Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011. (12G0037)
Art. 2
ARTICOLO 2
Nessun trasferimento e' effettuato qualora la Croazia non abbia ritirato il suo ricorso contro la decisione della sezione operativa del comitato di controllo del rispetto del protocollo di Kyoto in conformita' delle regole e scadenze pertinenti che disciplinano il ritiro dei ricorsi prima dell'avvio della Conferenza dell'UNFCCC di Durban (28 novembre - 9 dicembre 2011).
L'eventuale trasferimento e' subordinato all'accertamento da parte della squadra di riesame a livello di esperti dell'UNFCCC, dopo un periodo di adeguamento, del mancato adempimento della Croazia agli impegni di cui all'articolo 3 del protocollo di Kyoto.
Nessun trasferimento e' effettuato qualora la Croazia non abbia compiuto tutti i ragionevoli sforzi per adempiere agli impegni di cui all'articolo 3 del protocollo di Kyoto, incluso il pieno utilizzo delle unita' di assorbimento derivante da attivita' di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura.
Nessun trasferimento e' effettuato qualora la Croazia non abbia ritirato il suo ricorso contro la decisione della sezione operativa del comitato di controllo del rispetto del protocollo di Kyoto in conformita' delle regole e scadenze pertinenti che disciplinano il ritiro dei ricorsi prima dell'avvio della Conferenza dell'UNFCCC di Durban (28 novembre - 9 dicembre 2011).
L'eventuale trasferimento e' subordinato all'accertamento da parte della squadra di riesame a livello di esperti dell'UNFCCC, dopo un periodo di adeguamento, del mancato adempimento della Croazia agli impegni di cui all'articolo 3 del protocollo di Kyoto.
Nessun trasferimento e' effettuato qualora la Croazia non abbia compiuto tutti i ragionevoli sforzi per adempiere agli impegni di cui all'articolo 3 del protocollo di Kyoto, incluso il pieno utilizzo delle unita' di assorbimento derivante da attivita' di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura.