Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)
Art. 59
Art. 10 R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 6 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 59.
(Art. 10 R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 6 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Il bilancio preventivo delle Regie Universita' e dei Regi Istituti superiori non e' soggetto all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale, al quale sara', inviato per conoscenza un mese prima dell'inizio dell'esercizio finanziario.
Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali sono dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarita'.
Copie del rendiconto consuntivo e dei conti speciali predetti sono trasmesse al Ministero dell'educazione nazionale per conoscenza.
(Art. 10 R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 6 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Il bilancio preventivo delle Regie Universita' e dei Regi Istituti superiori non e' soggetto all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale, al quale sara', inviato per conoscenza un mese prima dell'inizio dell'esercizio finanziario.
Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali sono dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarita'.
Copie del rendiconto consuntivo e dei conti speciali predetti sono trasmesse al Ministero dell'educazione nazionale per conoscenza.