N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011. (12G0037)

Atto-Allegato V

ALLEGATO V

Elenco di cui all'articolo 18 dell'atto di adesione: misure
transitorie

1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
32001 L 0083: Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001 , recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67)
In deroga ai requisiti di qualita', sicurezza ed efficacia fissati nella direttiva 2001/83/CE, le autorizzazioni all'immissione in
commercio dei medicinali non soggetti all'articolo 3, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali(1), e figuranti nell'elenco (nell'appendice del presente allegato fornita
dalla Croazia) rilasciate, a norma del diritto croato, prima della data di adesione restano valide fino al loro rinnovo in conformita' dell'acquis dell'Unione o fino a quattro anni dalla data di adesione, se questa data e' anteriore.

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(1) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio basate su questa deroga non godono del mutuo riconoscimento negli Stati membri fintantoche' tali prodotti non siano stati autorizzati conformemente alla direttiva 2001/83/CE .
Le autorizzazioni nazionali all'immissione in commercio che sono state concesse a norma del diritto nazionale prima dell'adesione e non sono basate su questa deroga nonche' ogni nuova autorizzazione all'immissione in commercio devono essere conformi alla direttiva 2001/83/CE a decorrere dalla data di adesione.

2. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996 , relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).
32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE , 68/360/CEE , 72/194/CEE , 73/148/CEE , 75/34/CEE , 75/35/CEE , 90/364/CEE , 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
32011 R 0492: Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).
1. L'articolo 45 e l'articolo 56, primo comma, TFUE si applicano
pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implichino la temporanea circolazione di lavoratori ai sensi dell'articolo 1 della
direttiva 96/71/CE , fra la Croazia, da un lato, e ciascuno degli Stati membri attuali, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 13.
2. In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011,
e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data di adesione, gli Stati membri attuali applicheranno le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l'accesso dei cittadini croati al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure sino alla fine del periodo di cinque anni dopo la data di adesione.
I cittadini croati occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a dodici mesi
avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali.
Anche i cittadini croati ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a dodici mesi godono degli stessi diritti.
I cittadini croati di cui al secondo e terzo comma cessano di godere dei diritti ivi menzionati qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi.
I cittadini croati occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a dodici mesi non godono dei diritti di cui al secondo e terzo comma.
3. Prima della fine del periodo di due anni successivo alla data di adesione, il Consiglio esamina il funzionamento delle disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione.
Al termine dell'esame e non piu' tardi della fine del periodo di due anni successivo alla data di adesione, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in poi intendono applicare gli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011.
4. Su richiesta della Croazia si potra' effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro
sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta croata.
5. Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del settimo anno successivo all'adesione qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del loro mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011.
6. Durante il periodo di sette anni successivo all'adesione, gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011 in relazione ai cittadini croati e che rilasciano permessi di lavoro a cittadini croati durante tale periodo a fini di controllo vi procedono automaticamente.
7. Gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011 nei confronti dei cittadini croati possono ricorrere alle procedure descritte nel secondo e terzo comma del presente punto fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data dell'adesione.
Quando uno degli Stati membri di cui al primo comma subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita o il livello dell'occupazione in una data regione o per una data professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione.
Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro puo' chiedere alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011 per ristabilire la normalita' in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dal ricevimento della richiesta e notifica al Consiglio la sua decisione. Entro due settimane dalla decisione della Commissione, qualsiasi Stato membro puo' chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su tale domanda entro due settimane.
Gli Stati membri di cui al primo comma hanno la facolta', in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.
8. Finche' l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011 e' sospesa a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 7, l' articolo 23 della direttiva 2004/38/CE si applica in Croazia nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali, e negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini croati, alle seguenti condizioni, nella misura in cui esso riguarda il diritto dei familiari dei lavoratori di esercitare un'attivita' lavorativa:
- il coniuge di un lavoratore e i loro discendenti di eta' inferiore a 21 anni o a carico che al momento dell'adesione soggiornano regolarmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro hanno, dal momento dell'adesione, immediato accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro. Cio' non si applica ai familiari di un lavoratore legalmente ammesso al mercato del lavoro di detto Stato membro per un periodo inferiore a dodici mesi;
- il coniuge di un lavoratore e i loro discendenti di eta' inferiore a 21 anni o a carico che soggiornano regolarmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro da una data successiva all'adesione, ma durante il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in detto Stato membro per almeno diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione, se quest'ultima data e' precedente.
Tali disposizioni lasciano impregiudicate eventuali misure piu' favorevoli, siano esse misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali.
9. Qualora le disposizioni della direttiva 2004/38/E C che sostituiscono le disposizioni della direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968 , relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati Membri e delle loro famiglie all'interno della Comunita' (1), non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 492/2011, la cui applicazione e' stata differita in conformita'
dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Croazia e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8.

