Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011. (12G0037)
Atto finale
ATTO FINALE
I. TESTO DELL'ATTO FINALE
1. I plenipotenziari di:
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,
SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
IL PRESIDENTE DI MALTA,
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,
SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA
E IRLANDA DEL NORD,
Riuniti a Bruxelles, addi nove dicembre duemilaundici in occasione della firma del trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
Hanno constatato che i seguenti testi sono stati stabiliti e adottati alla Conferenza tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Croazia per l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea:
I. il trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (in prosieguo: "trattato di adesione");
II. l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica (in prosieguo: "atto di adesione");
III. i testi elencati in appresso, allegati all'atto di adesione:
A. Allegato I: Elenco delle convenzioni e dei protocolli ai quali la
Repubblica di Croazia aderisce dalla data di adesione (di cui all'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione)
Allegato II: Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti collegati che saranno applicabili nella Repubblica di Croazia a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti per quest'ultima (di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione)
Allegato III: Elenco di cui all'articolo 15 dell'atto di adesione: adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni
Allegato IV: Elenco di cui all'articolo 16 dell'atto di adesione: altre disposizioni permanenti
Allegato V: Elenco di cui all'articolo 18 dell'atto di adesione: misure transitorie
Allegato VI: Sviluppo rurale (di cui all'articolo 35, paragrafo 2,
dell'atto di adesione)
Allegato VII: Impegni specifici assunti dalla Repubblica di Croazia nei negoziati di adesione (di cui all'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, dell'atto di adesione)
Allegato VIII: Impegni assunti dalla Repubblica di Croazia riguardo alla ristrutturazione dell'industria cantieristica croata (di cui all'articolo 36, paragrafo 1, terzo comma, dell'atto di adesione)
Allegato IX: Impegni assunti dalla Repubblica di Croazia riguardo alla ristrutturazione del settore dell'acciaio (di cui all'articolo 36, paragrafo 1, terzo comma, dell'atto di adesione);
B. protocollo su talune disposizioni concernenti un eventuale trasferimento una tantum alla Repubblica di Croazia di unita' di quantita' assegnate rilasciate nel quadro del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nonche' la relativa compensazione.
C. i testi del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, ivi compresi il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica, il trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, il trattato relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania in lingua croata.
2. Le Alte Parti Contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni e resi necessari dall'adesione e invitano il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione conformemente all'articolo 50 dell'atto di adesione, di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del trattato di adesione, integrato e aggiornato, se necessario, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.
3. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a comunicare alla Commissione e a comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'applicazione dell'atto di adesione. Ove necessario, queste informazioni sono trasmesse prima della data di adesione, in tempo utile affinche' l'atto di adesione possa essere applicato pienamente a decorrere da tale data, in particolare per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno. In questo contesto la tempestiva notifica, ai sensi dell'articolo 47 dell'atto di adesione, delle misure adottate dalla Repubblica di Croazia e' di fondamentale importanza. La Commissione puo' comunicare alla Repubblica di Croazia il termine entro il quale ritiene appropriato ricevere o trasmettere informazioni specifiche.
Entro la data odierna della firma, le Alte Parti Contraenti hanno ricevuto un elenco che riporta gli obblighi di informazione nel settore veterinario.
4. I plenipotenziari hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni, che sono state rese e allegate al presente atto finale:
A. Dichiarazione comune degli Stati membri attuali
Dichiarazione comune sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen
B. Dichiarazione comune di alcuni Stati membri attuali
Dichiarazione comune della Repubblica federale di Germania e della
Repubblica d'Austria sulla libera circolazione dei lavoratori:
Croazia
C. Dichiarazione comune degli Stati membri attuali e della Repubblica di Croazia
Dichiarazione comune sul Fondo europeo di sviluppo
D. Dichiarazione della Repubblica di Croazia
Dichiarazione della Repubblica di Croazia sulla disposizione transitoria relativa alla liberalizzazione del mercato dei terreni agricoli in Croazia
5. I plenipotenziari hanno preso nota dello scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia, riguardante una procedura d'informazione e consultazione per l'adozione di talune decisioni e altre misure durante il periodo che precede l'adesione, allegato al presente atto finale.
