N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011. (12G0037)

Atto-Allegato IV

Allegato IV

Elenco di cui all'articolo 16 dell'atto di adesione: altre disposizioni permanenti


1. DIRITTO DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, parte terza, titolo II, Libera circolazione delle merci

MECCANISMO SPECIFICO

Per quanto riguarda la Croazia, il detentore o il beneficiario di un brevetto o di un certificato protettivo complementare ( CPC ) di un medicinale depositato in uno Stato membro in un momento in cui tale protezione non poteva essere ottenuta in Croazia per il prodotto ha la possibilita' di far valere i diritti derivanti dal brevetto o dal CPC per impedirne l'importazione e la commercializzazione nello Stato membro o negli Stati membri in cui il prodotto in questione e' protetto da brevetto o CPC , anche se detto prodotto e' stato immesso sul mercato in Croazia per la prima volta dal detentore o con il consenso del detentore.
Chiunque intenda importare o commercializzare uno dei medicinali di cui al primo capoverso in uno Stato membro in cui il prodotto beneficia di un brevetto o di un CPC deve dimostrare alle competenti autorita', nella domanda relativa a tale importazione, di averne dato notifica con un mese di anticipo al detentore o beneficiario di tale protezione.

2. POLITICA DELLA CONCORRENZA

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, parte terza, titolo VII, capo 1, Regole di concorrenza
1. I seguenti regimi di aiuti e gli aiuti individuali istituiti in Croazia prima della data di adesione e ancora applicabili successivamente a detta data sono da considerare, al momento dell'adesione, come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE:
a) misure di aiuto istituite prima del l° marzo 2002;
b) misure di aiuto elencate nell'appendice del presente allegato;
c) misure di aiuto che anteriormente alla data di adesione sono state esaminate dall'Agenzia croata della concorrenza e giudicate compatibili con l'acquis dell'Unione e nei cui confronti la Commissione non ha sollevato obiezioni per seri dubbi sulla compatibilita' della misura con il mercato interno, ai sensi della procedura di cui al punto 2.
Tutte le misure ancora applicabili dopo la data di adesione che costituiscono un aiuto di Stato e che non soddisfano le condizioni sopra elencate sono considerate, dalla data di adesione, nuovi aiuti ai fini dell'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Le suddette disposizioni non si applicano agli aiuti alle attivita' connesse con la produzione, la trasformazione o l'immissione sul mercato dei prodotti elencati nell'allegato I del TUE e del TFUE.
2. Qualora desideri che la Commissione esamini una misura di aiuto in base alla procedura descritta al punto 1, lettera c), la Croazia trasmette periodicamente alla Commissione:
a) un elenco delle misure di aiuto esistenti che sono state valutate dall'Agenzia croata della concorrenza e da essa giudicate compatibili con l'acquis dell'Unione, e
b) ogni altra informazione fondamentale per la valutazione della compatibilita' della misura di aiuto da esaminare,
conformemente al modello di relazione fornito dalla Commissione.
Se, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni complete sulla misura di aiuto esistente o dal ricevimento della dichiarazione della Croazia nella quale si informa la Commissione che le informazioni fornite si considerano complete poiche' le ulteriori informazioni richieste non sono disponibili o sono gia' state fornite, la Commissione non ha espresso seri dubbi sulla compatibilita' della stessa con il mercato interno, si ritiene che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.
Tutte le misure di aiuto sottoposte alla Commissione in base alla procedura di cui al punto 1, lettera c), prima della data di adesione sono sottoposte a tale procedura indipendentemente dal fatto che durante il periodo di esame la Croazia sia gia' divenuta membro dell'Unione.
3. Un'eventuale decisione della Commissione di sollevare obiezioni nei confronti di una misura, ai sensi del punto 1, lettera c), e' considerata come una decisione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo1999, recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(1 ) (ora articolo 108 TFUE).

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(1 ) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

Se e' presa anteriormente alla data di adesione, gli effetti di tale decisione decorrono solo dalla data di adesione.