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(1) GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33) e abrogata con effetto dal 30 aprile 2006 dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

10. Laddove misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtu' delle disposizioni transitorie esposte sopra, la Croazia puo' continuare ad applicare misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
11. Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformita' dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una liberta' di circolazione piu' ampia di quella esistente al momento dell'adesione, compreso il pieno accesso al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali possono in qualsiasi momento decidere di applicare invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011. La Commissione e'
informata di tale decisione.
12. Per far fronte a gravi perturbazioni o al rischio di gravi perturbazioni in specifici settori sensibili di servizi dei mercati del lavoro della Germania e dell'Austria che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione di servizi transnazionali, secondo quanto definito all'articolo 1 della
direttiva 96/71/CE , la Germania e l'Austria, qualora applichino, in virtu' delle misure transitorie suindicate, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori croati, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare all'articolo 56, primo comma, TFUE, al fine di limitare,
nell'ambito della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite in Croazia, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un'attivita' lavorativa in Germania o in Austria e' soggetto a misure nazionali.
L'elenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga e' il seguente:


- per la Germania:

Settore Codice NACE(*), salvo
diversamente specificato

Costruzioni, incluse 45.1-4;
le attivita' collegate Attivita' elencate nell'allegato
della direttiva 96/71/CE

Servizi di pulizia e 74.70 Servizi di pulizia e di
di disinfestazione disinfestazione

Altri servizi 74.87 Solo attivita' dei
decoratori d'interni


(*) NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione
statistica delle attivita' economiche nelle Comunita' europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1);


- per l'Austria:

Settore Codice NACE (*), salvo
diversamente specificato

Attivita' dei servizi 01.41
connessi all'orticoltura

Taglio, modellatura e 26.7
finitura della pietra

Fabbricazione di strutture 28.11
metalliche e di parti di
strutture

Costruzioni, incluse le 45.1-4;
attivita' collegate Attivita' elencate nell'allegato
della direttiva 96/71/CE

Servizi di vigilanza 74.60

Servizi di pulizia e 74.70
di disinfestazione

Attivita' infermieristica 85.14
a domicilio
Assistenza sociale non 85.32
residenziale


(*) NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attivita' economiche nelle Comunita' europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).

Qualora la Germania o l'Austria deroghino alle disposizioni dell'articolo 56, primo comma, TFUE, in conformita' del primo e secondo capoverso del presente punto, la Croazia puo', dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti.
L'applicazione del presente punto non deve determinare condizioni di temporanea circolazione dei lavoratori, nell'ambito della prestazione di servizi transnazionali tra la Germania o l'Austria e la Croazia, piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
13. L'applicazione dei punti da 2 a 5 e da 7 a 11 non deve determinare condizioni di accesso dei cittadini croati ai mercati del lavoro degli Stati membri attuali piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
Nonostante l'applicazione dei punti da 1 a 12, gli Stati membri attuali introducono, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale per i lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto a quelli che sono cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro.
I lavoratori migranti croati e le rispettive famiglie che soggiornano regolarmente e sono occupati in un altro Stato membro o i lavoratori migranti di altri Stati membri e le rispettive famiglie che soggiornano regolarmente e sono occupati in Croazia non devono essere trattati in modo piu' restrittivo di quelli provenienti da paesi terzi che soggiornano e sono occupati, rispettivamente, in detto Stato membro o in Croazia. Inoltre, in applicazione del principio della preferenza dell'Unione, i lavoratori migranti provenienti da paesi terzi che soggiornano e sono occupati in Croazia non devono beneficiare di un trattamento piu' favorevole di quello riservato ai cittadini croati.

3. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
Trattato sull'Unione europea e trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Croazia puo' mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legge sui terreni agricoli (GU 152/08), in vigore alla data della firma del trattato di adesione, in ordine all'acquisizione di terreni agricoli da parte di cittadini di un altro Stato membro, di cittadini degli Stati Parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e di persone giuridiche costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'accordo SEE. Tuttavia, un cittadino di uno Stato membro o una persona giuridica costituita secondo le leggi di un altro Stato membro non possono in nessun caso ricevere, per quanto riguarda l'acquisizione di terreni agricoli, un trattamento meno favorevole di quello che sarebbe stato praticato a tale cittadino o persona giuridica alla data della firma del trattato di adesione ne' un trattamento piu' restrittivo rispetto a un cittadino o a una persona giuridica di un paese terzo.
Gli agricoltori autonomi che sono cittadini di un altro Stato membro e desiderano stabilirsi e risiedere in Croazia non sono soggetti alle disposizioni del primo capoverso o a norme e procedure diverse da quelle previste per i cittadini croati.
Un riesame generale di detta misura transitoria ha luogo entro la fine del terzo anno dopo la data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' decidere di ridurre o interrompere il periodo transitorio di cui al primo capoverso.
Qualora vi siano prove sufficienti del fatto che, allo scadere del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o rischi di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli della Croazia, la Commissione, su richiesta della Croazia, decide in ordine alla proroga di tre anni del periodo transitorio. Tale proroga puo' interessare unicamente determinate zone geografiche particolarmente colpite.

