N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011. (12G0037)

Art. 43

ARTICOLO 43

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, definisce le condizioni alle quali:
a) e' possibile l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di uscita per i prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 2, TFUE che escono dal territorio della Croazia per transitare attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina a Neum ("corridoio di Neum");
b) e' possibile l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della lettera a) al loro rientro in Croazia dopo aver attraversato il territorio della Bosnia-Erzegovina a Neum.