3. AGRICOLTURA

a) Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, parte terza, titolo III, Agricoltura e pesca
1. Le scorte pubbliche detenute dalla Croazia alla data dell'adesione e derivanti dalla politica da essa attuata a sostegno del mercato sono prese a carico dall'Unione al valore risultante dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri(1 ). Tale presa a carico delle scorte pubbliche e' operata a condizione che per i prodotti in questione l'intervento pubblico avvenga all'interno dell'Unione e che le scorte rispondano ai requisiti dell'Unione in materia di interventi.

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(1 ) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35, e GU L 326M del 10.12.2010 , pag. 70.

2. La Croazia e' tenuta a un pagamento al bilancio generale dell'Unione europea per qualsiasi scorta, sia privata che pubblica, che si trovi in libera pratica nel territorio croato alla data dell'adesione e risulti quantitativamente superiore a quella che puo' essere considerata una scorta normale di riporto.
L'importo di tale pagamento e' fissato a un livello che rispecchi i costi legati agli effetti delle scorte eccedentarie sui mercati dei prodotti agricoli.
Il livello delle scorte eccedentarie e' determinato per ciascun prodotto tenendo conto delle caratteristiche dello stesso e dei relativi mercati nonche' della normativa dell'Unione applicabile.
3. Le scorte di cui al punto 1 sono detratte dalla quantita' che supera le scorte normali di riporto.
4. La Commissione attua ed applica le disposizioni di cui ai punti da 1 a 3 conformemente alla procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune(1 ), o, se opportuno, conformemente alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, o conformemente alla pertinente procedura di comitato quale determinata nella normativa applicabile.

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(1 ) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

b) Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, parte terza, titolo VII, capo I, Regole di concorrenza
Fatte salve le procedure relative agli aiuti esistenti di cui all'articolo 108 TFUE, i regimi di aiuti e le singole misure di aiuto concesse ad attivita' connesse con la produzione e il commercio di prodotti elencati nell'allegato I del TUE e del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dei prodotti da essa derivati, istituiti in Croazia prima della data di adesione e ancora applicabili dopo tale data, sono considerati come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE alle seguenti condizioni:
- le misure di aiuto sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adesione. Tale comunicazione include le informazioni relative alla base giuridica di ciascuna misura. Le misure di aiuto esistenti e i progetti destinati a istituire o a modificare aiuti portati a conoscenza della Commissione prima della data di adesione si considerano comunicati alla data di adesione. La Commissione pubblica un elenco di tali aiuti.
Tali misure di aiuto sono considerate come aiuti "esistenti" ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE per tre anni dalla data di adesione.
Entro tre anni dalla data di adesione la Croazia modifica, se necessario, tali misure di aiuto al fine di conformarsi agli orientamenti applicati dalla Commissione. Dopo tale periodo, qualsiasi aiuto giudicato incompatibile con detti orientamenti e' considerato nuovo aiuto.













4. PESCA

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, parte terza, titolo VII, capo 1, Regole di concorrenza
Fatte salve le procedure relative agli aiuti esistenti di cui all'articolo 108 TFUE, i regimi di aiuti e le singole misure di aiuto concesse ad attivita' connesse con la produzione e il commercio di prodotti della pesca e derivati elencati nell'allegato I del TUE e del TFUE, istituiti in Croazia prima della data di adesione e ancora applicabili dopo tale data, sono considerati come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE alle seguenti condizioni:
- le misure di aiuto sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adesione. Tale comunicazione include le informazioni relative alla base giuridica di ciascuna misura. Le misure di aiuto esistenti e i progetti destinati a istituire o a modificare aiuti portati a conoscenza della Commissione prima della data di adesione si considerano comunicati alla data di adesione. La Commissione pubblica un elenco di tali aiuti.
Tali misure di aiuto sono considerate come aiuti "esistenti" ai' sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE per tre anni dalla data di adesione.
Entro tre anni dalla data di adesione la Croazia modifica, se necessario, tali misure di aiuto al fine di conformarsi a orientamenti applicati dalla Commissione. Dopo tale periodo, qualsiasi aiuto giudicato incompatibile con detti orientamenti e' considerato nuovo aiuto.

5. UNIONE DOGANALE

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, parte terza, titolo II, Libera circolazione delle merci, capo 1, Unione doganale
31992 R 2913: Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
31993 R 2454: Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione si applicano alla Croazia secondo le seguenti specifiche disposizioni.

PROVA DELLA POSIZIONE DELL'UNIONE (SCAMBI NELL'UNIONE ALLARGATA)

l. In deroga all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, le merci che alla data di adesione sono in custodia temporanea o rientrano tra i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 15, lettera b), e punto 16, lettere da b) a h), di tale regolamento nell'Unione allargata o che sono in fase di trasporto dopo essere state assoggettate alle formalita' di esportazione nell'Unione allargata sono esenti da dazi doganali o da altre misure doganali quando sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'Unione allargata, purche' sia presente uno dei seguenti requisiti:
a) prova dell'origine preferenziale correttamente rilasciata o compilata prima della data di adesione in base all'ASA;
b) uno dei mezzi atti a comprovare la posizione dell'Unione di cui all'articolo 314 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione;
c) un carnet ATA rilasciato prima della data di adesione in uno Stato membro attuale o in Croazia.
2. Al fine del rilascio della prova di cui al punto 1, lettera b), con riferimento alla situazione alla data di adesione e in aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 4, punto 7, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, per "merci comunitarie" si intendono le merci:
- interamente ottenute nel territorio della Croazia a condizioni identiche a quelle di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e senza aggiunta di merci importate da altri paesi o territori;
- importate da paesi o da territori diversi dalla Croazia e immesse in libera pratica in Croazia, o
- ottenute o prodotte in Croazia, sia esclusivamente da merci di cui al secondo trattino, sia da merci di cui al primo e secondo trattino.
3. Ai fini della verifica della prova di cui al punto 1, lettera a), si applicano le disposizioni relative alla definizione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui all'ASA.
Le richieste di successiva verifica di tale prova sono accettate dalle autorita' doganali competenti degli Stati membri attuali e della Croazia per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio o dalla compilazione della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorita' per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica.

PROVA DELL'ORIGINE PREFERENZIALE (SCAMBI CON PAESI TERZI, COMPRESA LA TURCHIA, NEL QUADRO DEGLI ACCORDI PREFERENZIALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PRODOTTI CARBOSIDERURGICI)

4. Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, le prove dell'origine debitamente rilasciate da paesi terzi o compilate nel contesto degli accordi preferenziali conclusi dalla Croazia con tali paesi terzi sono accettate in Croazia, a condizione che:
a) l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute in accordi o regimi che l'Unione ha concluso con, o ha adottato nei confronti di, paesi terzi o gruppi di paesi terzi di cui all' articolo 20, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio;
b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati o compilati entro il giorno precedente la data di adesione e
c) la prova dell'origine sia presentata alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in Croazia prima della data di adesione, anche la prova dell'origine rilasciata o compilata a posteriori in base ad accordi preferenziali in vigore in Croazia alla data dell'immissione in libera pratica puo' essere accettata in Croazia, a condizione che tale prova dell'origine sia presentata alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
5. La Croazia puo' mantenere le autorizzazioni con cui lo status di "esportatori autorizzati" e' stato conferito nel contesto degli accordi conclusi con paesi terzi, a condizione che:
a) una simile disposizione figuri anche negli accordi o regimi che l'Unione ha concluso con, o ha adottato nei confronti di, paesi terzi o gruppi di paesi terzi prima della data di adesione, e
b) gli esportatori autorizzati applichino le regole di origine previste in tali accordi o regimi.
Tali autorizzazioni sono sostituite dalla Croazia, entro un anno dalla data di adesione, con nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella normativa dell'Unione.
6. Ai fini della verifica della prova di cui al punto 4 si applicano le disposizioni relative alla definizione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui agli accordi o ai regimi pertinenti. Le richieste di successiva verifica di tale prova sono accettate dalle autorita' doganali competenti degli Stati membri attuali e della Croazia per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio o dalla compilazione della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorita' per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica.
7. Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, le prove dell'origine rilasciate o compilate a posteriori da paesi terzi nel contesto degli accordi o dei regimi preferenziali conclusi dall'Unione con tali paesi terzi o adottati nei confronti di tali paesi sono accettate in Croazia per l'immissione in libera pratica delle merci che, alla data di adesione, sono in fase di trasporto o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o una zona franca in uno di tali paesi terzi o in Croazia, a condizione che la Croazia non abbia accordi di libero scambio in vigore con il paese terzo, in relazione ai prodotti in questione, al momento del rilascio dei documenti di trasporto e che:
a) l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute in accordi o regimi che l'Unione ha concluso con, o ha adottato nei confronti di, paesi terzi o gruppi di paesi terzi di cui all' articolo 20, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio;
b) i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione e
c) la prova dell'origine rilasciata o compilata a posteriori sia presentata alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
8. Ai fini della verifica delle prove di cui al punto 7 si applicano le disposizioni relative alla definizione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui agli accordi o ai regimi pertinenti.

PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI SULLA LIBERA PRATICA DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DOGANALE UE-TURCHIA

9. La prova dell'origine debitamente rilasciata dalla Turchia o dalla Croazia o compilata nel quadro di accordi commerciali preferenziali in vigore tra loro e che preveda un divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi sulle merci in questione e' accettata nei rispettivi paesi come prova della posizione doganale conformemente alle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale(1 ) (in prosieguo: "decisione n. 1/95"), a condizione che:

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(1 ) GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.

a) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati o compilati entro il giorno precedente la data di adesione e
b) la prova dell'origine sia presentata alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in Turchia o in Croazia, prima della data di adesione, nel quadro degli accordi commerciali preferenziali di cui al primo comma, anche le prove dell'origine rilasciate o compilate a posteriori in base a tali accordi possono essere accettate a condizione che siano presentate alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
10. Ai fini della verifica della prova di cui al punto 9 si applicano le disposizioni relative alla definizione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai pertinenti accordi preferenziali. Le richieste di successiva verifica di tale prova sono accettate dalle autorita' doganali competenti degli Stati membri attuali e della Croazia per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio o dalla compilazione della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorita' per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica.
11. Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, un certificato di circolazione A.TR. rilasciato conformemente alle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali, di cui alla decisione n. 1/95, e' accettato in Croazia per l'immissione in libera pratica delle merci che, alla data di adesione, sono in fase di trasporto dopo essere state assoggettate alle formalita' di esportazione nell'Unione o in Turchia o sono in custodia temporanea o rientrano tra i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere da b) a h), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio in Turchia o in Croazia, a condizione che:
a) per le merci in questione non sia presentata alcuna prova dell'origine di cui al punto 9;
b) le merci siano conformi alle condizioni per l'applicazione delle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali;
c) i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione e
d) il certificato di circolazione A.TR. sia presentato alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
12. Ai fini della verifica del certificato di circolazione A.TR. di cui al punto 11 si applicano le disposizioni relative al rilascio dei certificati di circolazione A.TR. e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui alla decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 26 luglio 2006, recante modalita' di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia(1 ).

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(1 ) GU L 265 del 26.9.2006, pag. 18.