4. AGRICOLTURA
I. MISURE TRANSITORIE PER LA CROAZIA
1. 32001 L 0113: Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001 , relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67)
In deroga all'obbligo di cui all'articolo 8. l'immissione in commercio sul mercato croato dei prodotti denominati "domaca marmelada" e "ekstra domaca marmelada" e' ammessa fino all'esaurimento delle scorte esistenti alla data di adesione.
2. 32006 R 0510: Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12, e GU L 335 M del 13.12.2008, pag. 213) a) All'articolo 5, paragrafo 8, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"La Bulgaria, la Romania e la Croazia mettono in vigore le suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro un anno dalla rispettiva data di adesione.".
b) All'articolo 5, paragrafo 11, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"11. Per la Bulgaria, la Romania e la Croazia la protezione nazionale delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine esistente alla data della loro adesione puo' continuare per un periodo di dodici mesi dalla rispettiva data di adesione.".
3. 32007 R 1234: Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del
22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1)
a) All'articolo 118 quaterdecies e' aggiunto il paragrafo seguente:
"5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4 la Croazia e' autorizzata a immettere sul mercato nazionale o esportare in paesi terzi vini con la denominazione "Mlado vino portugizac", fino all'esaurimento delle scorte esistenti alla data di adesione. La Croazia costituisce una banca dati informatizzata con informazioni sulle scorte esistenti alla data di adesione e assicura che queste siano verificate e dichiarate alla Commissione.".
b) All'articolo 118 vicies e' aggiunto il paragrafo seguente:
"5. Per la Croazia le denominazioni di vini pubblicate nella GU C 116 del 14 aprile 2011 sono protette ai sensi del presente regolamento,
con riserva dell'esito favorevole della procedura di opposizione. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 118
quindecies.
I paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano alle seguenti condizioni: il termine di cui al paragrafo 3 e' un anno dalla data di adesione della Croazia. Il termine di cui al paragrafo 4 e' quattro anni dalla data di adesione della Croazia."
4. 32009 R 0073: Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19
gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE)
n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE)
n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).
a) In deroga all'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 di ottemperare ai criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato II del regolamento stesso, gli agricoltori croati che beneficiano di pagamenti diretti introducono nel campo di applicazione della condizionalita' i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato II, punti A, B e C conformemente al seguente calendario: dal 1º gennaio 2014 per il punto A, dal 1º
gennaio 2016 per il punto B e dal 1º gennaio 2018 per il punto C.
b) Dopo il titolo V, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono inseriti il titolo di capitolo e l'articolo seguenti:
"CAPITOLO 1 bis
Regime di pagamento unico
Articolo 121 bis
Regime di pagamento unico in Croazia
Per la Croazia l'applicazione degli articoli 4, 5, 23, 24 e 25 e' facoltativa fino al 31 dicembre 2013 nella misura in cui tali disposizioni riguardano i criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2014 gli agricoltori che ricevono pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico in Croazia ottemperano ai criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato II in conformita' del seguente calendario:
a) i criteri di cui all'allegato II, punto A si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014;
b) i criteri di cui all'allegato II, punto B si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2016;
c) i criteri di cui all'allegato II, punto C si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2018.".
II. CONTINGENTE TARIFFARIO TRANSITORIO PER LO ZUCCHERO GREGGIO DI CANNA DESTINATO ALLA RAFFINAZIONE
Alla Croazia si riserva un contingente d'importazione annuale autonomo erga omnes di 40 000 tonnellate di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, ad un dazio di 98,00 EUR per tonnellata, per un periodo massimo di tre campagne di commercializzazione successive all'adesione. Qualora dai negoziati con altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, in base all'articolo XXIV.6 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio relativo agli adeguamenti compensativi, a seguito dell'adesione della Croazia derivi un'apertura di contingenti compensativi di zucchero prima della fine del periodo transitorio, il contingente di 40 000 tonnellate assegnato alla Croazia e' chiuso totalmente o in parte all'apertura dei contingenti compensativi. La Commissione adotta le necessarie misure di attuazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
III. MISURE TEMPORANEE IN MATERIA DI PAGAMENTI DIRETTI PER LA CROAZIA
Il rimborso dei pagamenti diretti concessi agli agricoltori per il 2013 e' subordinato all'applicazione da parte della Croazia, prima dell'adesione, di norme identiche a quelle stabilite per tali pagamenti diretti nel regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e nel regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori(1), nel regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per
quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento(2), e nel regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalita', la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalita' nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo(3).

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(1) GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27.
(3) GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

5. SICUREZZA ALIMENTARE E POLITICA VETERINARIA E FITOSANITARIA
I. GALLINE OVAIOLE
31999 L 0074: Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999 , che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53)
In deroga all'articolo 6 della direttiva 1999/74/CE del Consiglio,
per quanto riguarda la Croazia le galline ovaiole attive alla data dell'adesione possono essere tenute in gabbie non conformi ai requisiti strutturali di cui al suddetto articolo. La Croazia garantisce che tali gabbie cessino di essere utilizzate entro dodici mesi dall'adesione.
Le uova provenienti da tali gabbie non modificate sono immesse unicamente sul mercato nazionale della Croazia. Tali uova e i relativi imballaggi sono chiaramente identificati mediante uno speciale marchio che consente i necessari controlli. Una descrizione precisa di tale speciale marchio e' comunicata alla Commissione al piu' tardi un anno prima della data di adesione.
II. STABILIMENTI (SETTORI DELLE CARNI, DEL LATTE, DEI PRODOTTI ITTICI E DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE)
32004 R 0852: Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti
alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
32004 R 0853: Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55)
32009 R 1069: Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1)
1. I requisiti strutturali di cui:
a) al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio:
- allegato II, capitolo II;
b) al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio:
- allegato III, sezione I, capitoli II e III,
- allegato III, sezione II, capitoli II e III,
- allegato III, sezione V, capitolo I;
c) al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio
2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera(1):
- allegato IV, capo I,
- allegato IX, capi I, II e III,
- allegato X, capi I e II, e
- allegato XIII,
non si applicano ad alcuni stabilimenti nei settori delle carni, del latte, dei prodotti ittici e dei sottoprodotti di origine animale in Croazia fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le condizioni
fissate in appresso.