II. DICHIARAZIONI
A. DICHIARAZIONE COMUNE DEGLI STATI MEMBRI ATTUALI
Dichiarazione comune sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen
E' inteso che le procedure concordate per la futura piena applicazione da parte della Repubblica di Croazia di tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen - come saranno incluse nel trattato relativo all'adesione della Croazia all'Unione ("trattato di adesione della Croazia") - lasciano impregiudicata la decisione che il Consiglio deve adottare ai fini della piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania e non hanno conseguenze su tale decisione.
La decisione del Consiglio relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Bulgaria e in Romania sara' adottata in base alla procedura prevista a tal fine nel trattato relativo all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione e conformemente alle conclusioni del Consiglio, del 9 giugno 2011, sul completamento del processo di valutazione dello stato di preparazione della Bulgaria e della Romania ad attuare tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen.
Le procedure concordate per la futura piena applicazione da parte della Croazia di tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen - come saranno incluse nel trattato di adesione della Croazia - non creano un obbligo giuridico in alcun contesto diverso da quello del trattato di adesione della Croazia.
B. DICHIARAZIONE COMUNE DI ALCUNI STATI MEMBRI ATTUALI
Dichiarazione comune della Repubblica federale di Germania e
della Repubblica d'Austria sulla libera circolazione dei lavoratori:
Croazia
La formulazione del punto 12 delle misure transitorie relative alla libera circolazione dei lavoratori ai sensi della direttiva 96/71/CE nell'allegato V, sezione 2, dell'atto di adesione e' intesa dalla
Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica d'Austria, di concerto con la Commissione, nel senso che con i termini "talune regioni" si potrebbe, all'occorrenza, comprendere l'intero territorio nazionale.
C. DICHIARAZIONE COMUNE DEGLI STATI MEMBRI ATTUALI
E DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
Dichiarazione comune sul Fondo europeo di sviluppo
La Repubblica di Croazia aderira' al Fondo europeo di sviluppo dall'entrata in vigore del nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione dopo l'adesione all'Unione e vi contribuira' dal 1º gennaio del secondo anno civile successivo alla data di adesione.
D. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
Dichiarazione della Repubblica di Croazia sulla disposizione transitoria relativa alla liberalizzazione del mercato dei terreni agricoli in Croazia
Vista la disposizione transitoria in ordine all'acquisto di terreni agricoli nella Repubblica di Croazia da parte di persone fisiche e giuridiche dell'UE/SEE, di cui all'allegato V dell'atto di adesione, vista la disposizione secondo cui la Commissione, su richiesta della Repubblica di Croazia, decidera' in ordine alla proroga di ulteriori tre anni del periodo transitorio di sette anni, purche' vi siano prove sufficienti del fatto che, allo scadere del periodo transitorio di sette anni, vi saranno gravi perturbazioni o rischi di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli della Repubblica di Croazia,
la Repubblica di Croazia dichiara che, qualora sia concessa la succitata proroga del periodo transitorio, si adoperera' per prendere le misure necessarie per liberalizzare l'acquisto di terreni agricoli nelle zone specificate prima dello scadere del termine fissato di tre anni.
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III. SCAMBIO DI LETTERE
FRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI CROAZIA
RIGUARDANTE UNA PROCEDURA DI INFORMAZIONE
E CONSULTAZIONE PER L'ADOZIONE DI TALUNE DECISIONI
E ALTRE MISURE DURANTE IL PERIODO CHE PRECEDE L'ADESIONE
Lettera n. 1
Egregio Signore,
mi pregio di fare riferimento alla questione relativa alla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione del Suo Paese all'Unione europea, sollevata nel contesto dei negoziati di adesione.
Confermo che l'Unione europea puo' accettare tale procedura, quale figura nell'allegato della presente lettera, che potrebbe applicarsi alla Repubblica di Croazia a decorrere dalla data alla quale la Conferenza di adesione dichiara la conclusione definitiva dei negoziati di adesione.
