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Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)

Art. 140

Articoli 6 e 7, legge 8 giugno 1933, n. 629
Art. 140.

(Articoli 6 e 7, legge 8 giugno 1933, n. 629).

La nomina al grado iniziale di direttore amministrativo ha luogo in seguito a concorso per titoli ed esami, secondo norme e modalita' stabilite dal regolamento generale universitario.

Al concorso possono prendere parte:
a) i funzionari del gruppo amministrativo dei Regi Istituti d'istruzione superiore che abbiano prestato almeno 10 anni di servizio nel gruppo stesso;
b) i funzionari del gruppo A delle Amministrazioni dello Stato, di grado non inferiore al nono, forniti del titolo di studio prescritto dall'articolo 138 del presente T. U. per l'ammissione alla carriera amministrativa dei Regi Istituti d'istruzione superiore e provvisti dell'anzianita' richiesta dal Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, per l'ammissione agli esami di promozione al grado ottavo. ((3))

Per le promozioni ai gradi successivi si applicano le disposizioni vigenti per gli altri impiegati civili dello Stato.

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio D.L. 04 ottobre 1934, n. 1683, convertito con modificazioni dalla L. 1 aprile 1935, n. 1208, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ai concorsi, di cui all'art. 140 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, per la nomina al grado iniziale di direttore amministrativo, possono partecipare anche i capi di segreteria dei Regi istituti superiori, di cui all'articolo 233 del testo unico in servizio al 22 giugno 1933, data di pubblicazione della legge 8 giugno 1933, n. 629, purche' provvisti del prescritto titolo di studio e della prescritta anzianita'".