse per il finanziamento della cooperazione transnazionale ammonteranno a 1 874 332 EUR a prezzi 2004.";
ii) e' inserito il punto seguente:
"7 bis. "Per la Croazia, il livello massimo del trasferimento dai Fondi sara' pari al 3,5240% del PIL.";
iii) e' inserito il punto seguente:
"9 bis. "Per la Croazia, i calcoli del PIL effettuati dalla Commissione saranno basati sulle statistiche e le previsioni pubblicate nel maggio 2011.".
zd) L'allegato III e' sostituito dal seguente:
"ALLEGATO III
Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento
(di cui all'articolo 53)
Parte di provvedimento in formato grafico
2. 32006 R 1084: Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79)
E' inserito l'articolo seguente:
"Articolo 5 bis
Disposizioni specifiche a seguito dell'adesione della Croazia
1. Le misure che, alla data di adesione della Croazia, hanno formato oggetto di decisioni della Commissione sull'assistenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione*, e la cui attuazione non e' stata completata entro tale data si considerano approvate dalla Commissione a norma del presente regolamento.
Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, alle misure di cui al presente paragrafo, primo comma, si applicano le disposizioni che disciplinano l'attuazione delle azioni approvate a norma del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1083/2006.
2. Le procedure d'appalto relative alle misure di cui al paragrafo 1 per le quali alla data di adesione e' gia' stato pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate secondo le regole stabilite in detto bando di gara. Non si applica l'articolo 165 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunita' europee**.
Le procedure d'appalto relative a una misura di cui al paragrafo 1 per la quale alla data di adesione non e' ancora stato pubblicato un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate in conformita' dei trattati o degli atti adottati a norma dei trattati, nonche' dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
3. I pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo di una misura di cui al paragrafo 1 sono considerati una partecipazione del Fondo a norma del presente regolamento.
I pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo di una misura di cui al paragrafo 1 sono imputati al primo impegno aperto effettuato in primo luogo a norma del regolamento (CE) n. 1267/1999 e in secondo luogo a norma del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1083/2006.
Le condizioni per i pagamenti intermedi o per il saldo finale sono quelle definite nell'allegato II, articolo D, paragrafo 2, lettere b) , c) e d) , e paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1164/94.
4. Per le misure di cui al paragrafo 1, le norme che disciplinano l'ammissibilita' della spesa in conformita' del regolamento (CE) n. 1267/1999 o specificamente stabilite nei pertinenti accordi di finanziamento restano applicabili, tranne in casi debitamente giustificati su cui la Commissione decide a richiesta della Croazia.
5. Qualora si rendano necessarie misure per agevolare la transizione della Croazia dal regime precedente l'adesione a quello risultante dall'applicazione del presente articolo, la Commissione adotta le misure del caso.
_______________
* GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73.
** GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.".
8. AMBIENTE
1. 32003 L 0087: Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 , che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gasa effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32)
a) All'articolo 9, primo comma, e' aggiunta la frase seguente:
"Il quantitativo comunitario di quote sara' aumentato a seguito dell'adesione della Croazia solo del quantitativo di quote messe all'asta dalla Croazia a norma dell'articolo 10, paragrafo 1.".
b) Nell'allegato II bis, dopo la voce relativa alla Spagna e' inserita la voce seguente:
"Croazia 26%".
2. 32009 D 0406: Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunita' in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136)
Nell'allegato II, dopo la voce relativa alla Francia e' inserita la voce seguente:
"Croazia 11%".
________________________
Elenco di cui all'articolo 15 dell'atto di adesione:
adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni
1. LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
32005 L 0036: Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22)
a) All'articolo 23, il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Fatto salvo l'articolo 43 ter, ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata
a) per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991 e
b) per la Croazia, anteriormente all'8 ottobre 1991,
qualora le autorita' degli Stati membri summenzionati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validita' giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attivita' professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attivita' di cui all'articolo 48.
Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorita', il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attivita' in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato." b) E' inserito l'articolo seguente:
"Articolo 43 ter
I diritti acquisiti in ostetricia non si applicano ai seguenti titoli ottenuti in Croazia anteriormente al l° luglio 2013: visa medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere di livello superiore in area ostetrico-ginecologica), medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere in area ostetrico-ginecologica), visa medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere di livello superiore con diploma in ostetricia), medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere con diploma in ostetricia), ginekoloskoopstetricka primalja (ostetrica in area ostetrico-ginecologica) e primalja (ostetrica).".
2. DIRITTO DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE
I. MARCHIO COMUNITARIO
32009 R 0207: Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag.
1)
All'articolo 165, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo denominati: "nuovo Stato membro", "nuovi Stati membri"), un marchio comunitario registrato o richiesto a norma del presente regolamento prima della rispettiva data di adesione e' esteso al territorio di questi Stati membri, affinche' produca gli stessi effetti in tutta la Comunita'.".
II. CERTIFICATI PROTETTIVI COMPLEMENTARI
1. 31996 R 1610: Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti titosanitari (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30).
a) All'articolo 19 bis e' aggiunta la lettera seguente:
"m) Qualsiasi prodotto titosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1° gennaio 2003 puo' formare oggetto di un certificato in Croazia, purche' la domanda di certificato sia depositata entro il termine di sei mesi dalla data di adesione.".
b) All'articolo 20, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il presente regolamento si applica ai certificati protettivi complementari rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.".
