N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011. (12G0037)

Atto-Allegato VI

ALLEGATO VI

Sviluppo rurale (di cui all'articolo 35, paragrafo 2, dell'atto di
adesione)

MISURE TEMPORANEE SUPPLEMENTARI IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE PER LA CROAZIA

A. Sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza in fase di ristrutturazione
Relativamente alla Croazia, nel quadro legislativo dello sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020, e' concesso, conformemente ai principi di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, un sostegno speciale agli agricoltori delle aziende agricole di semisussistenza in base alle domande accolte entro il 31 dicembre 2017, a condizione che la nuova regolamentazione di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 non preveda misure e/o sostegni generali simili.
B. Associazioni di produttori
Relativamente alla Croazia, nel quadro legislativo dello sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020, il sostegno speciale per favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo di associazioni di produttori e' concesso, conformemente ai principi di cui all'articolo 35 del regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio, alle associazioni di produttori riconosciute ufficialmente dall'autorita' competente della Croazia entro il 31 dicembre 2017, a condizione che la nuova regolamentazione di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 non preveda misure e/o sostegni generali simili.
C. Leader
Relativamente alla Croazia, nel quadro legislativo dello sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020, il contributo minimo del FEASR al programma di sviluppo rurale per Leader e' fissato in media a un livello pari almeno alla meta' della percentuale del bilancio che si applica agli altri Stati membri, ove tale requisito sia fissato.
D. Integrazioni ai pagamenti diretti
1. Un sostegno puo' essere concesso agli agricoltori ammissibili ai pagamenti o agli aiuti diretti nazionali integrativi di cui all'articolo 132 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
2. Il sostegno concesso a un agricoltore per gli anni 2014, 2015 e 2016 non supera la differenza tra:
(a) il livello di pagamenti diretti applicabile in Croazia per l'anno in questione ai sensi dell'articolo 121 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, e
(b) il 45% del livello di pagamenti diretti applicabile nell'Unione nella sua composizione al 30 aprile 2004 dell'anno in questione.
3. Il contributo dell'Unione al sostegno concesso in base alla presente sottosezione D in Croazia per gli anni 2014, 2015 e 2016 non
e' superiore al 20% della rispettiva dotazione totale annua FEASR.
4. L'aliquota del contributo dell'Unione alle integrazioni ai pagamenti diretti non e' superiore all'80%.
E. Strumento di assistenza preadesione - Sviluppo rurale
1. La Croazia puo' continuare a concludere contratti o assumere impegni nell'ambito del programma IPARD ai sensi del regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)(1), fino a che non inizi a concludere contratti o assumere impegni ai sensi del pertinente regolamento in materia di sviluppo rurale. La Croazia comunica alla Commissione la data in cui inizia a concludere contratti o assumere impegni ai sensi del pertinente regolamento in materia di sviluppo rurale.
2. La Commissione adotta le misure all'uopo necessarie in conformita' della procedura di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine la Commissione e' assistita dal comitato IPA di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio.

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(1) GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.

F. Valutazione ex post IPARD
Nel quadro legislativo dello sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020, per quanto riguarda l'attuazione del programma IPARD per la Croazia, le spese relative alla valutazione ex post del programma IPARD, di cui all'articolo 191 del regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, possono essere ammissibili nell'ambito dell'assistenza tecnica.
G. Ammodernamento delle aziende agricole
Relativamente alla Croazia, nel quadro legislativo dello sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020, l'intensita' massima dell'aiuto per l'ammodernamento delle aziende agricole e' del 75% dell'importo dell'investimento ammissibile per l'attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991 , relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole(1), entro un termine massimo di quattro anni dalla data di adesione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva.

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(1) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

H. Rispetto dei requisiti
Relativamente alla Croazia, nel quadro legislativo dello sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020, i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio applicabili in tale periodo di programmazione sono rispettati secondo il seguente calendario: i criteri di cui all'allegato II, punto A, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014; i criteri di cui all'allegato II, punto B, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2016; i criteri di cui all'allegato II, punto C, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2018.