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(1) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

2. Finche' gli stabilimenti di cui al punto 1 beneficiano di tale punto, i prodotti provenienti da detti stabilimenti sono unicamente immessi sul mercato nazionale croato o sui mercati di paesi terzi secondo la pertinente normativa dell'Unione o utilizzati per lavorazioni successive in stabilimenti in Croazia ugualmente disciplinati dal punto 1, indipendentemente dalla data di commercializzazione.
3. Gli alimenti provenienti dagli stabilimenti di cui al punto 1 recano un bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004. Una descrizione precisa dei diversi bolli sanitari o marchi di identificazione e' comunicata alla Commissione al piu' tardi un anno prima della data di adesione.
4. I punti 2 e 3 si applicano inoltre a tutti i prodotti provenienti da uno stabilimento integrato per la trasformazione della carne, del latte o dei prodotti ittici se una qualsiasi delle parti dello stabilimento in questione e' soggetta al punto 1.
5. La Croazia mantiene sotto costante osservazione l'attuazione del programma nazionale per l'adeguamento degli stabilimenti e fornisce alla Commissione un piano annuale dei progressi realizzati al riguardo. La Croazia provvede a elaborare un piano di adeguamento per ogni singolo stabilimento corredato di un calendario di messa in conformita' ai requisiti strutturali e a metterlo, su richiesta, a disposizione della Commissione.
6. Con debito anticipo prima dell'adesione, la Commissione stila un elenco degli stabilimenti di cui al punto 1. Tale elenco e' reso pubblico e comprende la denominazione e l'indirizzo di ciascuno stabilimento.
7. La Croazia garantisce che gli stabilimenti che alla data di adesione non si siano pienamente conformati all'acquis dell'Unione in materia di sicurezza alimentare, tranne qualora siano contemplati dalla presente misura transitoria, cessino le attivita'.
8. Le modalita' di applicazione intese a garantire il regolare funzionamento del regime transitorio in relazione ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 possono essere adottate a norma
rispettivamente dell'articolo 12, secondo comma, e dell'articolo 9,
secondo comma.
9. Le modalita' di applicazione intese a garantire il regolare funzionamento del regime transitorio in relazione al regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere adottate a norma dell'articolo 52,
paragrafo 4, dello stesso.
III. COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SEMENTI
32002 L 0053: Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 , relativa al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).
32002 L 0055: Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 , relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33)
La Croazia puo' rinviare fino al 31 dicembre 2014 l'applicazione
dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE e
dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE per quanto
concerne la commercializzazione nel suo territorio di sementi delle varieta' elencate nei rispettivi cataloghi nazionali delle varieta' delle specie di piante agricole e delle varieta' delle specie di ortaggi che non sono state ufficialmente accettate ai sensi delle suddette direttive. Durante tale periodo, dette sementi non sono commercializzate nel territorio di altri Stati membri.
IV. NEUM
31997 L 0078: Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997 , che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunita' (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9)
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 1
1. Controlli veterinari sui prodotti provenienti dai paesi terzi introdotti in uno dei territori elencati nell'allegato I sono
effettuati dagli Stati membri a norma della presente direttiva e del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali(*).
2. In deroga al paragrafo 1, le partite di prodotti provenienti dal
territorio della Croazia e in transito attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina a Neum ("corridoio di Neum") prima di rientrare nel territorio croato attraverso i punti di entrata di Klek o Zaton Doli possono essere esentate dai controlli veterinari, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
a) la Croazia dispone, alla data dell'adesione o anteriormente a tale data, di punti di entrata a nord e a sud del corridoio di Neum dotati di attrezzature e personale e pronti ad assicurare il rispetto dei requisiti di cui al presente paragrafo;
b) la Croazia assicura che:
i) per il trasporto delle partite siano usati solo veicoli chiusi;
ii) i veicoli che trasportano le partite siano sigillati con sigilli numerati in maniera unica prima di transitare nel corridoio di Neum;
iii) sia tenuto un registro nel quale sia precisata la corrispondenza tra sigilli numerati e veicoli, per consentire i necessari controlli;
iv) la data e l'ora in cui i veicoli che trasportano le partite lasciano il territorio della Croazia e vi rientrano siano registrate, in modo da poter calcolare la durata totale del transito;
c) la Croazia assicura che le partite non siano autorizzate a rientrare nel territorio della Croazia se:
i) e' stato rotto o sostituito un sigillo del veicolo durante il transito attraverso il corridoio di Neum, e/o
ii) la durata totale del transito e' notevolmente superiore al tempo totale di transito accettabile, tenuto conto della distanza di transito complessiva, a meno che l'autorita' competente non abbia effettuato una valutazione dei rischi per la salute umana e degli animali e non abbia adottato misure efficaci, proporzionate e mirate sulla base di tale valutazione;
d) la Croazia informa la Commissione periodicamente e secondo necessita' del mancato rispetto dei requisiti di cui alla lettera b)
e delle misure adottate ai sensi della lettera c);
e) se necessario, e' adottata una decisione di sospensione o revoca della deroga al paragrafo I secondo la procedura di cui
all'articolo 29;
f) se del caso, le modalita' d'applicazione del presente paragrafo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

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(*) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.".