2. 32009 R 0469: Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1)
a) All'articolo 20 e' aggiunta la lettera seguente:
"m) qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1° gennaio 2003 puo' formare oggetto di un certificato in Croazia, purche' la domanda di certificato venga depositata entro sei mesi dalla data di adesione.".
b) All'articolo 21, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il presente regolamento si applica ai certificati protettivi complementari rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.".
III. DISEGNI E MODELLI COMUNITARI
32002 R 0006: Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1)
All'articolo 110 bis, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo: "i(l)nuovi(o) Stati(o) membri(o)"), i disegni e modelli comunitari protetti o depositati a norma del presente regolamento prima della rispettiva data di adesione si estendono al loro territorio al fine di produrre gli stessi effetti in tutta la Comunita'.".
3. SERVIZI FINANZIARI
32006 L 0048: Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 , relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1)
All'articolo 2, dopo la voce relativa alla Francia, e' inserita la voce seguente:
"- in Croazia: dalle "kreditne unije" e dalla "Hrvatska banka za obnovu i razvitak";".
4. AGRICOLTURA
1. 31991 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1)
Nell'allegato II, dopo la denominazione geografica "Nürnberger Glühwein" e' inserita la denominazione geografica seguente:
"Samoborski bennet".
2. 32007 R 1234: Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1)
a) All'articolo 66 e' inserito il paragrafo seguente:
"4 bis. Per la Croazia e' istituita una riserva speciale per la ristrutturazione, come indicato nell'allegato IX, punto 2. Tale riserva e' liberata dal 1° aprile della prima campagna di contingentamento dopo l'adesione, a condizione che il consumo in azienda di latte e di prodotti lattiero-caseari in Croazia sia diminuito nel periodo 2008-2012.
La decisione relativa alla liberazione della riserva e alla sua distribuzione tra le quote per le consegne e per le vendite dirette e' adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, sulla scorta della valutazione di' una relazione che la Croazia dovra' presentare entro il 31 dicembre 2013.
Tale relazione esporra' in dettaglio i risultati e le tendenze dell'effettivo processo di' ristrutturazione del settore lattiero-caseario croato e, in particolare, il passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione destinata al mercato.".
b) All'articolo 103 duodecies, paragrafo 1, e' aggiunto il comma seguente:
"Il presente paragrafo non si applica alla Croazia per l'esercizio finanziario 2013. La Croazia sottopone alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno per il periodo di programmazione 2014-2018.".
c) All'allegato III, parte II, il punto 13 e' sostituito dal seguente:
"13. "raffineria a tempo pieno": un'unita' di produzione:
- la cui unica attivita' consiste nella raffinazione di zucchero di canna greggio di importazione,
oppure
- che ha raffinato una quantita' pari ad almeno 15 000 tonnellate di zucchero di canna greggio di importazione nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005. Ai fini del presente trattino, nel caso della Croazia la campagna di commercializzazione e' la campagna 2007/2008.".
d) L'allegato VI e' sostituito dal seguente:
"ALLEGATO VI
QUOTE NAZIONALI E REGIONALI
a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2010/2011
(in tonnellate)
Parte di provvedimento in formato grafico
i) Nell'allegato XI ter, appendice, punto 2, e' aggiunta la lettera seguente:
"h) in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti:
Moslavina, PrigorjeBilogora, Plesivica, Pokuplje e Zagorje-Medimurje.".
j) Nell'allegato XI ter, appendice, punto 3, e' aggiunta la lettera seguente:
"h) in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti:
Hrvatsko Podunavlje e Slavonija.".
k) Nell'allegato XI ter, appendice, punto 4, e' aggiunta la lettera seguente:
"g) in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti:
Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija e Srednja i Juzna Dalmacija.".
3. 32008 R0110: Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16)
a) All'articolo 20 e' aggiunto il paragrafo seguente:
"4. Il termine di presentazione delle schede tecniche, di cui al paragrafo 1, si applica anche alle indicazioni geografiche della Croazia elencate nell'allegato III.".
Parte di provvedimento in formato grafico
4. 32009 R 0073: Regolamento (CE) n. 73 2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).
a) All'articolo 2, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
"g) "nuovi Stati membri": la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Croazia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia;".
b) All'articolo 6, paragrafo 2, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"2. Gli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri provvedono affinche' le terre investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente. I nuovi Stati membri diversi dalla Bulgaria, dalla Croazia e dalla Romania provvedono affinche' le terre investite a pascolo permanente al l° maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente. La Bulgaria e la Romania provvedono affinche' le terre investite a pascolo permanente al l° gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente. La Croazia provvede affinche' le terre investite a pascolo peinianente al 1 ° luglio 2013 siano mantenute a pascolo permanente".
c) All'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), il punto iv) e' sostituito dal seguente:
"iv) a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, degli articoli 57 bis e 59, dell'articolo 64, paragrafo 2, terzo comma, dell'articolo 65 e dell'articolo 68, paragrafo 4, lettera c).".
d) All'articolo 51, paragrafo 1, e' aggiunto il comma seguente:
"La Croazia puo' decidere di avvalersi delle facolta' di cui all'articolo 52 e all'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento. Tale decisione e' comunicata alla Commissione entro il 15 luglio 2013.".
e) All'articolo 51, paragrafo 2, e' aggiunto il comma seguente:
"In deroga al secondo comma, nel caso della Croazia tale massimale e' stabilito sulla base dei massimali nazionali di cui all'articolo 104, paragrafo 4, e all'articolo 112, paragrafo 5, per quanto riguarda rispettivamente i pagamenti per le carni ovine e caprine e i pagamenti per i bovini di cui agli articoli 52 e 53, tenendo conto dello schema di introduzione dei pagamenti diretti di cui all'articolo 121.".
