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Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011. (12G0037)

Art. 41

ARTICOLO 41

Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Croazia a quello risultante dall'applicazione della politica agricola comune alle condizioni stabilite dal presente atto, esse sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)(1), in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), ovvero secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Esse possono essere adottate entro un periodo di tre anni dalla data di adesione e la loro applicazione e' limitata a tale periodo. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, puo' prorogare detto periodo.
Le misure transitorie di cui al primo comma possono altresi' essere adottate prima della data di adesione, se necessario. Tali misure sono adottate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione o, qualora incidano su strumenti inizialmente adottati dalla Commissione, sono adottate da quest'ultima istituzione secondo le procedure richieste per l'adozione degli strumenti in questione.

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(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.