6. PESCA
32006 R 1967: Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11. Rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6)
a) In deroga all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, fino al 30 giugno 2014 e' temporaneamente consentito l'utilizzo di reti a strascico da parte di navi immatricolate e operanti solo in Istria occidentale, a profondita' inferiori a 50 metri e a una distanza minima di 1,5 miglia nautiche dalla costa.
Tale deroga si applica nella regione indicata come Istria occidentale, delimitata da una linea diretta verso nord e da una linea diretta verso ovest a partire dal punto di coordinate geografiche φ=44.52135 e λ=14.29244.
Per navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri, fino al 30 giugno 2014 la Croazia e' temporaneamente autorizzata a utilizzare reti a strascico in acque di profondita' superiore a 50 metri e a una distanza minima di 1 miglio nautico dalla costa, mantenendo tutte le altre restrizioni spaziali e temporali applicate alla data di adesione.
b) In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2014 un numero limitato di navi, non superiore a 2000, comprese nella categoria specifica della pesca non commerciale "piccola pesca artigianale per il fabbisogno personale", e' autorizzato a utilizzare 200 metri al massimo di reti da imbrocco, purche' continuino ad applicarsi tutte le altre restrizioni in vigore alla data di adesione. Entro e non oltre la data di adesione la Croazia presenta alla Commissione l'elenco delle navi interessate da tale periodo transitorio, indicandone caratteristiche e capacita' espresse in GT e kW.

7. POLITICA DEI TRASPORTI
1. 31992 R 3577: Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo)
(GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7)
All'articolo 6 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
"4. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, i contratti di servizio pubblico conclusi prima della data di adesione della Croazia possono continuare ad essere applicati fino al 31 dicembre 2016.
5. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2014 i servizi di crociera effettuati tra porti croati da navi di stazza inferiore a 650 tonnellate lorde sono riservati alle navi immatricolate in Croazia e battenti bandiera croata gestite da compagnie di navigazione stabilite conformemente alla legislazione croata e il cui centro d'attivita' principale e' situato e il cui controllo effettivo e' esercitato in Croazia.
6. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, e per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2014, la Commissione puo', su richiesta motivata di uno Stato membro, decidere, entro trenta giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della pertinente richiesta, che le navi che beneficiano della deroga di cui al paragrafo 5 del presente articolo non effettuino servizi di crociera tra i porti di talune zone di uno Stato membro diverso dalla Croazia ove si dimostri che l'esercizio di tali servizi disturbi o rischi di disturbare gravemente il mercato del trasporto interno nelle zone interessate.
Se, trascorsi trenta giorni lavorativi, la Commissione non ha adottato una decisione, lo Stato membro interessato ha il diritto di applicare misure di salvaguardia finche' la Commissione non abbia deciso. In caso di emergenza, lo Stato membro puo' adottare unilateralmente misure provvisorie appropriate, che possono rimanere in vigore per un periodo non superiore a tre mesi. Tale Stato membro ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione puo' abrogare le misure o confermarle finche' non abbia preso una decisione definitiva. Gli Stati membri sono tenuti informati al riguardo.".
2. 32009 R 1072: Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (rifusione) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72)
In deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1072/2009, si applicano le seguenti disposizioni:
- per un periodo di due anni dalla data di adesione della Croazia, le imprese stabilite in Croazia sono escluse dal cabotaggio negli altri Stati membri;
- per un periodo di due anni dalla data di adesione della Croazia, gli altri Stati membri possono comunicare alla Commissione se hanno intenzione di prorogare il periodo transitorio di cui al primo trattino per un massimo di due anni o se hanno intenzione di applicare l'articolo 8 per le imprese stabilite in Croazia. In mancanza di siffatta comunicazione si applica l'articolo 8;
- ognuno degli Stati membri attuali puo' in qualsiasi momento, per un periodo di due anni dalla data di adesione della Croazia, comunicare alla Commissione l'intenzione di applicare l'articolo 8 nei confronti delle imprese stabilite in Croazia;
- soltanto i vettori stabiliti negli Stati membri in cui si applica l'articolo 8 nei confronti delle imprese stabilite in Croazia possono effettuare operazioni di cabotaggio in Croazia;
- per un periodo di quattro anni dalla data di adesione della Croazia, qualsiasi Stato membro che applichi l'articolo 8 puo', in caso di grave perturbazione del proprio mercato nazionale o di parti di esso dovuta all'attivita' di cabotaggio o aggravata da quest'ultima, come un'eccedenza importante dell'offerta rispetto alla domanda oppure una minaccia per l'equilibrio finanziario o la sopravvivenza di un numero significativo di imprese di trasporto di merci su strada, chiedere alla Commissione di sospendere del tutto o in parte l'applicazione dell'articolo 8 nei confronti delle imprese stabilite in Croazia. In tal caso si applica l'articolo 10.
Gli Stati membri che applicano la misura transitoria di cui al primo capoverso, primo e secondo trattino, possono progressivamente scambiarsi autorizzazioni di cabotaggio in base ad accordi bilaterali con la Croazia.
Gli accordi transitori di cui al primo e al secondo capoverso non devono portare, in qualsiasi Stato membro, a una maggiore limitazione dell'accesso dei vettori croati all'attivita' di cabotaggio rispetto alla situazione esistente all'atto della firma del trattato di adesione.