f) All'articolo 52, dopo il primo comma e' inserito il comma seguente:
"In deroga al primo comma, la Croazia puo' trattenere fino al 50% dell'importo risultante dal massimale di cui all'articolo 51, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento al fine di versare agli agricoltori un pagamento supplementare su base annua.".
g) All'articolo 53, paragrafo 1, dopo il primo comma e' inserito il comma seguente:
"In deroga al primo comma, la Croazia puo' trattenere tutto o parte dell'importo risultante dal massimale di cui all'articolo 51, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento al fine di versare agli agricoltori un pagamento supplementare su base annua.".
h) Al titolo 3, capitolo 3, il titolo e' sostituito dal seguente:
"Attuazione nei nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie e in Croazia".
i) All'articolo 55, il titolo e' sostituito dal seguente:
"Introduzione del regime di pagamento unico negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie e in Croazia".
j) All'articolo 55, paragrafo 1, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo se altrimenti disposto nel presente capitolo, il presente titolo si applica ai nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie previsto al titolo V, capitolo 2, e alla Croazia.".
k) All'articolo 57, paragrafo 1, e' aggiunta la frase seguente:
"Per la Croazia tale riduzione non supera il 20% del massimale annuo indicato nella tabella 3 dell'allegato VIII.".
1) All'articolo 57, paragrafo 3, sono aggiunte le frasi seguenti:
"In Croazia l'utilizzazione della riserva nazionale e' soggetta all'autorizzazione della Commissione mediante un atto di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 141. La Commissione esamina in particolare l'istituzione di qualsiasi regime nazionale di pagamenti diretti applicabile prima della data di adesione e le relative condizioni di applicazione. La richiesta di autorizzare l'utilizzazione della riserva nazionale e' trasmessa dalla Croazia alla Commissione entro il 15 luglio 2013.".
m) E' inserito l'articolo seguente:
"Articolo 57 bis
Riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia
1. La Croazia crea una riserva nazionale speciale per lo sminamento che e' utilizzata allo scopo di assegnare, durante un periodo di dieci anni dopo l'adesione, in base a criteri oggettivi e in modo da assicurare la parita' di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti all'aiuto agli agricoltori con terreni sminati che tornano ad essere utilizzati per le attivita' agricole.
2. I terreni ammissibili all'assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi del presente articolo non sono ammissibili all'assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi degli articoli 59 e 61.
3. Il valore dei diritti all'aiuto stabiliti a norma del presente articolo non supera il valore dei diritti all'aiuto stabiliti rispettivamente a norma degli articoli 59 e 61.
4. L'importo massimo assegnato alla riserva nazionale speciale per lo sminamento e' pari a 9 600 000 EUR e forma oggetto dello schema di introduzione dei pagamenti diretti di cui all'articolo 121. Gli importi annui massimi sono fissati come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
5. Nel primo anno di attuazione del regime di pagamento unico, la Croazia assegna diritti all'aiuto agli agricoltori sulla base dei terreni che sono stati sminati e dichiarati dagli agricoltori nelle domande di aiuto presentate nel primo anno di attuazione del regime di pagamento unico e sono stati restituiti all'uso per attivita' agricole tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2012.
6. Per gli anni dal 2013 al 2022, i diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori sulla base dei terreni che sono stati sminati e dichiarati dagli agricoltori nell'anno in questione a condizione che tali terreni siano stati restituiti all'uso per attivita' agricole durante l'anno civile precedente e che cio' sia stato comunicato alla Commissione conformemente al paragrafo 9.
7. Al fine di assicurare un utilizzo appropriato dei fondi dell'Unione, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, modifica il massimale di cui alla tabella 3 dell'allegato VIII al fine di aggiungervi gli importi provenienti dalla riserva nazionale speciale per lo sminamento che sono stati assegnati entro il 31 dicembre 2022.
8. Tutti i terreni dichiarati ai fini del presente articolo corrispondono alla definizione di ettaro ammissibile di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
9. Entro il 15 luglio 2013, la Croazia comunica alla Commissione la superficie dei terreni ammissibili conformemente al paragrafo 5, indicando sia i terreni ammissibili ai livelli di sostegno a norma dell'articolo 59 sia i terreni ammissibili ai livelli di sostegno a norma dell'articolo 61. Tale comunicazione include altresi' le informazioni sulle corrispondenti dotazioni di bilancio e sugli importi non utilizzati. A decorrere dal 2014, entro il 31 gennaio di ogni anno e' trasmessa alla Commissione una comunicazione contenente le stesse informazioni relativa all'anno civile precedente, che specifica le superfici restituite all'uso per le attivita' agricole e le corrispondenti dotazioni di bilancio.
