N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011. (12G0037)

Atto-Allegato IX

ALLEGATO IX

Impegni assunti dalla Repubblica di Croazia
riguardo alla ristrutturazione del settore dell'acciaio
(di cui all'articolo 36, paragrafo 1,
terzo comma, dell'atto di adesione)

Con lettera del 23 maggio 2011 la Croazia ha informato la Commissione di aver ottenuto il riconoscimento del debito da parte del produttore siderurgico CMC Sisak d.o.o., corrispondente all'aiuto alla ristrutturazione, erogato a tale societa' nel corso del periodo compreso tra il 1º marzo 2002 e il 28 febbraio 2007, maggiorato dell'interesse composto(1). L'aiuto di Stato ricevuto, escluso l'interesse composto, ammonta a 19 117 572,36 HRK.
Al momento dell'adesione della Croazia, qualora l'importo totale di tale aiuto, maggiorato dell'interesse composto, non sia stato rimborsato dalla CMC Sisak d.o.o., la Commissione ordina alla Croazia il recupero di eventuali aiuti di emergenza e alla ristrutturazione erogati a tale societa' a decorrere dal 1º marzo 2006, incluso l'interesse composto.

----------
(1) Da calcolare ai sensi degli articoli da 9 a 11 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1125/2009 della Commissione (GU L 308 del 24.11.2009, pag. 5).