N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011. (12G0037)

Art. 37

ARTICOLO 37

1. Entro la fine di un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, in caso di difficolta' gravi di un settore dell'attivita' economica che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficolta' che possano determinare grave perturbazione nella situazione economica di una data area, la Croazia puo' chiedere di essere autorizzata ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato interno.
Nelle stesse circostanze, qualsiasi Stato membro attuale puo' chiedere di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti della Croazia.
2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' d'applicazione.
In caso di difficolta' economiche gravi e su richiesta espressa dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei pertinenti elementi di informazione. Le misure cosi' decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere.
3. Le misure autorizzate ai sensi del presente articolo possono comportare deroghe alle norme del TUE, del TFUE e del presente atto, nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi di tale salvaguardia. E' accordata la precedenza alle misure che turbano il meno possibile il funzionamento del mercato interno.