8. FISCALITA'
1. 31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992 , relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8)
All'articolo 2, paragrafo 2, e' aggiunto il comma seguente:
"Alla Croazia e' concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 al fine di raggiungere i requisiti di cui al primo e secondo comma. Tuttavia, a decorrere dal 1º gennaio 2014, l'accisa non puo' essere inferiore a 77 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal
prezzo medio ponderato di vendita al minuto.".
2. 32006 L 0112: Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 , relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1)
a) All'articolo 13, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Gli Stati membri possono considerare come attivita' della pubblica amministrazione le attivita' degli enti di diritto pubblico quando esse sono esenti a norma degli articoli 132, 135, 136 e 371, degli articoli da 374 a 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2, o degli articoli da 380 a 390 quater.".
b) All'articolo 80, paragrafo 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) se il corrispettivo e' inferiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177 e l'operazione e' esente ai sensi degli articoli 132, 135, 136, 371, 375, 376 e 377,
dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2, o degli articoli da 380 a 390 quater;".
c) All'articolo 136, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) le cessioni di beni, gia' destinati esclusivamente ad un'attivita' esente a norma degli articoli 132, 135, 371, 375, 376 e 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2,
e degli articoli da 380 a 390 quater, ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione;".
d) All'articolo 221, il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi dall'obbligo previsto all'articolo 220, paragrafo 1, o all'articolo 220 bis di emettere una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che essi effettuano nel loro territorio e che beneficiano di un'esenzione, con o senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, in forza degli articoli 110 e 111, dell'articolo 125, paragrafo 1, dell'articolo 127, dell'articolo 128, paragrafo 1, dell'articolo 132, dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da h) a l), degli articoli 136, 371, 375, 376 e 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2, e degli articoli da 380 a 390 quater.".
e) E' inserito l'articolo seguente:
"Articolo 390 quater
La Croazia puo' continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le seguenti operazioni:
a) le cessioni di terreni edificabili, con o senza fabbricati, di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera j), e all'allegato X, parte B, punto 9), non rinnovabili, fino al 31 dicembre 2014;
b) i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X,
parte B, punto 10), fintantoche' la stessa esenzione e' applicata in
uno degli Stati membri facenti parte dell'Unione prima dell'adesione della Croazia.".
f) L'articolo 391 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 391
Gli Stati membri che esentano le operazioni di cui agli articoli 371, 375, 376 e 377, all'articolo 378, paragrafo 2, all'articolo 379, paragrafo 2, o agli articoli da 380 a 390 quater possono accordare ai soggetti passivi la facolta' di optare per l'imposizione di tali operazioni.".
g) All'allegato X, il titolo e' sostituito (anche nel sommario) dal seguente:
"ELENCO DELLE OPERAZIONI OGGETTO DELLE DEROGHE DI CUI AGLI ARTICOLI 370 E 371 E AGLI ARTICOLI DA 375 A 390 QUATER".

9. LIBERTA', SICUREZZA E GIUSTIZIA
32006 R 0562: Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1)
E' inserito l'articolo seguente:
"Articolo 19 bis
In deroga alle disposizioni del presente regolamento sull'istituzione di valichi di frontiera e fino all'entrata in vigore di una decisione del Consiglio sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Croazia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione o, se anteriore, fino alla modifica del presente regolamento per includervi le disposizioni che disciplinano il controllo di frontiera ai valichi comuni, la Croazia puo' mantenere i valichi comuni alla frontiera con la Bosnia-Erzegovina. A questi valichi le guardie di frontiera di una delle parti effettuano verifiche all'ingresso e all'uscita sul territorio dell'altra parte.
Le guardie di frontiera croate effettuano tutte le verifiche in ingresso e uscita in conformita' dell'acquis dell'Unione, anche per quanto attiene agli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento. I pertinenti accordi bilaterali che istituiscono i valichi di frontiera comuni in questione sono in caso modificati a tal fine.".