10. Entro il 31 dicembre 2012, tutti i terreni minati e sminati per i quali gli agricoltori potrebbero ricevere diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale speciale per lo sminamento sono recensiti nel sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma del titolo II, capitolo 4.".
n) All'articolo 59 e' aggiunto il paragrafo seguente:
"4. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, adotta le norme relative all'assegnazione iniziale dei diritti all'aiuto in Croazia.".
o) All'articolo 61 e' aggiunto il comma seguente:
"Per la Croazia la data di cui al primo comma, lettere a) e b), e' il 30 giugno 2011.".
p) All'articolo 69, paragrafo 1, primo comma, e' aggiunto il testo seguente:
"La Croazia puo' decidere, entro la data di adesione, di utilizzare a decorrere dal primo anno di attuazione del regime di pagamento unico di cui all'articolo 59, paragrafo 2, sino al 10% del massimale nazionale di cui all'articolo 40 come indicato nella tabella 3 dell'allegato VIII.".
q) All'articolo 69, paragrafo 9, primo comma, dopo la lettera a) e' inserita la lettera seguente:
"a bis) specificati per il 2022 nel caso della Croazia;".
r) All'articolo 104, il paragrafo 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Si applicano i seguenti massimali nazionali:
Stati membri Massimale nazionale
".
s) All'articolo 112, paragrafo 5, dopo la voce relativa alla Francia, e' inserita la voce seguente:
"
".
t) L'articolo 121 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 121
Introduzione dei pagamenti diretti
"I pagamenti diretti sono introdotti nei nuovi Stati membri diversi dalla Bulgaria, dalla Croazia e dalla Romania conformemente al seguente schema degli incrementi, espressi in percentuale del livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri:
- 60% nel 2009,
- 70% nel 2010,
- 80% nel 2011,
- 90% nel 2012,
- 100% a decorrere dal 2013.
In Bulgaria e Romania, i pagamenti diretti sono introdotti conformemente al seguente schema degli incrementi, espressi in percentuale del livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri:
- 35% nel 2009, - 40% nel 2010, - 50% nel 2011, - 60% nel 2012, - 70% nel 2013, - 80% nel 2014, - 90% nel 2015,
- 100% a decorrere dal 2016.
In Croazia, i pagamenti diretti sono introdotti conformemente al seguente schema degli incrementi, espressi in percentuale del livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri:
- 25% nel 2013, - 30% nel 2014, - 35% nel 2015, - 40% nel 2016, - 50% nel 2017, - 60% nel 2018, - 70% nel 2019, - 80% nel 2020, - 90% nel 2021,
- 100% a decorrere dal 2022.".
u) All'articolo 132, paragrafo 2, dopo il secondo comma e' aggiunto il comma seguente:
"In deroga al primo comma, lettere a) e b), la Croazia ha la possibilita' di integrare i pagamenti diretti sino al 100% del livello applicabile negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri.".
v) Nell'allegato VII, dopo la voce relativa alla Francia, e' inserita la voce seguente:
"
".
w) Nell'allegato VIII e' aggiunta la tabella seguente:
"Tabella 3 (*)
-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------
Stato | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
membro | | | | | | |
-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------
Croazia|93 250|111 900|130 550|149 200|186 500|223 800|261 100|
-------|-------|-------|--------
Stato | 2020 | 2021 | 2022
membro | | |
-------|-------|-------|--------
Croazia|298 400|335 700|373 000|
(*) Massimali calcolati tenendo conto dello schema degli
incrementi di cui all'articolo 121.".
5. PESCA
1. 32002 R 2371: Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59)
Nell'allegato I sono aggiunte le parti seguenti:
"11. ACQUE COSTIERE DELLA CROAZIA*
Parte di provvedimento in formato grafico
12. ACQUE COSTIERE DELLA SLOVENIA*
Parte di provvedimento in formato grafico
2. 32006 R 1198: Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1)
a) All'articolo 27 e' aggiunto il paragrafo seguente:
"5. Il FEP puo' contribuire al finanziamento di un regime di premi individuali per i pescatori che beneficeranno del regime in materia di accesso di cui all'allegato I, parte II, del regolamento (CE) n. 2371/2002, modificato dall'atto di adesione della Croazia. Il regime puo' applicarsi soltanto nel periodo dal 2014 al 2015 o, qualora dovesse verificarsi prima di tale termine, fino alla data di piena attuazione del lodo arbitrale derivante dall'accordo arbitrale tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia firmato a Stoccolma il 4 novembre 2009.".
b) All'articolo 29, il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:
"3. In deroga al paragrafo 2, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole periferiche greche, nonche' nelle isole croate di Dugi otok, Vis, Mljet e Lastovo, gli aiuti possono essere concessi a tutte le imprese.".
c) All'articolo 35, il paragrafo 4 e' sostituito dal seguente:
"4. In deroga al paragrafo 3, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole periferiche greche, nonche' nelle isole croate di Dugi otok, Vis, Mljet e Lastovo, gli aiuti possono essere concessi a tutte le imprese.".
d) All'articolo 53, paragrafo 9, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"9. Qualora le operazioni siano finanziate dal FEP nelle isole periferiche greche che si trovano in condizioni svantaggiate data la loro posizione remota e nelle regioni ultraperiferiche, nonche' nelle isole croate di Dugi otok, Vis, Mljet e Lastovo, il massimale della partecipazione del FEP per ciascun asse prioritario e' aumentato fino a 10 punti percentuali nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e fino a 35 punti percentuali per le regioni non ammissibili all'obiettivo di convergenza.".
e) Nell'allegato II, lettera a), la tabella e' sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
f) Nell'allegato II, lettera a), il secondo comma del sottotitolo "Gruppo 2" e' sostituito dal seguente:
"A seguito dell'applicazione di (*) e (**), qualora il FEP finanzi operazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 3, a favore di pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera, la voce (B) del gruppo 2 sara':
- pari o superiore a 60 punti percentuali (B ≥60%) per le regioni che rientrano nell'obiettivo di convergenza, le isole periferiche greche, le isole croate di Dugi otok, Vis, Mljet e Lastovo e le regioni che non rientrano nell'obiettivo di convergenza
e
- pari o superiore a 50 punti percentuali (B ≥50%) per le regioni ultraperiferiche.".
