Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011. (12G0037)
Art. 29
ARTICOLO 29
1. A decorrere dalla data di adesione sono gestiti dalle agenzie esecutive croate le gare d'appalto, le concessioni di sovvenzioni e i pagamenti a titolo di assistenza finanziaria di preadesione nell'ambito della componente "sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale" e della componente "cooperazione transfrontaliera" dello strumento di assistenza preadesione (IPA), istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006(1), per fondi impegnati prima dell'adesione, ad esclusione dei programmi transfrontalieri Croazia-Ungheria e Croazia-Slovenia, e a titolo di assistenza nell'ambito dello strumento di transizione di cui all'articolo 30.
Un'apposita decisione della Commissione sancisce la deroga al controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le concessioni di sovvenzioni, previo accertamento da parte della Commissione del buon funzionamento del sistema di gestione e di controllo conformemente ai criteri e alla condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunita' europee(2), e all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)(3).
Se la decisione della Commissione di derogare al controllo ex ante non e' adottata prima della data di adesione, qualsiasi contratto sottoscritto nel periodo compreso tra la data di adesione e la data in cui la Commissione adotta la decisione non e' ammissibile ai benefici dell'assistenza finanziaria di preadesione e dello strumento di transizione di cui al primo comma.
2. Gli impegni finanziari stabiliti prima della data di adesione in base all'assistenza finanziaria di preadesione e allo strumento di transizione di cui al paragrafo 1, comprese la conclusione e la registrazione di singoli impegni giuridici e pagamenti successivi effettuati dopo l'adesione, continuano ad essere disciplinati dalle norme che si applicano agli strumenti finanziari di preadesione e ad essere imputati ai capitoli di bilancio corrispondenti fino alla chiusura dei programmi e progetti in questione.
3. Le disposizioni relative all'esecuzione degli impegni di bilancio previsti dagli accordi di finanziamento relativi all'assistenza finanziaria preadesione di cui al paragrafo 1, primo comma, e alla componente IPA "sviluppo rurale" che riguardano decisioni di finanziamento prese prima dell'adesione continuano a essere applicabili dopo la data di adesione. Sono disciplinate dalle norme che si applicano agli strumenti finanziari di preadesione. In deroga a quanto precede, le procedure relative ad appalti pubblici avviate dopo l'adesione sono espletate in conformita' delle pertinenti direttive dell'Unione.
4. I fondi di preadesione destinati a coprire spese amministrative di cui all'articolo 44 possono essere impegnati nei primi due anni dopo l'adesione. Per i costi di audit e di valutazione, i fondi di preadesione possono essere impegnati fino a cinque anni dopo l'adesione.
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(1) GU L 210 del 3.7.2006, pag. 82.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.
1. A decorrere dalla data di adesione sono gestiti dalle agenzie esecutive croate le gare d'appalto, le concessioni di sovvenzioni e i pagamenti a titolo di assistenza finanziaria di preadesione nell'ambito della componente "sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale" e della componente "cooperazione transfrontaliera" dello strumento di assistenza preadesione (IPA), istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006(1), per fondi impegnati prima dell'adesione, ad esclusione dei programmi transfrontalieri Croazia-Ungheria e Croazia-Slovenia, e a titolo di assistenza nell'ambito dello strumento di transizione di cui all'articolo 30.
Un'apposita decisione della Commissione sancisce la deroga al controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le concessioni di sovvenzioni, previo accertamento da parte della Commissione del buon funzionamento del sistema di gestione e di controllo conformemente ai criteri e alla condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunita' europee(2), e all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)(3).
Se la decisione della Commissione di derogare al controllo ex ante non e' adottata prima della data di adesione, qualsiasi contratto sottoscritto nel periodo compreso tra la data di adesione e la data in cui la Commissione adotta la decisione non e' ammissibile ai benefici dell'assistenza finanziaria di preadesione e dello strumento di transizione di cui al primo comma.
2. Gli impegni finanziari stabiliti prima della data di adesione in base all'assistenza finanziaria di preadesione e allo strumento di transizione di cui al paragrafo 1, comprese la conclusione e la registrazione di singoli impegni giuridici e pagamenti successivi effettuati dopo l'adesione, continuano ad essere disciplinati dalle norme che si applicano agli strumenti finanziari di preadesione e ad essere imputati ai capitoli di bilancio corrispondenti fino alla chiusura dei programmi e progetti in questione.
3. Le disposizioni relative all'esecuzione degli impegni di bilancio previsti dagli accordi di finanziamento relativi all'assistenza finanziaria preadesione di cui al paragrafo 1, primo comma, e alla componente IPA "sviluppo rurale" che riguardano decisioni di finanziamento prese prima dell'adesione continuano a essere applicabili dopo la data di adesione. Sono disciplinate dalle norme che si applicano agli strumenti finanziari di preadesione. In deroga a quanto precede, le procedure relative ad appalti pubblici avviate dopo l'adesione sono espletate in conformita' delle pertinenti direttive dell'Unione.
4. I fondi di preadesione destinati a coprire spese amministrative di cui all'articolo 44 possono essere impegnati nei primi due anni dopo l'adesione. Per i costi di audit e di valutazione, i fondi di preadesione possono essere impegnati fino a cinque anni dopo l'adesione.
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(1) GU L 210 del 3.7.2006, pag. 82.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.