Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)
Testo unico-Tabella L
TABELLA L (art. 173).
Parte di provvedimento in formato grafico
(168) (341) (342) (343) ((351))
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AGGIORNAMENTO (168)
La L. 2 aprile 1958, n. 323 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "La tabella L annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e' modificata nel senso che titolo di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di architetto e' soltanto la laurea in architettura. La disposizione di cui al presente comma si applica nei confronti dei laureati nell'anno accademico 1957-58 e successivi".
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AGGIORNAMENTO (341)
Il D.P.R. 25 ottobre 1971, n. 1287 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tabella L annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e' modificata nel senso che alle lauree gia' indicate per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista sono aggiunte quelle di:
scienze economiche;
scienze economiche e bancarie".
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AGGIORNAMENTO (342)
Il D.P.R. 13 settembre 1972, n. 543 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tabella L annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e' modificata nel senso che alle lauree gia' indicate per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista sono aggiunte quelle di:
Economia aziendale;
Economia politica".
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AGGIORNAMENTO (343)
Il D.P.R. 22 settembre 1972, n. 739 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tabella L annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e' modificata nel senso che alle lauree gia' indicate per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista e' aggiunta quella di:
Chimica e tecnologie farmaceutiche".
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AGGIORNAMENTO (351)
Il D.P.R. 18 novembre 1980, n. 1030 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tabella L annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e' modificata nel senso che alle lauree gia' indicate per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista sono aggiunte quelle di:
laurea in scienze economiche e sociali;
laurea in discipline economiche e sociali".
Parte di provvedimento in formato grafico
(168) (341) (342) (343) ((351))
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AGGIORNAMENTO (168)
La L. 2 aprile 1958, n. 323 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "La tabella L annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e' modificata nel senso che titolo di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di architetto e' soltanto la laurea in architettura. La disposizione di cui al presente comma si applica nei confronti dei laureati nell'anno accademico 1957-58 e successivi".
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AGGIORNAMENTO (341)
Il D.P.R. 25 ottobre 1971, n. 1287 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tabella L annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e' modificata nel senso che alle lauree gia' indicate per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista sono aggiunte quelle di:
scienze economiche;
scienze economiche e bancarie".
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AGGIORNAMENTO (342)
Il D.P.R. 13 settembre 1972, n. 543 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tabella L annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e' modificata nel senso che alle lauree gia' indicate per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista sono aggiunte quelle di:
Economia aziendale;
Economia politica".
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AGGIORNAMENTO (343)
Il D.P.R. 22 settembre 1972, n. 739 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tabella L annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e' modificata nel senso che alle lauree gia' indicate per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista e' aggiunta quella di:
Chimica e tecnologie farmaceutiche".
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AGGIORNAMENTO (351)
Il D.P.R. 18 novembre 1980, n. 1030 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tabella L annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e' modificata nel senso che alle lauree gia' indicate per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista sono aggiunte quelle di:
laurea in scienze economiche e sociali;
laurea in discipline economiche e sociali".