La prego di confermarmi che il Suo Governo e' d'accordo sul contenuto di questa lettera.
Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.
ALLEGATO
Procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione
I.
1. Allo scopo di garantire l'adeguata informazione della Repubblica di Croazia, ogni proposta, comunicazione, raccomandazione o iniziativa finalizzata all'adozione di un atto giuridico del Parlamento europeo e del Consiglio, del Consiglio o del Consiglio europeo e' resa nota alla Croazia dopo la trasmissione al Consiglio o al Consiglio europeo.
2. Le consultazioni hanno luogo su richiesta motivata della Croazia, che espone in modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro dell'Unione e presenta le sue osservazioni.
3. Le decisioni di ordinaria amministrazione non danno di regola luogo a consultazioni.
4. Le consultazioni hanno luogo nell'ambito di un comitato interinale, composto di rappresentanti dell'Unione e della Croazia.
Tranne in caso di obiezioni motivate da parte dell'Unione o della Croazia, le consultazioni possono aver altresi luogo sotto forma di scambio di messaggi elettronici, in particolare in materia di politica estera e di sicurezza comune.
5. Per l'Unione, sono membri del comitato interinale i membri del Comitato dei Rappresentanti Permanenti o coloro che essi designano a tal fine. Se del caso, possono essere membri del comitato interinale i membri del Comitato politico e di sicurezza. La Commissione e' adeguatamente rappresentata.
6. Il comitato interinale e' assistito da un segretariato, che e' quello della Conferenza di adesione, all'uopo mantenuto in funzione.
7. Le consultazioni avvengono non appena siano stati definiti, nell'ambito dei lavori preparatori a livello dell'Unione ai fini dell'adozione degli atti di cui al punto 1, orientamenti comuni che consentano di tenere utilmente dette consultazioni.
8. Qualora le consultazioni lascino sussistere serie difficolta', la questione puo' essere discussa a livello ministeriale, su richiesta della Croazia.
9. Le disposizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, alle decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti.
10. La procedura prevista ai punti precedenti si applica anche ad ogni decisione che debba essere presa dalla Croazia e che possa influire sugli impegni risultanti dalla sua qualita' di futuro membro dell'Unione.
II.
11. L'Unione e la Croazia prendono le misure necessarie affinche' l'adesione di quest'ultima agli accordi o convenzioni e protocolli di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafi 2 e 5, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in prosieguo "l'atto di adesione", abbia luogo per quanto possibile contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione.
12. Per quanto riguarda la negoziazione con le parti contraenti dei protocolli di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, dell'atto di adesione, i rappresentanti della Croazia sono associati ai lavori in qualita' di osservatori accanto ai rappresentanti degli Stati membri attuali.
13. Taluni accordi non preferenziali conclusi dall'Unione e che resteranno in vigore dopo la data di adesione possono essere oggetto di adattamenti o modifiche per tener conto dell'allargamento dell'Unione. Tali adattamenti o modifiche saranno negoziati dall'Unione associandovi i rappresentanti della Croazia secondo la procedura di cui al punto 12.
III.
14. Le istituzioni elaborano in tempo utile i testi di cui all'articolo 52 dell'atto di adesione. A tal fine, la Croazia trasmette tempestivamente alle istituzioni le traduzioni di tali testi.
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Lettera n. 2
Egregio Signore,
mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera cosi' redatta:
"mi pregio di fare riferimento alla questione relativa alla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione del Suo Paese all'Unione europea, sollevata nel contesto dei negoziati di adesione.
Confermo che l'Unione europea puo' accettare tale procedura, quale figura nell'allegato della presente lettera, che potrebbe applicarsi alla Repubblica di Croazia a decorrere dalla data alla quale la Conferenza di adesione dichiara la conclusione definitiva dei negoziati di adesione.
La prego di confermarmi che il Suo Governo e' d'accordo sul contenuto di questa lettera."
Posso confermarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto di questa lettera.
Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.
Parte di provvedimento in formato grafico