10. AMBIENTE
I. NORMATIVA ORIZZONTALE
1. 32003 L 0087: Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 , che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio
(GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
a) Per quanto riguarda l'inclusione di tutti i voli tra due aerodromi situati nel territorio croato e di tutti i voli tra un aerodromo situato nel territorio croato e un aerodromo situato in un paese esterno al SEE (in prosieguo: "attivita' di trasporto aereo supplementari"), si applicano le seguenti disposizioni:
i) in deroga all'articolo 3 quater, paragrafo 2, il periodo
indicato all'articolo 13, paragrafo 1, che ha inizio il 1° gennaio
2013, decorre dal 1° gennaio 2014 per le attivita' di trasporto aereo
supplementari;
ii) in deroga all'articolo 3 quater, paragrafo 4, la Commissione
decide, secondo la procedura di cui alla stessa disposizione, in merito alle emissioni storiche del trasporto aereo per le attivita' di trasporto aereo supplementari entro sei mesi dalla data di adesione;
iii) in deroga all'articolo 3 quinquies, paragrafo 2, a decorrere
dal 1° gennaio 2014 la percentuale di quote da mettere all'asta per
le attivita' di trasporto aereo supplementari e' la percentuale delle quote rimanenti dopo aver calcolato il numero delle quote da assegnare a titolo gratuito a norma dell'articolo 3 sexies,
paragrafo 3, lettera d), e il numero delle quote da accantonare in
una riserva speciale a norma dell'articolo 3 septies;
iv) in deroga all'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, le emissioni
attribuite al trasporto aereo prodotte da attivita' di trasporto aereo supplementari sono decise dalla Commissione per l'anno di riferimento 2010 in base ai migliori dati disponibili. Il numero di
quote che devono essere messe all'asta dagli Stati membri le cui emissioni complessive attribuite al trasporto aereo includono quelle prodotte da voli provenienti da un aerodromo croato e' adeguato a decorrere dal 1° luglio 2013, al fine di riassegnare i diritti di
messa all'asta relativi a dette emissioni alla Croazia;
v) in deroga all'articolo 3 sexies, paragrafo 1, l'anno di
controllo per le attivita' di trasporto aereo supplementari e' il 2012 e le domande per l'attribuzione delle quote sono presentate
alle autorita' croate competenti entro il 31 marzo 2013;
vi) in deroga all'articolo 3 sexies, paragrafo 2, la Croazia
presenta alla Commissione domande relative alle attivita' di trasporto aereo supplementari entro il 1º luglio 2013;
vii) in deroga all'articolo 3 sexies, paragrafo 3, la Commissione
adotta una decisione in merito alle materie di cui alle lettere da a)
a e) di detto paragrafo in relazione alle attivita' di trasporto aereo supplementari entro il 30 settembre 2013;
viii) in deroga all'articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera d), per
le attivita' di trasporto aereo supplementari il numero di quote da assegnare a titolo gratuito e' calcolato moltiplicando il parametro di riferimento di cui alla lettera e) per la somma dei dati relativi
alle tonnellate-chilometro dichiarati nelle domande trasmesse alla Commissione a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 2, adeguati per
tenere conto della modifica media delle tonnellate-chilometro riconducibili ad attivita' di trasporto aereo contemplate dall'EU ETS rispetto ai livelli del 2010. Se necessario, il parametro di riferimento puo' essere assoggettato a un fattore di correzione uniforme che deve essere applicato dalla Commissione;
ix) in deroga all'articolo 3 sexies, paragrafo 3, per le attivita'
di trasporto aereo supplementari il parametro di riferimento di cui alla lettera e) di detto paragrafo e' lo stesso di quello calcolato
per le attivita' di trasporto aereo contemplate dall'EU ETS a decorrere dal 1° gennaio 2012;
x) in deroga all'articolo 3 sexies, paragrafo 5, la data di
rilascio delle quote per le attivita' di trasporto aereo supplementari e' il 28 febbraio 2014;
xi) in deroga all'articolo 3 septies, per quanto riguarda le
attivita' di trasporto aereo supplementari, i riferimenti al secondo anno civile del periodo che ha inizio nel 2013 si intendono fatti al
2014 e i riferimenti al terzo anno civile di detto periodo si intendono fatti al 2015;
xii) in deroga all'articolo 14, paragrafo 3, per le attivita' di
trasporto aereo supplementari la data di cui a detto paragrafo e' il 1° luglio 2013;
xiii) in deroga all'articolo 18 bis, paragrafo 1, la nuova
attribuzione delle responsabilita' di gestione per gli operatori aerei alla Croazia avviene nel corso del 2014, dopo l'adempimento da
parte dell'operatore degli obblighi che gli incombono relativi al 2013, a meno che la precedente autorita' di gestione e la Croazia non concordino una data diversa a seguito di una richiesta da parte dell'operatore aereo entro sei mesi dalla data in cui la Commissione pubblica l'elenco aggiornato degli operatori che tiene conto dell'adesione della Croazia. In tal caso, la riassegnazione avviene entro il 2020 in relazione al periodo di scambio che ha inizio
nel 2021;
xiv) in deroga all'allegato I, punto 6, le attivita' di trasporto
aereo supplementari sono incluse a decorrere dal 1° gennaio 2014.
b) Fatte salve le suddette deroghe, la Croazia mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per assicurare di potersi conformare alla direttiva a decorrere dall'adesione per l'intero anno 2013.
2. 32010 R 0920: Regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 270 del 14.10.2010, pag. 1)
Gli articoli 16, 29, 41, 46 e 54 e l'allegato VIII, relativi alle
attivita' di trasporto aereo, si applicano in Croazia a decorrere dal 1° gennaio 2014.
II. QUALITA' DELL'ARIA
32008 L 0050: Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 , relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1)
a) In deroga all'allegato XIV, l'anno di riferimento di cui al punto A, primo capoverso, e' il secondo anno dopo la fine dell'anno dell'adesione della Croazia. L'indicatore di esposizione media per tale anno di riferimento e' la concentrazione media dell'anno dell'adesione e del primo e del secondo anno dopo l'anno dell'adesione.
b) In deroga all'allegato XIV, punto B, l'obiettivo di riduzione
dell'esposizione e' calcolato in relazione all'indicatore di esposizione media nell'anno di riferimento che e' il secondo anno dopo la fine dell'anno dell'adesione della Croazia.
III. GESTIONE DEI RIFIUTI
31999 L 0031: Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999 , relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1) a) In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), il requisito relativo alla riduzione del quantitativo dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica rispettivamente al 75%, 50% e 35% del totale (in peso) dei rifiuti
urbani biodegradabili prodotti nel 1997 si applica in Croazia secondo i termini specificati in appresso.
La Croazia assicura una diminuzione graduale del quantitativo dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica secondo il seguente schema:
i) entro il 31 dicembre 2013 la percentuale di rifiuti urbani biodegradabili collocati a discarica e' ridotta al 75% del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1997;
ii) entro il 31 dicembre 2016 la percentuale di rifiuti urbani biodegradabili collocati a discarica e' ridotta al 50% del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1997;
iii) entro il 31 dicembre 2020 la percentuale di rifiuti urbani biodegradabili collocati a discarica e' ridotta al 35% del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1997.
b) In deroga all'articolo 14, lettera c), tutte le discariche
preesistenti in Croazia si conformano ai requisiti previsti dalla direttiva entro il 31 dicembre 2018, fatti salvi i requisiti di cui
all'allegato I, punto 1.
La Croazia garantisce una riduzione graduale dei rifiuti collocati nelle discariche non conformi preesistenti conformemente ai seguenti quantitativi massimi annuali:
entro il 31 dicembre 2013: 1 710 000 tonnellate;
entro il 31 dicembre 2014: 1 410 000 tonnellate;
entro il 31 dicembre 2015: 1 210 000 tonnellate;
entro il 31 dicembre 2016: 1 010 000 tonnellate;
entro il 31 dicembre 2017: 800 000 tonnellate.
Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno di adesione, la Croazia trasmette alla Commissione una relazione sull'attuazione graduale della direttiva e sul rispetto degli obiettivi intermedi.
IV. QUALITA' DELL'ACQUA
1. 31991 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991 , concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40)
In deroga agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, i requisiti per le reti
fognarie e il trattamento delle acque reflue urbane si applicano in Croazia a decorrere dal 1º gennaio 2024, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
a) entro il 31 dicembre 2018 e' conseguita la conformita' alla direttiva negli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000, ad eccezione dei seguenti agglomerati costieri:
Bibinje - Sukošan,
Biograd,
Jelsa - Vrboska,
Makarska,
Mali Lošinj,
Malinska - Njivice,
Nin,
Pirovac - Tisno - Jezera,
Pula - sjever,
Vela Luka,
Vir;
b) entro il 31 dicembre 2020 e' conseguita la conformita' alla direttiva negli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000 le cui acque reflue sono scaricate in aree sensibili nonche' per gli impianti di trattamento situati all'interno dei bacini drenanti del Danubio e di altre aree sensibili e che contribuiscono all'inquinamento di tali aree e per gli undici agglomerati costieri elencati alla lettera a);
c) entro il 31 dicembre 2023 e' conseguita la conformita' alla
direttiva negli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2 000.
2. 31998 L 0083: Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 , concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32)
A titolo di deroga, i parametri microbiologici e i parametri indicatori di cui all'allegato I, rispettivamente parte A e parte C,
si applicano alle seguenti zone di approvvigionamento d'acqua in Croazia a decorrere dal 1º gennaio 2019:


Parte di provvedimento in formato grafico


V. PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO (IPPC)
1. 31999 L 0013: Direttiva 1999/13/CE del Consiglio,
dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti
organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attivita' e in taluni impianti (GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1) a) In deroga all'articolo 5 e agli allegati II A e II B, i valori limite di emissione di composti organici volatili dovuti all'uso di solventi organici in talune attivita' e in taluni impianti si applicano ai seguenti impianti in Croazia a decorrere dalle date sotto indicate:


Parte di provvedimento in formato grafico


VI. SOSTANZE CHIMICHE
32006 R 1907: Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE)
n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE , 93/67/CEE , 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1)
a) In deroga all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 28 che
stabiliscono il termine per la registrazione e la registrazione preliminare delle sostanze ivi menzionate, ai fabbricanti, agli importatori e ai produttori di articoli stabiliti in Croazia concesso un periodo di adattamento di sei mesi dalla data di adesione per la registrazione preliminare delle sostanze soggette a un regime transitorio. Il termine per la prima e la seconda registrazione di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, e' di dodici mesi dalla data di
adesione.
b) Gli articoli 6, 7, 9, 17, 18 e 33 non si applicano in Croazia per un periodo di sei mesi dalla data di adesione.
c) In deroga alle disposizioni transitorie specificate per le sostanze incluse nell'allegato XIV, se il termine ultimo per la
presentazione delle domande scade prima della data dell'adesione o meno di sei mesi dopo tale data, ai richiedenti stabiliti in Croazia e' concesso un periodo di adattamento di sei mesi dalla data di adesione entro il quale devono pervenire le domande d'autorizzazione.

Appendice dell'ALLEGATO V

Elenco(*), fornito dalla Croazia, dei medicinali per i quali l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata a norma del diritto croato anteriormente alla data di adesione rimane valida fino al relativo rinnovo in conformita' dell'acquis dell'Unione o fino al 30 giugno 2017, se questa data e' anteriore.


L'inclusione in tale elenco di per se' non indica se il medicinale in questione formi o meno oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio in conformita' dell'acquis dell'Unione.

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(*) Cfr. GU C ...