REGIMI DOGANALI

13. La custodia temporanea e i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere da b) a h), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio iniziati prima dell'adesione sono ultimati o appurati in base alle condizioni stabilite nella normativa dell'Unione.
Qualora la conclusione o l'appuramento diano luogo a un'obbligazione doganale, l'importo del dazio all'importazione che deve essere corrisposto e' quello in vigore al momento dell'insorgenza dell'obbligazione in conformita' della tariffa doganale comune e l'importo corrisposto e' considerato risorsa propria dell'Unione.
14. Le procedure che disciplinano il deposito doganale, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 98 a 113 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e negli articoli da 496 a 535 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, si applicano alla Croazia ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
- qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura delle merci di importazione e qualora la dichiarazione che vincola tali merci al regime sia stata accettata prima della data di adesione, la classificazione tariffaria, il quantitativo, il valore in dogana e l'origine delle merci di importazione al momento del loro vincolo al regime sono quelli risultanti dalla normativa applicabile in Croazia alla data di accettazione della dichiarazione da parte delle autorita' doganali.
15. Le procedure che disciplinano il perfezionamento attivo, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 114 a 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e negli articoli da 496 a 523 e da 536 a 550 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, si applicano alla Croazia ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
- qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura delle merci di importazione e qualora la dichiarazione che vincola tali merci al regime sia stata accettata prima della data di adesione, la classificazione tariffaria, il quantitativo, il valore in dogana e l'origine delle merci di importazione al momento del loro vincolo al regime sono quelli risultanti dalla normativa applicabile in Croazia alla data di accettazione della dichiarazione da parte delle autorita' doganali;
- qualora l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale, per mantenere la parita' di trattamento tra i titolari di un'autorizzazione stabiliti negli Stati membri attuali e i titolari stabiliti in Croazia, viene pagato un interesse compensativo sui dazi all'importazione esigibili, in base alle condizioni stabilite nella normativa dell'Unione a decorrere dalla data di adesione;
- se la dichiarazione di perfezionamento attivo e' stata accettata in base al sistema del rimborso, quest'ultimo viene effettuato, secondo le condizioni stabilite nella normativa dell'Unione, a cura e a carico della Croazia qualora l'obbligazione doganale relativamente alla quale e' stato richiesto il rimborso sia insorta prima della data di adesione.
16. Le procedure che disciplinano l'ammissione temporanea, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 137 a 144 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e negli articoli da 496 a 523 e da 553 a 584 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, si applicano alla Croazia ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
- qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura delle merci di importazione e qualora la dichiarazione che vincola tali merci al regime sia stata accettata prima della data di adesione, la classificazione tariffaria, il quantitativo, il valore in dogana e all'origine delle merci di importazione al momento del loro vincolo al regime sono quelli risultanti dalla normativa applicabile in Croazia alla data di accettazione della dichiarazione da partc delle autorita' doganali;
- qualora l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale, per mantenere la parita' di trattamento tra i titolari di un'autorizzazione stabiliti negli Stati membri attuali e i titolari stabiliti in Croazia, viene pagato un interesse compensativo sui dazi all'importazione esigibili, in base alle condizioni stabilite nella normativa dell'Unione a decorrere dalla data di adesione.
17. Le procedure che disciplinano il perfezionamento passivo, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 145 a 160 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e negli articoli da 496 a 523 e da 585 a 592 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, si applicano alla Croazia ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
- l'articolo 591, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione si applica mutatis mutandis all'esportazione temporanea di merci che sono state esportate temporaneamente dalla Croazia prima della data di adesione.

ALTRE DISPOSIZIONI

18. Le autorizzazioni concesse dalla Croazia anteriormente alla data di adesione per il ricorso ai regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere d), e) e g), o allo status di operatore economico autorizzato di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio restano valide fino al termine del loro periodo di validita' o, se precedente, fino a un anno dalla data di adesione.
19. Le procedure che disciplinano l'insorgenza dell'obbligazione doganale, la contabilizzazione e il recupero a posteriori, fissate negli articoli da 201 a 232 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e negli articoli da 859 a 876 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, si applicano alla Croazia ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
- il recupero e' effettuato alle condizioni stabilite nella normativa dell'Unione. Tuttavia, qualora l'obbligazione doganale sia insorta prima della data di adesione, il recupero e' effettuato a cura e in favore della Croazia alle condizioni in essa vigenti prima dell'adesione.
20. Le procedure che disciplinano il rimborso e lo sgravio dei dazi, fissate negli articoli da 235 a 242 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e negli articoli da 877 a 912 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, si applicano alla Croazia ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
- il rimborso e lo sgavio dei dazi sono effettuati alle condizioni stabilite nella normativa dell'Unione. Tuttavia, qualora i dazi per i quali e' chiesto il rimborso o lo sgravio riguardino un'obbligazione doganale insorta prima della data di adesione, detto rimborso o sgravio e' effettuato a cura della Croazia, a sue spese, alle condizioni in essa vigenti prima dell'adesione.


Appendice dell'ALLEGATO IV


Elenco delle misure di aiuto esistenti previste al punto 1, lettera b), del meccanismo d'aiuto esistente di cui alla sezione 2 ("Politica della concorrenza")


Parte di provvedimento in formato grafico