6. FISCALITA'
1. 32006 L 0112: Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 , relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1)
All'articolo 287 e' aggiunto il punto seguente:
"19) Croazia: 35 000 EUR.".
2. 32008 L 0118: Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE
(GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12)
All'articolo 46, il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Fatto salvo l'articolo 32, gli Stati membri non menzionati all' articolo 2, paragrafo 2, terzo e quarto comma, della direttiva 92/79/CEE possono applicare, dal 1° gennaio 2014, nel caso delle sigarette che possono essere introdotte nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa, un limite quantitativo non inferiore a 300 pezzi per quanto riguarda le sigarette immesse in provenienza da uno Stato membro che applica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo e quarto comma, di tale direttiva, accise inferiori a quelle risultanti dall'articolo 2, paragrafo 2, primo comma.
Gli Stati membri di cui all' articolo 2, paragrafo 2, terzo e quarto comma, della direttiva 92/79/CEE che applicano un'accisa di almeno 77 EUR per 1 000 sigarette indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto possono applicare, dal 1° gennaio 2014, un limite quantitativo non inferiore a 300 pezzi per quanto riguarda le sigarette immesse nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa in provenienza da uno Stato membro che applica un'accisa inferiore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, di tale direttiva.
Gli Stati membri che applicano un limite quantitativo ai sensi del primo e del secondo comma del presente paragrafo ne informano la Commissione. Essi possono effettuare i controlli necessari, purche' questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.".
7. POLITICA REGIONALE E COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI STRUTTURALI
1. 32006 R 1083: Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25)
a) All'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, e' aggiunta la frase seguente:
"Per la Croazia, la data di tale verifica e' il 31 dicembre 2017.".
b) All'articolo 18, paragrafo 1, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"1. Le risorse disponibili, espresse in prezzi 2004, da impegnare a titolo dei Fondi per il periodo 2007-2013 secondo la ripartizione annuale che figura nell'allegato I, ammontano a 308 417 037 817 EUR.".
c) L'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 19
Risorse per l'obiettivo "Convergenza"
Le risorse complessive destinate all'obiettivo "Convergenza" ammontano all'81,56% delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 251 529 800 379 EUR), e sono cosi' ripartite tra le diverse componenti:
a) il 70,50% (ossia, in totale, 177 324 921 223 EUR) e' destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperita' regionale, la prosperita' nazionale e il tasso di disoccupazione;
b) il 4,98% (ossia, in totale, 12 521 289 405 EUR) e' destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperita' regionale, la prosperita' nazionale e il tasso di disoccupazione;
c) il 23,23% (ossia, in totale, 58 433 589 750 EUR) e' destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione, la prosperita' nazionale e la superficie;
d) l'1,29% (ossia, in totale, 3 250 000 000 EUR) per il sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 3.".
d) All'articolo 20, la parte introduttiva e' sostituita dalla seguente:
"Le risorse complessive destinate all'obiettivo "Competitivita' regionale e occupazione" ammontano al 15,93% delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 49 127 784 318 EUR), e sono cosi' ripartite tra le diverse componenti:".
e) All'articolo 21, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le risorse complessive destinate all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ammontano al 2,52% delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, 7 759 453 120 EUR).
Tali risorse, escluso l'importo di cui al paragrafo 22 dell'allegato II, sono cosi' ripartite tra le diverse componenti:
a) il 73,86% (ossia, in totale, 5 583 386 893 EUR) e' destinato al finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile;
b) il 20,95% (ossia, in totale, 1 583 594 654 EUR) e' destinato al finanziamento della cooperazione transnazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile;
c) il 5,19% (ossia, in totale, 392 471 574 EUR) e' destinato al finanziamento della cooperazione interregionale, delle reti di cooperazione e dello scambio di esperienze di cui all'articolo 7, paragrafo 3.
2. Il contributo del FESR ai programmi transfrontalieri e relativi ai bacini marittimi a titolo dello strumento europeo di vicinato e partenariato nonche' ai programmi transfrontalieri a titolo dello strumento di assistenza preadesione di cui al regolamento (CE) n. 1085/2006 e' pari all'importo di 817 691 234 EUR, risultante dalle indicazioni di ciascuno Stato membro interessato, dedotte dalle rispettive dotazioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali contributi del FESR non sono soggetti a ridistribuzione tra gli Stati membri interessati.".
f) All'articolo 22 e' aggiunto il comma seguente:
"In deroga al primo comma, la Croazia puo' ripartire la dotazione finanziaria assegnatale nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" tra le tre componenti di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b) e c), nella prospettiva di conseguire un livello elevato di efficienza e semplificazione.".
g) L'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 23
Risorse per la riserva di efficacia ed efficienza
Il 3% delle risorse di cui all'articolo 19, lettere a) e b), e all'articolo 20 puo' essere assegnato dagli Stati membri, ad eccezione della Croazia, secondo quanto disposto dall'articolo 50.".
h) L'articolo 28 e' cosi' modificato:
i) al paragrafo 1, dopo il primo comma e' inserito il comma seguente:
"Per quanto riguarda la Croazia, il quadro di riferimento strategico nazionale copre il periodo che va dalla data di adesione al 31 dicembre 2013.";
ii) al paragrafo 2, dopo il primo comma e' inserito il comma seguente:
"La Croazia trasmette il quadro di riferimento strategico nazionale alla Commissione entro tre mesi dalla data di adesione.".
i) All'articolo 29 e' aggiunto il paragrafo seguente:
"5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alla Croazia.".
j) All'articolo 32, paragrafo 3, e' aggiunto il comma seguente:
"Per quanto riguarda la Croazia, la Commissione adotta la decisione recante approvazione di un programma operativo da finanziare nell'ambito del periodo di programmazione 2007-2013 entro il 31 dicembre 2013. In tale programma operativo la Croazia prende in considerazione le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione e lo presenta alla Commissione al piu' tardi tre mesi dalla data di adesione.".
k) All'articolo 33, paragrafo 1, e' aggiunto il comma seguente:
"Per quanto riguarda la Croazia, i programmi operativi adottati anteriormente alla data di adesione possono essere riveduti solo ai fini di un maggior allineamento con il presente regolamento.".
l) All'articolo 49, paragrafo 3, e' aggiunto il comma seguente:
"Per quanto riguarda la Croazia, la valutazione ex post dei programmi operativi e' ultimata entro il 31 dicembre 2016.".
m) E' inserito l'articolo seguente:
"Articolo 51 bis
Gli articoli 50 e 51 non si applicano alla Croazia.".
n) All'articolo 53, il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" nei quali almeno un partecipante appartenga a uno Stato membro il cui PIL medio pro capite nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85% della media dell'UE a 25 nello stesso periodo, o per i programmi di cui la Croazia sia un paese partecipante, la partecipazione del FESR non e' superiore all'85% della spesa ammissibile. Per tutti gli altri programmi operativi, la partecipazione del FESR non e' superiore al 75% del totale della spesa ammissibile cofinanziata dal FESR.".
o) All'articolo 56, paragrafo 1, e' aggiunto il comma seguente:
"Per quanto riguarda la Croazia, le spese sono ammissibili per una partecipazione dei Fondi tra la data di inizio dell'ammissibilita' delle spese fissata in conformita' degli strumenti adottati in virtu' del regolamento (CE) n. 1085/2006 e 31 dicembre 2016. Tuttavia, per i programmi operativi adottati dopo l'adesione, le spese per una partecipazione dei Fondi sono ammissibili dalla data di adesione, a meno che nella decisione relativa al programma operativo in questione non sia indicata una data successiva.".
p) All'articolo 56, paragrafo 3, e' aggiunto il comma seguente:
"Nonostante le disposizioni specifiche in materia di ammissibilita' di cui
all'articolo 105 bis, i criteri fissati dal comitato di sorveglianza dei programmi operativi per la Croazia non si applicano alle operazioni per le quali la decisione di approvazione e' stata adottata anteriormente alla data di adesione e che facevano parte degli strumenti adottati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006.".
q) All'articolo 62, il paragrafo 1 e' cosi' modificato:
i) alla lettera c), dopo primo comma e' inserito il comma seguente: "Per quanto riguarda la Croazia, l'autorita' di audit di un programma operativo presenta alla Commissione un aggiornamento del piano annuale di lavoro di audit di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)* , entro tre mesi dalla data di adesione.
--------
(* ) GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.";
ii) alla lettera d), punto i), e' aggiunto il comma seguente:
"Per quanto riguarda la Croazia, il primo rapporto annuale di controllo e' presentato entro il 31 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° ottobre 2012 al 30 giugno 2013. I rapporti successivi, che coprono i periodi dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 e dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016, sono presentati alla Commissione rispettivamente entro il 31 dicembre 2014, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2016. Le informazioni relative alle attivita' di audit effettuate dopo il 1° luglio 2016 sono incluse nel rapporto di controllo finale a sostegno della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera e);";
iii) alla lettera e) e' aggiunto il comma seguente:
"Per quanto riguarda la Croazia, entro il 31 marzo 2018 e' presentata alla Commissione una dichiarazione di chiusura accompagnata dal rapporto di controllo finale.".
r) All'articolo 67, paragrafo 1, e' aggiunto il comma seguente:
"Per quanto riguarda la Croazia, entro il 31 marzo 2018 l'autorita' di gestione trasmette un rapporto finale di esecuzione del programma operativo.".
s) L'articolo 71 e' cosi' modificato:
i) e' inserito il paragrafo seguente:
"1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, nel piu' breve tempo possibile dopo la data di adesione o, al piu' tardi, prima che la Commissione effettui qualsiasi pagamento, la Croazia presenta alla Commissione una descrizione dei sistemi, comprendente gli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).";
ii) e' inserito il paragrafo seguente:
"2 bis. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis alla Croazia. La relazione di cui al paragrafo 2, primo comma, e' considerata accettata alle stesse condizioni di cui al paragrafo 2, secondo comma. Tuttavia, tale accettazione e' un prerequisito per l'importo a titolo di prefinanziamento di cui all'articolo 82.".
t) All'articolo 75 e' inserito il paragrafo seguente:
"1 bis. Per quanto riguarda la Croazia, i rispettivi impegni di bilancio provenienti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE per il 2013 sono assunti in base alla decisione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, prima dell'adozione di qualsiasi decisione da parte della Commissione sulla revisione di un programma operativo adottato.
