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Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011. (12G0037)

Art. 35

ARTICOLO 35

1. Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)(1), non si applica alla Croazia per l'intero periodo di programmazione 2007-2013.
Nel 2013 sono assegnati alla Croazia 27,7 milioni di EUR (prezzi correnti) a titolo della componente "sviluppo rurale" di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio.
2. Le misure temporanee supplementari in materia di sviluppo rurale per la Croazia sono definite nell'allegato VI.
3. La Commissione puo' adottare, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie all'applicazione dell'allegato VI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalita' di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2), ovvero secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile.
4. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, effettua gli adattamenti dell'allegato VI, laddove necessario, per garantire la coerenza con i regolamenti relativi allo sviluppo rurale.

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(1) GU L 277 del 2.10.2005, pag. 1, e GU L 286M del 4.11.2010, pag.
26.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.