Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011. (12G0037)
Art. 1
PROTOCOLLO
SU TALUNE DISPOSIZIONI CONCERNENTI
UN EVENTUALE TRASFERIMENTO UNA TANTUM
ALLA REPUBBLICA DI CROAZIA DI UNITA' DI QUANTITA'
ASSEGNATE RILASCIATE NEL QUADRO DEL PROTOCOLLO DI KYOTO
ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE
SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI NONCHE' LA RELATIVA COMPENSAZIONE
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
RILEVANDO che, tenuto conto delle circostanze storiche specifiche prodottesi in Croazia, e' stato convenuto di manifestare la disponibilita' a fornire assistenza alla Croazia attraverso un trasferimento una tantum di unita' di quantita' assegnate rilasciate nel quadro del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("protocollo di Kyoto"),
RILEVANDO che tale trasferimento sarebbe effettuato una sola volta, non costituirebbe un precedente e rispecchierebbe la natura unica ed eccezionale della situazione in Croazia,
SOTTOLINEANDO che tale trasferimento dovrebbe essere compensato dalla Croazia attraverso un adeguamento dei suoi obblighi ai sensi della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunita' in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020(1 ),in modo da assicurare l'integrita' ambientale evitando un aumento della quantita' totale di emissioni consentite dell'Unione e della Croazia fino al 2020,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:
ARTICOLO 1
La presente parte si applica alle misure relative a un eventuale trasferimento una tantum di un numero di unita' di quantita' assegnate rilasciate nel quadro del protocollo di Kyoto (AAU) alla Croazia.
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(1 ) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.
SU TALUNE DISPOSIZIONI CONCERNENTI
UN EVENTUALE TRASFERIMENTO UNA TANTUM
ALLA REPUBBLICA DI CROAZIA DI UNITA' DI QUANTITA'
ASSEGNATE RILASCIATE NEL QUADRO DEL PROTOCOLLO DI KYOTO
ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE
SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI NONCHE' LA RELATIVA COMPENSAZIONE
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
RILEVANDO che, tenuto conto delle circostanze storiche specifiche prodottesi in Croazia, e' stato convenuto di manifestare la disponibilita' a fornire assistenza alla Croazia attraverso un trasferimento una tantum di unita' di quantita' assegnate rilasciate nel quadro del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("protocollo di Kyoto"),
RILEVANDO che tale trasferimento sarebbe effettuato una sola volta, non costituirebbe un precedente e rispecchierebbe la natura unica ed eccezionale della situazione in Croazia,
SOTTOLINEANDO che tale trasferimento dovrebbe essere compensato dalla Croazia attraverso un adeguamento dei suoi obblighi ai sensi della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunita' in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020(1 ),in modo da assicurare l'integrita' ambientale evitando un aumento della quantita' totale di emissioni consentite dell'Unione e della Croazia fino al 2020,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:
ARTICOLO 1
La presente parte si applica alle misure relative a un eventuale trasferimento una tantum di un numero di unita' di quantita' assegnate rilasciate nel quadro del protocollo di Kyoto (AAU) alla Croazia.
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(1 ) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.