La decisione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 per qualsiasi impegno di bilancio a favore della Croazia.".
u) All'articolo 78, paragrafo 2, lettera c), e' aggiunta la frase seguente:
"Per quanto riguarda la Croazia sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre tre anni dopo l'anno in cui e' stato versato l'anticipo o il 31 dicembre 2016, se anteriore; in caso contrario, la successiva dichiarazione di spesa e' rettificata di conseguenza.".
v) All'articolo 82 e' inserito il paragafo seguente:
"1 bis. Per quanto riguarda la Croazia, a seguito dell'accettazione della relazione di cui all'articolo 71, paragrafo 2 bis, e a seguito dei rispettivi impegni di bilancio di cui all'articolo 75, paragrafo l bis, e' corrisposto un unico importo di prefinanziamento per la parte restante del periodo 2007-2013 in un'unica rata, pari al 30% del contributo dei Fondi strutturali e al 40% del contributo del Fondo di coesione al programma operativo.".
w) All'articolo 89, paragrafo 1, e' aggiunto il comma seguente:
"Per quanto riguarda la Croazia, entro il 31 marzo 2018 e' inviata una domanda di pagamento che includa la documentazione di cui alla lettera a), punti i), ii) e iii).".
x) All'articolo 93 e' inserito il paragrafo seguente:
"3 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, con riferimento alla Croazia la Commissione applica il meccanismo di disimpegno di cui al paragrafo 1 nel modo seguente:
i) il termine per l'eventuale parte di impegni ancora aperti per il 2010 e' fissato al 31 dicembre 2013;
ii) il termine per l'eventuale parte di impegni ancora aperti per il 2011 e' fissato al 31 dicembre 2014;
iii) il termine per l'eventuale parte di impegni ancora aperti per il 2012 e' fissato al 31 dicembre 2015;
iv) l'eventuale parte di impegni per il 2013 ancora aperti al 31 dicembre 2016 e' automaticamente disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto al riguardo una domanda di pagamento ricevibile entro il 31 marzo 2018.".
y) All'articolo 95, dopo il secondo comma e' inserito il comma seguente:
"In deroga al primo e al secondo comma, con riferimento alla Croazia i termini di cui all'articolo 93, paragrafo 3 bis, sono interrotti alle condizioni di cui al primo comma del presente articolo per quanto concerne gli importi corrispondenti alle operazioni interessate.".
z) All'articolo 98, paragrafo 2, e' aggiunto il comma seguente:
"Per quanto riguarda la Croazia, i Fondi cosi' svincolati possono essere riutilizzati dalla Croazia entro il 31 dicembre 2016.".
za) E' inserito l'articolo seguente:
"Articolo 105 bis
Disposizioni specifiche a seguito dell'adesione della Croazia
1. I programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non e' stata completata a tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del presente regolamento, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo l, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006. In aggiunta, sono esclusi anche i programmi seguenti che rientrano nella componente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1085/2006:
a) il "programma IPA di cooperazione transfrontaliera Adriatico";
b) il programma transfrontaliero "Croazia - Bosnia-Erzegovina";
c) il programma transfrontaliero "Croazia - Montenegro";
d) il programma transfrontaliero "Croazia - Serbia".
Fatti salvi i paragrafi da 2 a 7, a tali operazioni e grandi progetti si applicano le disposizioni che disciplinano l'attuazione delle operazioni e dei grandi progetti approvati a norma del presente regolamento.
2. Le procedure d'appalto relative alle operazioni nell'ambito dei programmi o ai grandi progetti di cui al paragrafo 1 per i quali alla data di adesione e' gia' stato pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate secondo le regole stabilite in detto bando di gara. Non si applica l'articolo 165 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
Le procedure d'appalto relative alle operazioni nell'ambito dei programmi o ai grandi progetti di cui al paragrafo l per i quali alla data di adesione non e' ancora stato pubblicato un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate in conformita' dei trattati o degli atti adottati a norma dei trattati nonche' dell'articolo 9 del presente regolamento.
Le operazioni diverse da quelle di cui al primo e al secondo comma e per le quali sono stati lanciati inviti a presentare proposte a norma dell'articolo 158 del regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione o per le quali erano state presentate domande alle autorita' competenti prima della data di adesione e la cui contrattazione ha potuto essere conclusa solo dopo tale data sono attuate secondo le condizioni e le norme di ammissibilita' pubblicate nei pertinenti inviti a presentare proposte o comunicate preventivamente ai potenziali beneficiari.
3. I pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo dei programmi di cui al paragrafo 1 sono considerati una partecipazione dei Fondi a norma del presente regolamento e imputati al primo impegno aperto, inclusi gli impegni dell'IPA.
L'eventuale parte di impegni effettuati dalla Commissione nel quadro dei programmi di cui al paragrafo 1 ancora aperti alla data di adesione e' disciplinata dal presente regolamento a decorrere dalla data di adesione.
4. Per le operazioni approvate a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 per le quali e' stata concessa l'approvazione oppure le cui rispettive convenzioni di sovvenzione con i beneficiari finali sono state firmate prima della data di adesione, le norme che disciplinano l'ammissibilita' della spesa in conformita' o in base al regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione restano applicabili, tranne in casi debitamente giustificati su cui la Commissione decide a richiesta della Croazia.
La norma di ammissibilita' di cui al primo comma si applica anche ai grandi progetti di cui al paragrafo 1 per i quali prima della data di adesione sono stati firmati accordi bilaterali di progetto.
5. Per quanto riguarda la Croazia, ogni riferimento ai Fondi, quali definiti nell'articolo 1, secondo comma, si intende comprensivo anche dello strumento di assistenza preadesione istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006.
6. Termini specifici applicabili alla Croazia si applicano inoltre ai seguenti programmi transfrontalieri che rientrano nella componente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1085/2006, di cui la Croazia e' un paese partecipante:
a) il programma transfrontaliero "Ungheria-Croazia" e
b) il programma transfrontaliero "Slovenia-Croazia".
Termini specifici applicabili alla Croazia a norma del presente regolamento non si applicano ai programmi operativi a titolo delle componenti transnazionale e interregionale nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", di cui la Croazia e' un paese partecipante.
7. Qualora si rendano necessarie misure per agevolare la transizione della Croazia dal regime precedente l'adesione a quello risultante dall'applicazione del presente articolo, la Commissione adotta le misure del caso.".
zb) L'allegato I e' sostituito dal seguente:
"ALLEGATO I
Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2007-2013
(di cui all'articolo 18)
(EUR, prezzi 2004)
---------------|-----------------|----------------|----------------
2007 | 2008 | 2009 | 2010
42 863 000 000 | 43 318 000 000 | 43 862 000 000 | 43 860 000 000
---------------|-----------------|----------------|----------------
---------------|-----------------|----------------|----------------
2011 | 2012 | 2013 |
44 073 000 000 | 44 723 000 000 | 45 718 037 817 |
---------------|-----------------|----------------|----------------
".
zc) L'allegato II e' cosi' modificato:
i) al punto 5 sono aggiunte le lettere seguenti:
"c) per la Croazia, le risorse per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera ammonteranno a 7 028 744 EUR a prezzi 2004;
d) per la Croazia, le risorse per il finanziamento della cooperazione transnazionale ammonteranno a 1 874 332 EUR a prezzi 2004.";
ii) e' inserito il punto seguente:
"7 bis. "Per la Croazia, il livello massimo del trasferimento dai Fondi sara' pari al 3,5240% del PIL.";
iii) e' inserito il punto seguente:
"9 bis. "Per la Croazia, i calcoli del PIL effettuati dalla Commissione saranno basati sulle statistiche e le previsioni pubblicate nel maggio 2011.".
zd) L'allegato III e' sostituito dal seguente:
"ALLEGATO III
Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento
(di cui all'articolo 53)
Parte di provvedimento in formato grafico
2. 32006 R 1084: Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79)
E' inserito l'articolo seguente:
"Articolo 5 bis
Disposizioni specifiche a seguito dell'adesione della Croazia
1. Le misure che, alla data di adesione della Croazia, hanno formato oggetto di decisioni della Commissione sull'assistenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione*, e la cui attuazione non e' stata completata entro tale data si considerano approvate dalla Commissione a norma del presente regolamento.
Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, alle misure di cui al presente paragrafo, primo comma, si applicano le disposizioni che disciplinano l'attuazione delle azioni approvate a norma del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1083/2006.
2. Le procedure d'appalto relative alle misure di cui al paragrafo 1 per le quali alla data di adesione e' gia' stato pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate secondo le regole stabilite in detto bando di gara. Non si applica l'articolo 165 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunita' europee**.
Le procedure d'appalto relative a una misura di cui al paragrafo 1 per la quale alla data di adesione non e' ancora stato pubblicato un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate in conformita' dei trattati o degli atti adottati a norma dei trattati, nonche' dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
3. I pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo di una misura di cui al paragrafo 1 sono considerati una partecipazione del Fondo a norma del presente regolamento.
I pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo di una misura di cui al paragrafo 1 sono imputati al primo impegno aperto effettuato in primo luogo a norma del regolamento (CE) n. 1267/1999 e in secondo luogo a norma del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1083/2006.
Le condizioni per i pagamenti intermedi o per il saldo finale sono quelle definite nell'allegato II, articolo D, paragrafo 2, lettere b) , c) e d) , e paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1164/94.
4. Per le misure di cui al paragrafo 1, le norme che disciplinano l'ammissibilita' della spesa in conformita' del regolamento (CE) n. 1267/1999 o specificamente stabilite nei pertinenti accordi di finanziamento restano applicabili, tranne in casi debitamente giustificati su cui la Commissione decide a richiesta della Croazia.
5. Qualora si rendano necessarie misure per agevolare la transizione della Croazia dal regime precedente l'adesione a quello risultante dall'applicazione del presente articolo, la Commissione adotta le misure del caso.
_______________
* GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73.
** GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.".
8. AMBIENTE
1. 32003 L 0087: Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 , che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gasa effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32)
a) All'articolo 9, primo comma, e' aggiunta la frase seguente:
"Il quantitativo comunitario di quote sara' aumentato a seguito dell'adesione della Croazia solo del quantitativo di quote messe all'asta dalla Croazia a norma dell'articolo 10, paragrafo 1.".
b) Nell'allegato II bis, dopo la voce relativa alla Spagna e' inserita la voce seguente:
"Croazia 26%".
2. 32009 D 0406: Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunita' in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136)
Nell'allegato II, dopo la voce relativa alla Francia e' inserita la voce seguente:
"Croazia 11%".
________________________
| Bulgaria | 2 058 483 |
| Repubblica ceca | 66 733 |
| Danimarca | 104 000 |
| Estonia | 48 000 |
| Spagna | 19 580 000 |
| Francia | 7 842 000 |
| Croazia | 542 651 |
| Cipro | 472 401 |
| Lettonia | 18 437 |
| Lituania | 17 304 |
| Ungheria | 1 146 000 |
| Polonia | 335 880 |
| Portogallo | 2 690 000 |
| Romania | 5 880 620 |
| Slovenia | 84 909 |
| Slovacchia | 305 756 |
| Finlandia | 80 000 |
| Totale | 41 273 174 |